In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur“.
NDR: in tal senso Cass. n. 11765 del 15/05/2013.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 18.7.2023, n. 2347
…omissis…
L’appello è infondato.
L’appellante ha provato di aver consegnato in comodato a XX in data 24.8.2018 il veicolo omissis targato omissis in buone condizioni, con obbligo di restituirlo nelle stesse condizioni in data 3.9.2018 -doc. 2, contenente la copia del contratto, del verbale di consegna e della patente di guida dell’appellato-.
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, è provato che il veicolo, in data 1.9.2018, veniva coinvolto in un sinistro stradale.
Infatti, come deduce l’appellante, la lettera prodotta sub doc. 4 con cui l’assicurazione comunicava a omissis di non poter risarcire il danno, poiché il conducente era in stato di ebbrezza alcolica, ancorché sia datata 8.11.2017, fa espresso riferimento al sinistro avvenuto in data 1.9.2018 – richiamato con il relativo numero di protocollo- e al numero di targa del veicolo consegnato in comodato a XX. La data non congruente con il contenuto della lettera è spiegabile con un errore materiale nell’indicazione dell’anno, tenuto conto dei tempi fisiologici di risposta dell’assicurazione rispetto alla data del sinistro.
Quindi, XX, ai sensi della lett. g) del contratto di comodato era obbligato a risarcire omissis dei danni conseguenti a negligenza, incuria, imprudenza, uso improprio del veicolo non coperti dalle polizze assicurative, nonché dei costi necessari per il ripristino del medesimo, nel caso in cui lo stato dello stesso, al momento della restituzione non fosse conforme a quello della consegna, non avendo assolto l’onere probatorio su di lui incombente di provare che l’inadempimento fosse dovuto a causa a lui non imputabile.
Ciò posto, tuttavia, difetta la prova del danno che doveva essere fornita dal creditore appellante.
Infatti, lo stesso non può ritenersi provato unicamente sulla base del preventivo dei costi di riparazione prodotto dal medesimo.
Infatti, il preventivo è analitico, nell’indicare tutti i pezzi necessari ed i costi della manodopera per sostituire gli stessi, ma non vi è la prova dell’attribuibilità dei danni ivi esposti all’auto in concessa in comodato a XX. Infatti, in nessuna delle foto prodotte è presente un elemento identificativo che provi che il veicolo gravemente danneggiato ivi riprodotto fosse quello dato in comodato a XX. In una sola foto compare la targa, ma in una visione talmente laterale che non rende leggibile neanche una lettera o un numero della stessa.
Nessuna fotografia riproduce il numero di telaio -pur riportato nel contratto-.
Neppure il colore dell’auto è significativo in tal senso, in quanto, né il contratto di comodato, né il verbale di consegna, né il preventivo lo riportano.
Infine, sconoscendosi completamente la dinamica del sinistro-neppure allegata in atto di citazione-, non si può nemmeno valutare la compatibilità dei danni riportati dal veicolo riprodotto nelle foto con le modalità del sinistro ovvero con quelli risultanti dal preventivo.
Neppure la lettera dell’assicurazione fa alcun cenno alla dinamica dello stesso.
Né l’appellante ha dedotto prova testimoniale, né a conferma del preventivo, nè in ordine al fatto che i danni ivi esposti fossero quelli subiti dall’auto in uso all’appellato.
Quindi, in conclusione, il solo preventivo, non confermato, né avvalorato da riscontri estrinseci, è inidoneo a provare che il danno subito dall’auto in comodato a XX in seguito al sinistro stradale fosse quello rappresentato nel preventivo prodotto – Cass. n. 11765 del 15/05/2013 In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur“.
Né si può ricorrere alla pur invocata liquidazione equitativa in assenza della prova dell’attribuibilità dello stesso all’auto in comodato a XX e stante l’entità di quello risultante dal preventivo 51.5880 €.
Nulla si dispone sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 7655/2021 del Tribunale di Milano, pubblicata il 21.9.2021, 3. nulla dispone sulle spese 4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante omissis srl dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-quater del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall’art 1 comma 17 della L. 24 12 2012 n° 228.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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