IL FATTO
La vicenda è risalente a quasi vent'anni fa, allorquando un poliziotto, in servizio a Venezia, era stato visto dai colleghi mentre passeggiava in abiti femminili, con minigonna ed orecchini pendenti, nel centro storico e, per tale motivo, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, sospeso e poi destituito per detta condotta considerata "riprovevole, che denotava mancanza del senso dell'onore e della morale".
A seguito di una lunga vicenda giudiziaria, il procedimento disciplinare si concludeva con la revoca della sanzione inflitta.
Nel contempo, l'agente veniva dispensato dal servizio per inabilità fisica, in quanto dichiarato affetto da un "disturbo dell'identità di genere [1]", che, oltre a "giustificare" la condotta oggetto di procedimento disciplinare, determinava, tuttavia, la declaratoria di permanente non idoneità al servizio, ma "idoneo al servizio nei ruoli civili del Ministero dell'Interno o nelle altre Amministrazioni dello Stato […], in mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte".
Con successivo provvedimento veniva collocato in aspettativa fino al trasferimento al personale civile.
Una volta perfezionatosi il trasferimento all'Amministrazione Civile, richiedeva la corresponsione degli emolumenti non percepiti a decorrere dalla sua destituzione fino a quel momento; di fronte al provvedimento di rigetto del Ministero dell'Interno, adiva [2] il Tar Veneto affinchè procedesse alla ricostruzione economica della carriera, come previsto nel caso di revoca degli addebiti disciplinari.
LA SENTENZA DEL TAR VENETO
La questione sottoposta al Tar Veneto verte sulla sussistenza di effetti novativi nel transito da una Amministrazione all'altra, vale a dire se il transito nei ruoli civili determini una nuova assunzione.
Per il Tar Veneto la risposta – seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Consiglio di Stato n. 8136/2022) – è negativa:
"il transito nei ruoli civili del personale non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando, al contrario, la continuità del rapporto di impiego".
Di conseguenza all'agente di polizia veniva riconosciuto – anche in relazione al proscioglimento rispetto all'addebito disciplinare - il diritto alla ricostruzione della carriera ai soli fini economici e quindi il diritto a percepire le relative somme a titolo di differenze retributive e/o altre causali.
NOTE
[1] L'agente ha sempre sostenuto di non essere "né gay né transessuale", ma solo di avere piacere nel vestire abiti femminili rivendicando "un modo di sentire estroso, anticonformista, non certo immorale".
[2] Assistito dagli avvocati Alfredo Auciello e Giacomo Nordio
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.