IL FATTO
Con bando n. 5/2021, il Comune di Barletta indiceva una gara per l'affidamento della gestione del centro antiviolenza comunale.
Alla gara partecipavano una onlus locale [1], associazione di volontariato operante unicamente nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e una società cooperativa, esercente attività nel settore sanitario.
La prima partecipante eccepiva, immediatamente, la mancanza di alcuni requisiti in capo alla seconda, ma, nonostante ciò, entrambe venivano ammesse e, all'esito della apertura e valutazione comparativa, in seduta riservata, delle offerte tecniche, proprio la cooperativa risultava aggiudicataria.
Di conseguenza, la Onlus – operante, da tempo, l'attività proprio a Barletta, a differenza della Cooperativa – adiva prima il Tar Bari, che rigettava l'iniziativa giudiziale e poi il Consiglio di Stato [2].
I CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Per meglio comprendere la decisione del Consiglio di Stato, appare opportuno spendere qualche parola sui criteri di i criteri di selezione previsti dall'art. 83 comma 1 del D.lgs 50/2016:
- requisiti di idoneità professionale;
- capacità economica finanziaria;
- capacità tecniche e professionali.
Sulla capacità finanziaria c'è ben poco da dire, è un requisito facilmente intuibile.
Il requisito di idoneità professionale consiste nell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio.
Le capacità tecnico professionali sono invece particolari risorse umane e tecniche, nonché le esperienze necessarie per eseguire l'appalto in affidamento con un adeguato standard di qualità.
Si precisa, altresì, che mentre il requisito della capacità tecnica e professionale "può essere provato con una pluralità di mezzi", l'idoneità professionale "può essere dimostrata esclusivamente attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese", dove sono indicate sia l'attività prevalente che quella secondaria.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
La questione, in commento, verte tutta intorno al "requisito della idoneità professionale", così come previsto dal bando di gara [3] (e non solo [4]), la cui mancanza in capo alla Cooperativa era stato eccepito dalla Onlus.
In particolare, secondo il Consiglio di Stato, il bando di gara – richiamando quanto riportato sub paragrafo 2, in tema di contratti pubblici, prevedeva che:
- L'assistenza, di cui alla nota n. 1, dovesse essere attività "principale o prevalente" in concreto esercitata dalle partecipanti;
- Tale "attitudine" dovesse risultare dalla iscrizione alla Camera di Commercio.
Ciò posto, dalla visura camerale della cooperativa aggiudicataria risultava che:
· "l'attività prevalente" fosse quella di "assistenza domiciliare sanitaria integrata (infermieristica, fisioterapica etc.)"
· "l' attività secondaria" fosse, inoltre, quella di "assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili e strutture di assistenza sociale residenziale".
Mancava, quindi, evidentemente, il requisito dello svolgimento di attività nel "settore specifico del sostegno e dell'aiuto alle donne, sole o con minori, vittime di violenza", viceversa, abitualmente esercitata dalla Onlus, come risultante dalla iscrizione alla camera di commercio.
Di conseguenza, alla luce di quanto descritto sub il paragrafo 2, il Tar procedeva all'annullamento dell'affidamento alla Cooperativa [5], perchè priva del requisito della "idoneità professionale", in quanto dalla iscrizione camerale risultava un oggetto diverso [6] – e non assimilabile – a quello richiesto nel bando.
NOTE
[1] https://centroantiviolenzagiuliaerossella.it/osservatorio/
[2] Rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato.
[3] In particolare l'art. 3 del bando di gara prescriveva che "oggetto dell'appalto [fosse] l'affidamento della gestione del servizio del 'centro antiviolenza comunale', preordinato alla organizzazione ed alla erogazione di "un insieme di attività di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno rivolto a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma" […]la programmata "metodologia di accoglienza" avrebbe dovuto basarsi, in evidente considerazione della delicatezza delle prestazioni, "sulla relazione tra donne" […].
[4] Non solo perché previsto anche dalla normativa regionale (L.R. 29/2014), che, all'art. 10, comma 5), tanto prevede: "i centri antiviolenza", affidatari del relativo servizio, debbano essere gestiti "esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori".
Tale previsione discende direttamente dagli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale con la ratifica (in data 27.9.2012) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, cui hanno fatto seguito sul piano interno, dopo il d.l. n. 93/2013, gli accordi condivisi nella prima intesa della Conferenza unificata Governo, regioni e province autonome del 27.11.2014, ove all'art., comma 3 è stato previsto che le associazioni e organizzazioni destinate ad occuparsi del "contrasto alla violenza di genere" e della "assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli" debbano avere tali finalità come "finalità esclusive o prioritarie coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul" (così come ancora confermato dalla successiva intesa Stato-Regioni del 14.9.2022).
[5] Disponendo, viceversa, l'attribuzione alla Onlus barlettana.
[6] Requisito non solo formale, ma sostanziale, perché da un lato svolge la funzione di filtro rispetto all'accesso alla gara e, dall'altro, garantisce che l'aggiudicatario dell'appalto eserciti un oggetto coerente rispetto a quello affidato; la conferma "sul campo" è poi data dal requisito delle capacità "tecnico professionali", attraverso le quali le partecipanti devono dimostrare l'effettivo esercizio di tale attività.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.