Un contribuente si vede notificare un preavviso di fermo amministrativo sulla propria autovettura, di rilevante valore economico e funzionale, per un debito di circa 370 euro, dovuto a titolo di Tari non corrisposta.
Una vicenda che, purtroppo, non costituisce un'eccezione.
Sempre più spesso, infatti, per il recupero di importi modesti, l'agente della riscossione fa ricorso a misure fortemente invasive, incidendo in modo significativo sulla sfera patrimoniale e personale del contribuente, senza che emerga una reale e concreta ponderazione tra il mezzo utilizzato e la finalità perseguita.
Nel caso di specie, il soggetto — assistito dall'Avv. Giuseppe Mappa, professionista di comprovata esperienza nella materia — ha tempestivamente impugnato il preavviso, contestando, tra le altre cose, l'illegittimità per manifesta sproporzione, tra debito e valore del bene aggredito.
LA SENTENZA
La Corte di Giustizia Tributaria di Taranto, con la sentenza n. 2047/2025, ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo, richiamando l'ordinanza n. 32062/2025 della Suprema Corte, ribadendo che il principio di proporzionalità è principio generale del diritto dell'Unione Europea (art. 5 TUE e giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20), è parte integrante del nostro ordinamento ed oggi trova oggi espressa codificazione nel diritto tributario con l'introduzione dell'art. 10-ter dello Statuto del Contribuente, ad opera del D.Lgs. n. 219/2023.
Di conseguenza, il Collegio afferma che sottoporre a fermo amministrativo un'autovettura di valore significativo, al fine di recuperare un credito di entità inferiore, e di molto, integra una palese violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Nel caso concreto, la sproporzione viene definita senza mezzi termini "lapalissiana", sia in relazione al valore commerciale del veicolo, sia — e soprattutto — al suo valore d'uso nella vita quotidiana del contribuente.
Resta, tuttavia, un dato che non può non far riflettere: all'accoglimento del ricorso è seguita la compensazione integrale delle spese di giudizio, confermando come, anche quando il cittadino ha pienamente ragione, il costo della tutela resti spesso — almeno in parte — a suo carico.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.