Non può esistere un giudizio di responsabilità senza il previo accertamento del nesso di causa[1]. Il giurista Francesco Carrara[2] affermava “ognuno che è in colpa dovrà egli essere responsabile di tutti gli eventi che sorgono intorno a lui ? La colpa non basta a ciò, se contemporaneamente non possa, con positiva certezza affermarsi che la colpa sia stata causa dell’evento sinistro […], la probabilità non è certezza; che la probabilità ammette il possibile in contrario, e che perciò il giudice che dichiara probabile il delitto nel suo materiale, ammette che possa ancora non esservi stato delitto”.
La definizione che forse descrive al meglio la nozione in esame è quella contenuta nel paragrafo 1096 del Codice Penale della California, secondo cui il ragionevole dubbio “è quella situazione che, dopo tutte le considerazioni, dopo tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente dei giurati nella condizione in cui non possono dire di provare una convinzione incrollabile sulla verità dell’accusa”.
Nonostante sia un requisito necessario e dunque fondamentale, il nesso causale non viene espressamente disciplinato dal Codice Civile, determinando una lacuna che dottrina e giurisprudenza hanno colmato mutuando la disciplina penalistica dettata dagli artt. 40 e 41 c.p., ritenuta applicabile anche al diritto civile in considerazione del fatto che la natura del nesso causale è comunque la stessa anche se applicata nei due diversi ambiti[3]. Partendo dai principi generali espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., dottrina e giurisprudenza si sono interrogate a lungo sull’individuazione dei criteri di causalità tra l’evento e la condotta, determinanti la responsabilità dell’illecito, elaborando una serie di teorie:
Le pronunce sin qui esposte evidenziavano l’abbandono della certezza assoluta nell’accertamento del nesso di causa per abbracciare un criterio probabilistico con soglie inferiori al 30%. Si arriva così nel 2000, alle tre sentenze Battisti. Si tratta di tre sentenze della Suprema Corte oramai conosciute con il nome del giudice estensore delle stesse (il giudice Mariano Battisti)[1]. In tali pronunce si cerca di riaffermare il criterio della certezza nell’accertamento del nesso di causa. A supporto delle sue conclusioni la Corte richiama anche gli artt. 13 e 14 del “Progetto preliminare di riforma del codice penale”. Nello specifico, l’art. 13 di tale progetto riproduce testualmente l’attuale art. 40 c.p., precisando però che l’azione o l’omissione devono essere condizione “necessaria” dell’evento; invece, l’art. 14 integra l’attuale art. 41 c.p., precisando che l’azione omessa, per poter esser considerata causale, deve poter impedire l’evento “con certezza”. Gli argomenti a sostegno dell’orientamento giurisprudenziale della “certezza” si fondano su due pilastri. Il primo è il conflitto tra un accertamento meramente probabilistico e il principio di responsabilità per fatto proprio colpevole, così come sancito dall’art. 27 Cost.. Il secondo è la finalità del sistema penale e la sanzione afflittiva per cui si rende necessario un accertamento rigoroso. La frattura giurisprudenziale in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri determina così l’intervento delle SEZIONI Unite (sentenza FRANZESE)[2]. La conclusione a cui pervengono le Sezioni Unite è che deve ragionarsi in termini di “probabilità confinante con la certezza” ovvero di “elevati gradi di credibilità razionale.
Esclude la Cassazione però che tale certezza implichi, quale presupposto necessario, il ricorso a una legge universale o ad una legge statistica dotata di un coefficiente percentualistico prossimo ad 1, cioè alla certezza. Una posizione tanto rigida potrebbe, infatti, in un settore quale quello medico, caratterizzato dall’assenza di leggi di copertura dotate di alti parametri, creare degli inammissibili vuoti di tutela, favorendo lo sviluppo di posizioni eccessivamente indulgenti nei confronti della classe medica e finendo per frustrare gli scopi preventivo – repressivi del diritto penale. E’ impossibile arrivare in ogni caso ad abbracciare l’impostazione che vede l’elemento causale provato secondo un parametro di “certezza assoluta”. L’unica certezza raggiungibile dal giudice è quella “processuale”, ossia quella certezza che si raggiunge tramite il ricorso ai criteri di valutazione della prova previsti dall’ordinamento penale e, all’esito dei quali, si possa affermare che il rapporto causale sussiste o meno in termini di “alto grado di credibilità razionale” o di “elevata probabilità logica”. Come si accerta l’esistenza o l’esclusione del nesso causale nei casi in cui non esista una legge scientifica, sia essa universale o statistica, idonea a spiegare il verificarsi dell’evento ?
Per scongiurare, da un lato, il rischio di rinunciare al giudizio in tutti i casi in cui manca una legge scientifica, la giurisprudenza ha ritenuto possibile il ricorso anche alle generalizzazioni empiriche del senso comune, ossia le c.d. massime di esperienza. Ad esempio, è sulla base della massima d’esperienza secondo cui l’osservazione diligente e perita nel corso del post-operatorio ha per effetto di scongiurare le complicazioni mortali dovute all’uso dei farmaci anestetici. Le caratteristiche che devono possedere le generalizzazioni del senso comune per poter essere utilizzate: 1. devono essere preesistenti rispetto al caso da giudicare; 2. devono inoltre essere comunemente accettate.
Il concetto dell’oltre ragionevole dubbio, nell’impianto delineato dalle Sezioni Unite, assume ruolo non solo di regola probatoria rivolta al pubblico ministero, che è quindi chiamato a fornire la prova della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma anche il ruolo di regola di giudizio, diretta al giudice, il quale dovrà verificare che l’accusa abbia raggiunto tale standard probatorio.
In tema di colpa medica, la giurisprudenza conferma il trend delineato, il nesso di causalità tra l'omessa diagnosi e il decesso di un paziente deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato su leggi scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la colposa omessa diagnosi di un infarto in un paziente - recatosi al pronto soccorso lamentando dolore alle braccia e vomito, e dimesso senza l'effettuazione di esami – e il decesso, atteso che, ove egli fosse rimasto in ospedale e sottoposto a monitoraggio, la sopravvenuta aritmia mortale avrebbe potuto essere rilevata e prontamente interrotta, con esito salvifico, stante la presenza nel nosocomio di un'unità di terapia intensiva coronarica) (Cassazione penale sez. IV, 24/02/2021, n.16843).
- Teoria condizionalistica: è quella teoria della conditio sine qua non (von Buri)[4], su cui si fonda dal combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p., secondo la quale il rapporto di causalità è ammissibile purché si sia realizzata una qualunque condizione che rappresenti antecedente indispensabile al verificarsi di conseguenze dannose alla persona. Tale teoria considera alla base del ragionamento il cosiddetto procedimento controfattuale, secondo il quale il supposto fattore eziologico è da considerarsi causa ove tale fattore non possa essere eliminato senza il venir meno dell’evento. Ne deriva l’ammissione del nesso causale ogni qual volta si realizzi una soltanto delle condizioni che interagiscono nel determinismo dell’evento stesso. Passando dal piano teorico a quello pratico, il meccanismo logico per individuare quando un evento possa ritenersi causato da una certa condotta è rappresentato dal c.d. giudizio controfattuale (o contrario ai fatti), basato su una valutazione ex post (cioè dopo la produzione dell’evento) ed in concreto del decorso eziologico che ha condotto all’evento. Sbocco naturale di tale giudizio è, dunque, la nota “doppia formula” (positiva e negativa), secondo la quale: la condotta umana è causa dell’evento se senza di essa l’evento non si sarebbe verificato (formula positiva), mentre non può ritenersi causalmente rilevante quando, senza di essa, l’evento si sarebbe verificato ugualmente (formula negativa).
- 2. Teoria della causalità adeguata[5]: secondo tale teoria (enunciata per la prima volta dal tedesco von Kries) è da ritenere che la condotta umana sia da considerare causa di quei soli effetti che al momento in cui ebbe ad espletarsi potevano ritenersi probabili e non anche di quelli straordinari, eccezionali o atipici. La teoria della causalità adeguata consiste in un'elaborazione per cui non ogni antecedente storico dell’evento ne rappresenta la causa, ma solo quello rispetto al quale l'evento, sulla base di un giudizio ex ante (rapportandosi, cioè, al momento della condotta: c.d. prognosi postuma), ne costituisca uno sviluppo adeguato, oggettivamente probabile, normale, o secondo alcuni solo possibile, sulla base dell’id quod plerumque accidit.
| Cass. Pen., IV, 7 gennaio (12 maggio)1983, Melis Il caso riguardava il decesso di Francesco Porcu che, precipitato dal tetto di una serra a causa della rottura del vetro di copertura, veniva accompagnato prima dal medico di famiglia, che provvedeva a suturare la ferita lacero – contusa all’emitorace destro, e poi, a causa del peggioramento delle sue condizioni, presso il Pronto Soccorso dove veniva visitato dal dott. Melis. Il medico, verificata la sutura e disposto un esame clinico, dimetteva il paziente senza disporre ulteriori accertamenti. Nella notte, le condizioni del Porcu precipitavano e, nonostante un intervento chirurgico d’urgenza, l’uomo decedeva: nel corso di tale intervento si individuava la ritenzione nella cavità addominale di un grosso frammento di vetro. Le perizie disposte in giudizio, consentivano di affermare che il processo settico si era instaurato proprio a causa del frammento di vetro e che, se l’intervento fosse stato eseguito precocemente, avrebbe avuto, se non la certezza, notevoli e concrete probabilità di successo. Su tali basi il dott. Melis viene condannato. I giudici: nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, in materia di responsabilità per colpa professionale sanitaria, al criterio della certezza degli effetti della condotta si possa sostituire quello della probabilità. Cass. Pen., IV, 7 marzo (12 maggio) 1989, Prinzivalli Il caso. Il 9 dicembre 1981, Giuseppe Antonacci, che già due anni prima aveva subito la rimozione di un’ernia discale, veniva sottoposto ad un nuovo intervento di erniectomia discale bilaterale, eseguito dall’equipe del dott. Prinzivalli. Al termine dell’intervento, durato circa tre ore, il paziente veniva ricondotto in reparto, completamente sveglio e in buone condizioni. Circa un’ora più tardi, però, l’Antonacci veniva colpito da una crisi ipovolemica, le sue condizioni si aggravavano progressivamente e, nonostante un intervento chirurgico d’urgenza per la sutura di due lacerazioni dell’arteria iliaca comune, con disinserzione dell’arteria ipogastrica, l’uomo decedeva. I giudici. sottolineavano nuovamente che, nella ricerca del nesso causale, in materia di responsabilità professionale del sanitario, al criterio della certezza degli effetti della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli. Su tali basi sostenevano che, seppur non vi fosse la certezza che una diagnosi e un intervento chirurgico eseguito qualche ora prima avrebbero evitato con certezza l’exitus, ci si poteva comunque accontentare di una probabilità di successo pari al 50%. Cass. Pen., IV, 12 luglio 1991 (17 gennaio 1992), Silvestri e Leone Il caso. Elena Lombardi, neomamma, quattro giorni dopo il parto effettuato con taglio cesareo, avvertiva una sempre più intensa rigidità nucale, che in poco tempo si estendeva anche ai muscoli della mascella. Dopo una visita le veniva diagnosticata una nevrosi post – partum e veniva disposta la somministrazione di un sedativo che tuttavia non impediva un peggioramento delle sue condizioni. Solo a seguito delle insistenze dei familiari veniva trasferita in un altro ospedale, dove le veniva immediatamente diagnosticata un’infezione tetanica. Nonostante l’immediato avvio della terapia anti-tetanica, la paziente decedeva tre giorni più tardi. I giudici di merito, appurata la tardività della diagnosi e, dunque, la grave colpa dei sanitari, sottolineavano che la diagnosi e il ricovero ospedaliero intempestivi, avevano privato la Lombardi del 30% delle probabilità di vincere il male e salvare la vita, tenuto conto della giovane età (31 anni) e della forte fibra della donna. I giudici. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso, condivide le affermazioni dei giudici di merito, ribadendo che, in tema di responsabilità per colpa medica omissiva, è possibile sostituire al criterio della certezza degli effetti quello della probabilità anche limitata, ossia nella misura del 30%. Cass. Pen., IV, 15 novembre 2001, n. 6824, Puddu in relazione a un caso di embolia polmonare, in cui si discuteva sull’evitabilità della morte se l’embolia fosse stata adeguatamente e tempestivamente trattata, si è fondato il giudizio sulla sussistenza del nesso causale su una legge statistica le cui percentuali oscillano tra il 18 e il 35 %. |
[1] Corte Cass. 28 settembre 2000, n. 1688, Baltrocchi; Corte Cass. 29 novembre 2000, n. 2139, Musto; Corte Cass. 28 novembre 2000, n. 2123, Di Cintio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pagg. 277 ss.
[2] Cassazione penale, SS.UU, sentenza 11/09/2002 n° 30328
[1] Cass., 6 dicembre 1990, n. 4793
[2] Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975, 133 ss; Id. La nozione penalmente rilevante di causa, in RIDPP, 1988, p. 1217 ss.; Id. L’allergia alle prove della causalità individuale, in RIDPP, 2004, p. 1. Di talché, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica , frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducano ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto. Il sapere scientifico accessibile al giudice è costituito, a sua volta, sia da leggi "universali" (invero assai rare), che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, sia da leggi "statistiche" che si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, con la conseguenza che quest’ultime (ampiamente diffuse nei settori delle scienze naturali, quali la biologia, la medicina e la chimica) sono tanto più dotate di "alto grado di credibilità razionale" o "probabilità logica", quanto più trovano applicazione in un numero sufficientemente elevato di casi e ricevono conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali ed empiricamente controllabili.
Le leggi statistiche sono delle leggi dotate di minore certezza e non hanno carattere di assolutezza in quanto si limitano ad affermare che in una data percentuale di casi la realizzazione di un atto è seguita dal verificarsi di un evento. Quindi la validità scientifica del modello statistico dipende dal rigore con cui è stato elaborato e dall’ampiezza dei casi presi in esame. Entrambi i tipi di leggi (universali e statistiche) possono essere prese in considerazione dal giudice quali legge di copertura al fine dell’individuazione del nesso tra causa ed evento. Quando parliamo di malpractice medica restiamo nell’ambito delle leggi statistiche. In ambito medico le leggi universali le dobbiamo quasi sempre mettere da parte. Per rendere più chiaro il concetto, pensiamo ad alcune situazioni concrete. Un paziente si presente al medico lamentando un certo dimagrimento, una febbricola e un aumento della sudorazione. Ognuno di questi segni può indicare un certo numero di malattie. Il dimagrimento è presente in un grandissimo numero di forme morbose dall’anoressia nervosa, all’ipertiroidismo, alla cirrosi epatica, ai processi neoplastici, bronchite etc. La febbricola è presente nei pazienti che soffrono di bronchite, di ipertiroidismo e di tubercolosi. Infine la ipersudorazione è presente in moltissimi ipertiroidei, in molti tubercolotici ma si riscontra anche nei nevrotici e negli ansiosi. Ogni sintomo ha quindi una certa probabilità di essere presente in una certa malattia ed il medico, dopo aver osservato un certo numero di sintomi deve scegliere fra le varie ipotesi diagnostiche possibili. Il ruolo centrale delle leggi scientifiche alle quali il giudice deve fare riferimento in sede di accertamento del nesso di causalità emerge ormai pacificamente dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.
[1] Franzoni, L’illecito, in Tratt. resp. civ., a cura di Franzoni, Milano, 2010, 1; G. Alpa, La responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2010, 383
[2] Carrara, Opuscoli di diritto criminale , 6 ed., III, Firenze, 1910, 53 e ss.
[3] Sul problema giuridico della causalità si vedano le fondamentali ricostruzioni di F. Antolisei, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino, 1934, rist. 1960; F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione, Milano, 2000. Scognamiglio, Causalità (Rapporto di), dir. civile, voce in Noviss.DI, Torino, 1968, 650.
[4] Teoria elaborata per la prima volta dal criminologo tedesco Von Buri, in Uber Kausalitat und deren verantwortung, il 1873.
[5] La prima completa elaborazione della teoria viene attribuita tradizionalmente a J. Von Kries (ad. es. Über die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und ihre Bedeutung im Strafrecht, in ZStW, 1889, p. 528 ss.). In Italia trovò, un tempo, alcuni fautori. Bettiol – Pettoello Mantovani, Diritto penale, 310 ss.; Guarneri, In difesa della causalità adeguata, in Ann. dir. proc. pen., 1935, 609 ss.; Malinverni, Il rapporto di causalità e il caso, in RIDPP, 1959, p. 48 ss.), ma attualmente risulta generalmente rigettata. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, 360 ss.
[6] ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934, 235; G.DE FRANCESCO, Modelli scientifici e cultura dei principi nel rapporto di causalità in diritto penale, Studium iuris, 2002, 460. Antolisei ritiene che esista una sfera d’azione che l’uomo può dominare in virtù dei suoi poteri conoscitivi e volitivi; perciò, solo i risultati che rientrano in questa sfera possono considerarsi causati dall’uomo, perché, se anche egli non li ha voluti, era cmq in grado di impedirli. Ciò che sfugge al controllo dell’uomo è, invece, quel fatto che ha una probabilità minima di verificarsi, ovvero il fatto eccezionale. Quindi per l’esistenza del rapporto di causalità è necessario che l’uomo abbia posto in essere una condizione dell’evento e che quest’ultimo non sia il risultato del concorso di fattori eccezionali. Critiche e limiti non mancano rispetto alla ricostruzione proposta da Antolisei. Tale teoria non riesce a superare i problemi dogmatici posti dalla teoria condizionalistica, relativi alla indimostrabilità del nesso causale nel caso in cui non si conosca a priori l’idoneità della condizione a cagionare il fatto. Nella specie, il criterio della “eccezionalità” avrebbe una capacità selettiva assai più ridotta di quello della “adeguatezza”, lasciando dunque spazio all’operatività successiva del giudizio di colpa. Il codice vigente ha tendenzialmente accolto la teoria della condicio sine qua non, temperata dal disposto dell’art. 41, comma 2, c.p, ai sensi del quale « le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento». Ciò costituisce il vero criterio delimitativo della rilevanza penale del nesso di condizionamento. Occorre selezionare — come antecedenti causali — le sole condotte che assumono rilevanza rispetto alla fattispecie incriminatrice di volta in volta considerata.
[7] Trib. L’Aquila, 17 dicembre 1969.
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