IL FATTO
I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, affetto da qualche patologia invalidante - e, per questo, destinatario di un piano individuale (cd. P.E.I.) - avevano impugnato la non ammissione agli esami di maturità del figliolo, in ragione dell'attribuzione di due insufficienze in materie tecniche.
LA DECISIONE DEL TAR BARI
Il Tar Bari, Presidente Orazio Ciliberti ed Estensore Giacinta Serlenga, accoglieva il ricorso, ammettendo il minore all'esame di maturità un anno dopo la data previsa, sul presupposto che:
"nella fattispecie, la pretesa sia fondata alla luce delle censure svolte nei due motivi di ricorso sinteticamente riportati, giacché il giudizio di inadeguatezza espresso sulla base delle due insufficienze non ha in effetti tenuto conto dei risultati significativamente positivi raggiunti dallo studente in tutte le altre materie, né risulta che un così severo giudizio complessivo sia stato preceduto da una verifica circa l'adeguatezza degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti nelle due materie nelle quali ha riportato l'insufficienza, se o meno parametrati ai bisogni dello studente e conformi alle previsioni del P.E.I, anche tenuto conto delle difficoltà generali e delle ricadute sulla proficua frequentazione scolastica determinate dalla pandemia".
In pratica, secondo il Tar, il Consiglio di Classe non aveva correttamente bilanciato i risultati negativi con quelli, comunque, positivi raggiunti dal minore, né aveva tenuto conto che lo stesso fosse destinatario di un piano individuale di studio e, ancora, degli effetti della pandemia sul percorso di studio.
NOTE
[1] Assistiti dall'avv. Raffaella Longobardi.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile