La sentenza della Cassazione n. 38503 del 27 novembre 2025 affronta e risolve la questione dell'ammissibilità e del valore probatorio degli esiti di accertamenti induttivi operati in sede tributaria, in particolare quelli basati sullo 'spesometro' (o 'elenco clienti-fornitori'), nell'ambito del processo penale per reati fiscali. La Corte conferma la legittimità della condanna per il reato di omessa dichiarazione Iva (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000), laddove la soglia di punibilità sia stata superata sulla base di tali accertamenti.
Il principio fondamentale riaffermato è che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi delle risultanze degli accertamenti fiscali – anche di natura induttiva (ex art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54 D.P.R. n. 633/1972) – purché tali dati siano oggetto di un'autonoma e critica valutazione, conformemente ai principi dell'art. 192 c.p.p., e siano, se del caso, corroborati da ulteriori riscontri oggettivi. L'assenza di un giudicato tributario non pregiudica l'utilizzo di tali dati nel penale, che possono essere valutati ex art. 238-bis c.p.p. in compatibilità con le risultanze processuali.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che i dati dello 'spesometro' (oggi evoluti in sistemi informativi più avanzati), possono assumere valenza probatoria significativa nei reati tributari, specialmente qualora integrati da ulteriori riscontri, come l'acquisizione diretta delle fatture presso i destinatari o l'incrocio con operazioni passive/crediti Iva. Viene specificato che l'elenco clienti-fornitori può fungere da documento idoneo a trasferire sull'imputato un onere di allegazione o controprova, soprattutto in caso di 'evasore totale', data l'illogicità di una pluralità di terzi che indichino ricavi inesistenti verso lo stesso soggetto. Tale impostazione non configura un'inversione dell'onere della prova nel processo penale, bensì una valutazione di una traccia documentale oggettiva come indizio, da cui il giudice può trarre argomenti di prova se ritenuti attendibili in base alle massime di esperienza.
La Corte chiarisce inoltre che la distinzione tra 'spesometro puro' e 'spesometro integrato' (quest'ultimo inteso come arricchito da questionari ai terzi e acquisizioni documentali) è ininfluente ai fini dell'utilizzabilità in sede penale. Ciò che conta è la tracciabilità del dato alle fatture e la verificabilità difensiva, in ossequio al principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale. Il superamento della soglia di punibilità per l'omessa dichiarazione Iva deve essere verificato per singola imposta, calcolando l'intera imposta dovuta. La decisione sottolinea come l'approccio segua le regole specifiche dell'IVA, valorizzando la differenza tra IVA a debito e a credito derivante dalle fatture attive e passive.
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