Può un lavoratore essere licenziato perché si è addormentato sul posto di lavoro?
La risposta istintiva – specie nell'immaginario comune – sembrerebbe affermativa.
Dormire mentre si dovrebbe lavorare evoca immediatamente l'idea di una grave violazione dei doveri di diligenza e fedeltà.
Eppure, come spesso accade nel diritto del lavoro, la risposta non è né automatica, né scontata.
IL FATTO
Il lavoratore era stato sorpreso, durante l'orario di lavoro, seduto alla propria postazione con gli occhi chiusi, in evidente stato di assopimento.
La circostanza risultava:
confermata dalle deposizioni testimoniali;
documentata fotograficamente;
ammessa dallo stesso dipendente in sede disciplinare, che aveva tuttavia precisato di aver chiuso gli occhi solo per pochi minuti a causa di un improvviso malessere fisico.
La società datrice di lavoro aveva qualificato la condotta come grave mancanza disciplinare, ritenendo che l'addormentamento integrasse un vero e proprio abbandono del posto di lavoro, con riflessi negativi sulla sicurezza, sull'organizzazione aziendale e sull'immagine della società, anche in ragione del ruolo sindacale (RSU/RLS) rivestito dal dipendente.
LA QUESTIONE GIURIDICA
La questione centrale affrontata dalla Corte di Appello - dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore - è la seguente: l'addormentamento sul posto di lavoro può giustificare la sanzione espulsiva oppure rientra tra le condotte punibili solo con sanzioni conservative?
Per rispondere, la Corte opera un'attenta lettura sistematica del CCNL Plastica Industria, distinguendo tra:
art. 54: licenziamento per mancanze gravi, tra cui l'abbandono del posto di lavoro solo se con pregiudizio per l'incolumità delle persone o la sicurezza degli impianti;
art. 53: sanzioni conservative (multa o sospensione) per ipotesi di:
sospensione o interruzione del lavoro;
abbandono del posto senza giustificato motivo;
negligenza nell'esecuzione della prestazione.
Per la Corte di Appello di Lecce l'addormentamento, nelle circostanze accertate, rientra nelle ipotesi dell'art. 53 CCNL e non in quelle dell'art. 54, quindi punibile solo con sanzione conservativa, per cui il licenziamento è radicalmente illegittimo.
CONCLUSIONI
La sentenza afferma con chiarezza un principio ormai centrale nel diritto disciplinare del lavoro: quando la contrattazione collettiva tipizza una determinata condotta come punibile esclusivamente con una sanzione conservativa, il licenziamento intimato per quel fatto è radicalmente illegittimo.
Avv. Michelealfredo Chiariello
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.
Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.
Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.
Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.