L'illecito endofamiliare
Il concetto di danno endofamiliare unisce due grandi temi, quello della famiglia e quello dell’illecito che spesso sono stati reputati dalla dottrina e dalla giurisprudenza come sistemi autonomi e non comunicanti. Parte della dottrina, muovendo dall’art. 143 cod. civ., il quale prevede che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”, riteneva che l’uso del termine “doveri” e non di “obblighi” escludesse la giuridicità dei primi e, di conseguenza, la loro coercibilità. Infine, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria ritenevano che la sanzioni previste e tipizzate all’interno del diritto di famiglia esaurissero di per sé gli strumenti offerti dall’ordinamento contro ogni forma di illecito familiare. La pronuncia di addebito della separazione, ex art. 151, comma secondo, cod. civ., così come (solo per citarne alcuni) la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale di cui all’art. 146, comma primo, cod. civ. e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e ter cod. civ., costituendo la disciplina specificamente dettata dal legislatore a difesa dei membri della famiglia, avrebbero delineato le sanzioni tipiche del diritto di famiglia, escludendo quindi una possibile applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. Determinante ai fini di una rivisitazione dell’impostazione citata è la consapevolezza della centralità dell’individuo nella Costituzione. La tutela della persona (artt. 2, 32 Cost.) hanno posto la giurisprudenza nel dover riconoscere, nell’ambito dei rapporti fra i coniugi, che la violazione dell’obbligo di fedeltà, che si sia tradotta in comportamenti che abbiano leso un diritto costituzionalmente garantito del partner, quale la dignità, la reputazione o addirittura la salute, fa sorgere in capo al soggetto leso il diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 cod. civ. Con l’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, il legislatore ha regolato, per la prima volta, alcuni aspetti dei rapporti fra conviventi di fatto, definiti questi ultimi come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, sancendo espressamente anche la risarcibilità del danno causato dal fatto illecito da cui sia derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza (Parte II, art. 1, comma 49).
□ Giurisprudenza
- Illecito endofamiliare.
- È ammissibile l'applicazione, all'interno dell'istituto familiare, del principio della tutela risarcitoria per violazione di diritti fondamentali, non potendosi escludere la concorrente rilevanza di un comportamento concorrente rilevanza di un comportamento sia ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’istituto della separazione, che quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Per lungo tempo dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non potesse essere foriera di alcun tipo di risarcimento, stante la particolarità del rapporto in questione ed in considerazione che si trattasse di “doveri” e non di “obblighi” e che dunque non potesse essere configurabile un vero e proprio inadempimento. L’unica possibilità per ottenere un eventuale “rimedio” a seguito della violazione dei doveri da parte del coniuge era quella di ottenere una separazione con addebito. A seguito dell’evoluzione legislativa, giurisprudenziale ed, in primis, dei costumi sociali, la famiglia, da struttura chiusa e dai connotati quasi pubblicistici, si è man mano trasformata in quel nucleo sociale riconosciuto e tutelato dallo Stato ma che è, innanzitutto, una compagine costituita da persone, soggetti di diritto, e titolari di quelli inviolabili che spettano loro in quanto uomo/donna, prima che come marito/moglie. A seguito di ciò, è stata aperta la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio (ex art. 143 c.c. – fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, contribuzione ai bisogni della famiglia) utilizzando lo schema della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 e 2059 c.c. In conclusione, non può escludersi che il comportamento di un coniuge che abbia costituito causa della separazione o del divorzio possa integrare anche gli estremi di un illecito civile. (Cass., 10 maggio 2005, n. 9801).
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