IL FATTO
Come ogni estate, si ripresenta una la solita questione: è legittimo impedire l'accesso alle spiagge ai nostri amici a quattro zampe [1]?
LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA
Nelle ultime settimane della questione si è occupato, nuovamente, il Tar Calabria, con la sentenza in commento.
Preliminarmente, è opportuno distinguere tra spiaggia libera e spiaggia privata; in quest'ultimo caso, infatti, lo stabilimento può disporre, legittimamente, il divieto di ingresso ai cani, anche se di piccola taglia.
Viceversa, tale divieto è – ormai per giurisprudenza consolidata – è da considerarsi illegittimo per quanto riguarda le spiagge libere, gestire dai Comuni.
Infatti, secondo quanto si legge nella motivazione nel provvedimento calabrese: "la scelta di vietare negli orari diurni l'ingresso agli animali - e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori - sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell'igiene pubblica l'obbligo di portare con se, unitamente all'animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l'immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell'incolumità pubblica, l'obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini".
I PRECEDENTI
Come anticipato, ci sono tante altre pronunce identiche, tra cui si segnalano:
- Tar Calabria n. 885/2021; n. 1627/2021; n. 1429/2022; n. 1430/2022; n. 610/2022; n. 725/2016 e n. 174/2013.
- Tar Lazio n. 442/2021; n. 467/2021; n. 176/2019;
- Tar Campania n. 3824/2020 e n. 425/2015.
NOTE
[1] Anche se la questione è estensibile a tutti gli animali, perlomeno quelli da affezione.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.