Il risarcimento del danno (nella specie da sinistro stradale) si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, sicché il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata.
NDR: in tal senso Cass. 21739/2019, 14535/2013, 1688/2010 e 10023/1997.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.5.2023, n. 15267
…omissis…
1. Con atti di citazione rispettivamente del 15/11/2009 e del 25/11/2009, N.G., quale titolare dell’impresa individuale XX, in qualità di cessionario del credito vantato da DD, convenne dinanzi al Giudice di Pace di Torino l’Assicuratrice MM s.p.a. e R.D.S.A.E., per sentirli condannare al risarcimento, in solido, dei danni subiti dal cedente M. in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in data — in —, e asseritamente cagionato dal R..
2. L’Assicuratrice MM si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell’attore, non essendo mai stato notificato l’atto di cessione del credito, mentre il R. rimase contumace.
3. Con sentenza n. 7767/2012 il Giudice di Pace di Torino rigettò la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva, ritenendo non provata l’effettiva cessione del credito.
4. Avverso la predetta sentenza il N. propose appello, chiedendone l’integrale riforma. L’Assicuratrice MM si costituì eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità dell’appello per il decorso del termine ex art. 327 c.p.c. e, in via principale, di confermare la sentenza del giudice di prime cure.
5. Con sentenza n. 4562/2014, il Tribunale di Torino dichiarò l’appello improcedibile per il decorso del termine ex art. 327 c.p.c.
6. Avverso detta sentenza, il N. propose ricorso per cassazione, che la Corte di legittimità accolse con ordinanza n. 3161/2016, rinviando la causa al Tribunale di Torino.
7. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., il N. convenne in giudizio il R. e l’Assicuratrice MM, riproponendo i motivi formulati con l’atto di appello. L’assicuratrice MM si costituì ribadendo le eccezioni e deduzioni già svolte nei gradi del giudizio di merito, mentre il R. rimase contumace.
8. Istruita la causa mediante CTU, con sentenza n. 3608/2020, depositata il 16/10/2020, il Tribunale di Torino ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 4.704,55 in quota capitale – a fronte di Euro 6.735,46 richiesti dall’attore – oltre ad accessori e spese di lite.
9. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il N., nella qualità, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Assicuratrice MM resiste con controricorso.
10. Con ordinanza n. 10610/2022, la Sesta Sezione Civile della S.C. ha rinviato la causa per la trattazione alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.
11. Con conclusioni scritte del 7/11/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
12. Parte controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con primo motivo il ricorrente – nella qualità – denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.“, lamentando che il Tribunale ha erroneamente inteso il termine “dime” come danno da “fermo tecnico“, anziché quale strumento utilizzato per la riparazione dei veicoli, rigettando per difetto di prova un danno il cui risarcimento non è stato invero mai domandato, sicché il giudice dell’appello non avrebbe dovuto decurtare la somma di Euro 300,00 da quella complessivamente liquidata dal CTU. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c. – Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio“, dolendosi che il Tribunale abbia liquidato il danno senza l’importo richiesto a titolo di IVA. 3. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati. 4. Va anzitutto osservato che, come lamentato dall’odierno ricorrente, il giudice dell’appello ha erroneamente inteso la locuzione “noleggio dime“, contenuta nella CTU, come riferita al costo per fermo tecnico del veicolo ed al fatto che tale costo dovesse essere dimezzato. Tale espressione è invece ictu oculi da riferirsi al noleggio di strumenti (le dime) utilizzati dal carrozziere per la riparazione degli autoveicoli. 5. Con particolare riferimento al secondo motivo, va ulteriormente posto in rilievo che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, sicché il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata (Cass., Sez. II, ord. 27/8/2019, n. 21739; Cass., Sez. III, 10/6/2013, n. 14535/2013; Cass., 27/1/2010, n. 1688; Cass., 14/10/1997, n. 10023). 5.1 Orbene, nell’affermare che “Quanto all’Iva, non risultando emessa alcuna fattura a carico del cedente, la stessa non può essere riconosciuta, non essendovi prova che la carrozzeria abbia sostenuto relativa spesa” (così a p. 9, ultimo p., della sentenza), il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. Della medesima, in accoglimento nei suesposti termini del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, si impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa in relazione, e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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