La Costituzione Italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, configura per la prima volta, il diritto alla salute nell’art. 32 in base al quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Nella nostra Carta fondamentale la parola “salute” si ritrova due volte, ossia nell'articolo 32 e nell'articolo 117, 3° comma: il primo articolo citato è interamente dedicato a definire la salute e a specificare i compiti della Repubblica su questo tema, mentre nel secondo viene stabilito che la tutela della salute rientra tra le materie affidate alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. Essendo l’indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali, la salute costituisce un diritto fondamentale la cui lesione impone il risarcimento del danno a prescindere dalla capacità del danneggiato di produrre reddito (danno biologico). Che la salute costituisca un diritto fondamentale lo si ricava dal fatto che sono garantite cure anche a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente ai trattamenti indispensabili. D’altra parte, la salute rappresenta un interesse della collettività, nel senso che trascende il singolo individuo e rientra, invece, nel patrimonio sociale comune. Il dettato costituzionale prevede, in ogni caso, che qualsiasi intervento sanitario, anche a tutela di un interesse fondamentale e collettivo, non può essere imposto se non nei casi eccezionali e tassativi previsti dalla legge né tanto meno degenerare in violenza fisica o, più in generale, nella lesione della dignità della persona (art. 32, comma 2, Cost.). La Costituzione sancisce in altri termini il diritto a rifiutare le terapie quale risvolto negativo del diritto alla salute: il difficile bilanciamento tra tutela della vita e autodeterminazione individuale è quindi risolto in favore di quest’ultima. Un primo limite è costituito dalla riserva di legge assoluta ovvero sono impediti i trattamenti sanitari che non trovino a monte un’espressa disposizione legislativa (esempio vaccinazioni obbligatorie finalizzate a prevenire malattie infettive e diffusive ovvero i provvedimenti di isolamento nei confronti di soggetti affetti da malattie contagiose come accaduto nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid19). Sussiste un secondo limite per cui la legge ordinaria che preveda interventi sanitari che violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana, risulterebbe viziata di incostituzionalità.
Tornando al diritto alla salute questo può essere inteso in due modi differenti ma complementari. Nell’accezione operativa del precetto costituzionale, l’art. 32 Cost. conferisce ai singoli il diritto soggettivo a non subire lesioni all’integrità psicofisica. In una prospettiva più ampia, invece, che guarda al benessere complessivo della persona (che potremmo definire “sociale”), il diritto alla salute si configura come diritto a prestazioni positive nei confronti dei pubblici poteri e si concretizza nella pretesa di un’assistenza sanitaria effettiva al singolo individuo. Tale diritto alle prestazioni sanitarie (come vedremo più avanti) è rimasto a lungo inattuato sino alla legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Per comprendere la portata innovativa dell’articolo 32, si deve sottolineare che, nelle leggi emanate in Italia fino a quel momento in tema di salute e di assistenza sanitaria, la materia era stata trattata come un problema di ordine pubblico, avendo riguardo quasi esclusivamente a emergenze di natura epidemiologica.
L’art. 32 cerca quindi di assicurare simultaneamente sia il diritto del paziente a recuperare la salute perduta, sia la tutela degli interessi della collettività.
Tutti questi obiettivi devono essere raggiunti rispettando il limite della dignità umana. Questo comma porta in sé gli echi degli orrori vissuti in Europa durante i tristi anni della seconda guerra mondiale, quando diversi diritti vennero negati ad ampie categorie sociali, quali gli ebrei o gli oppositori politici. In quei casi, le leggi adottate dai regimi autoritari avevano lo scopo non soltanto di privare questi soggetti dei loro diritti di cittadinanza ma persino degli stessi diritti umani, ossia di quei diritti che dovrebbero essere riconosciuti a ogni essere umano in quanto tale. Intere popolazioni furono quindi vittime di crimini orrendi, quali lo sterminio e il genocidio, definiti all'indomani della guerra come “crimini contro l'umanità”, appunto perché essi avevano avuto lo scopo di distruggere ciò che di umano vi era nell'uomo. Coscienti di ciò, i Padri Costituenti hanno inserito la norma del secondo comma dell'art. 32: le limitazioni alle libertà personali e l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori possono essere introdotte nell'ordinamento soltanto attraverso le leggi. Le suddette misure devono quindi essere deliberate dal Parlamento. Questo potere viene pertanto sottratto al Governo e affidato completamente alle Camere, che diventano custodi e garanti della libertà degli stessi cittadini da cui sono state elette.
Nella Costituzione troviamo un articolo in cui si fa invece riferimento al termine contrario di “salute”, ossia “malattia”: esso è l'articolo 38, il quale al secondo comma afferma che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Come si vede, questa norma si riferisce in modo specifico alla previdenza e all'assistenza sociale, che devono intervenire anche a tutela della salute dei cittadini.
Il riconoscimento costituzionale costituisce una indubbia conquista democratica.
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