Accertata la responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, qualora, sempre con riferimento alla dinamica del sinistro, si ritenga che il comportamento dell’attore abbia concorso, in misura paritaria, a determinare l’evento lesivo si procede a diminuire i danni risarcibili all’attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (nel caso di specie l’attore, al momento del sinistro, stava conducendo un motociclo a velocità superiore al limite consentito e, peraltro, mentre si trovava in stato di ebbrezza; deve dunque ritenersi che l’adozione di una condotta di guida in ottemperanza alle regole cautelari che governano la circolazione stradale avrebbe verosimilmente consentito all’attore di evitare l’urto con il motociclo datosi poi alla fuga, valutando quindi l’apporto causale all’evento lesivo nella misura del 50% per ciascuno dei due conducenti).
Tribunale di Milano, sentenza del 19.9.2023, n. 7122
…omissis…
1. Con atto di citazione ritualmente notificato omissis.
2. Preliminarmente, quanto alla domanda formulata dall’attore, giova rilevare quanto segue.
2.1. L’azione esperita da omissis ex art. 283 cod. ass. nei confronti della compagnia Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, è un’ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali la fattispecie, allegata dall’attore, di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato.
In particolare, la predetta azione richiede pur sempre – oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (quale il fatto che il veicolo non si è fermato ovvero il fatto che il danneggiato si trovava in condizioni psicofisiche tali da impedirgli la identificazione) – altresì la prova del fatto illecito, dell’evento dannoso nonché del nesso eziologico tra quest’ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato, e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente dell’altro veicolo non identificato.
2.2. Nel caso di specie, quanto all’onere probatorio in punto an debeatur, giova innanzitutto rilevare che l’effettivo coinvolgimento nel sinistro per cui è causa di un motociclo non identificato trova riscontro sia nelle dichiarazioni testimoniali omissis, sia nelle dichiarazioni rese dal teste omissis agli Agenti dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro (v. verbale di incidente doc.2-a, fasc. att.), sia, infine, negli accertamenti oggettivi espletati e nei danni riscontrati sul veicolo attoreo dai Carabinieri omissis (v. verbale di incidente doc.2-a, fasc. att.).
Ed infatti, omissis.
Quanto all’efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque della loro attendibilità.
Ebbene, dal superiore compendio probatorio si evince in modo inconfutabile la presenza, al momento del sinistro, di due motocicli: quello dell’attore, di colore grigio chiaro, e un altro motociclo di grossa cilindrata datosi alla fuga e dunque rimasto ignoto.
Inoltre, il coinvolgimento nel sinistro de quo di un secondo motociclo rimasto sconosciuto è confermato altresì dai danni riportati dal motociclo condotto dal omissis come accertati dagli Agenti intervenuti nonché come riscontrabili dall’esame della documentazione fotografica prodotta in atti dall’attore (v. doc.2-a e doc.2-b, fasc. att.), in particolare il danno alla forcella anteriore risulta compatibile con la dinamica del sinistro descritta dall’attore, ovvero che un motociclo rimasto ignoto, rientrando nella corsia percorsa dal omissis al termine di una manovra di sorpasso, ha tagliato la strada all’attore urtando, con la ruota posteriore del proprio motociclo, la ruota anteriore del motociclo condotto dall’attore.
2.3. Quanto, poi, alla prova della dinamica del sinistro, questa si evince innanzitutto dalle dichiarazioni testimoniali del teste omissis, il quale ha dichiarato: “[…] I due motoveicoli si trovavano nella stessa carreggiata, percorrevano lo stesso senso di marcia nella mia direzione in linea d’aria e la moto di grossa cilindrata sorpassava lo scooter. La manovra di sorpasso della moto di grossa cilindrata si è conclusa con lo spostamento sul lato destro della carreggiata e nel momento in cui si spostava sul lato destro ha urtato lo scooter, nella specie la ruota anteriore dello scooter, con la ruota posteriore della moto. La moto di grossa cilindrata ha poi sbandato un po’ e poi se n’è andata. Lo scooter, invece, ha urtato contro il guard-rail sul lato destro” (v. verbale udienza del 12.04.2022).
Inoltre, la predetta dinamica trova riscontro anche nei danni riportati dal motociclo condotto dal Pi., in particolare il danno alla forcella anteriore è compatibile con l’urto della parte frontale del motociclo attoreo contro la parte posteriore del motociclo rimasto sconosciuto che rientrava nella corsia percorsa dall’attore al termine di una fase di sorpasso; il danno alla fiancata destra risulta compatibile con l’impatto del motociclo condotto dall’attore contro il guard-rail; infine, il danno alla fiancata sinistra è compatibile con la conseguente caduta del motociclo attoreo sull’asfalto e successivo scarrocciamento del medesimo (v. doc.2-a e doc.2-b, fasc. att.).
Tali considerazioni consentono dunque di ritenere accertata la responsabilità nella causazione del sinistro de quo in capo al conducente del veicolo che si è dato alla fuga e, dunque, di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all’art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
Alla luce delle complessive risultanze processuali è dunque evidente la responsabilità ai sensi dell’art. 2054, I comma, c.c. del conducente del veicolo non identificato nella determinazione del sinistro di causa e, quindi, la convenuta Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della St., è tenuta a risarcire all’attore, ai sensi dell’art. 283 Cod. Ass. Priv., i danni, patrimoniali e non, da quest’ultimo patiti in conseguenza al sinistro di causa.
3. Accertata la responsabilità del conducente del motociclo non identificato nella causazione del sinistro de quo, sempre con riferimento alla dinamica del sinistro preme rilevare come il comportamento dell’attore abbia tuttavia concorso, in misura paritaria, a determinare l’evento lesivo.
3.1. Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all’attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, nel caso di specie, dal complessivo compendio probatorio si evince chiaramente come l’attore, al momento del sinistro, stesse conducendo il motociclo omissis a velocità superiore al limite consentito e, peraltro, mentre si trovava in stato di ebbrezza.
3.1.1. Per quanto riguarda la velocità mantenuta dall’attore al momento del sinistro, rilevano innanzitutto le dichiarazioni rese dal teste oculare omissis, sentito dagli Agenti dei Carabinieri della Stazione di Corbetta, il quale ha affermato di essere stato superato a forte velocità da un motociclo di colore grigio chiaro (verosimilmente il motociclo condotto dal omissis) che, poco dopo, ha riconosciuto essere lo stesso motociclo coinvolto in un sinistro stradale (v. verbale udienza del 12.4.2022).
Inoltre, tale circostanza trova riscontro anche negli accertamenti oggettivi di cui alla relazione di incidente stradale eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Corbetta, i quali non hanno riscontrato la presenza al suolo di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo A (il motociclo condotto dal omissis), ma hanno rilevato la presenza sull’asfalto di tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici del veicolo A, per una lunghezza di m. 160,80 (v. doc.2-a, fasc. att., pag.1), lunghezza dello scarrocciamento ben compatibile con una forte velocità di conduzione del motociclo attoreo.
I predetti accertamenti, unitamente alle dichiarazioni testimoniali del teste oculare omissis, consentono di ritenere provato che l’attore, al momento del sinistro, stesse conducendo il motociclo Ma. a una velocità ben superiore al limite consentito e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, tanto da non essere stato in grado di effettuare una manovra di emergenza, quale una frenata, e tanto da essere stato successivamente scarrocciato per molti metri.
3.1.2. Giova inoltre rilevare che l’attore al momento del sinistro si trovava in stato di ebbrezza, come emerge dalla relazione di incidente stradale nella quale l’attore è stato sanzionato dagli Agenti verbalizzanti ai sensi dell’art. 186 C.d.S. per “guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico maggiore di 0,8 g/l” (v. doc.2-a, fasc. att., pag.5).
Da. accertamenti sanitari espletati presso l’Ospedale omissis, infatti, è risultato in capo all’attore un tasso alcolemico pari a 0,90 g/l. Al riguardo è peraltro verosimile che al momento del sinistro, occorso alle ore 18:55 circa, il tasso alcolemico del omissis fosse maggiore in quanto i rilievi alcolemici sono stati espletati intorno alle ore 22:48, quindi circa quattro ore dopo il sinistro, come emerge dalla documentazione medica in atti (v. doc.5-2 “pistolesi 1 ricov.”, fasc. att., pag.3).
3.2. Alla luce delle predette circostanze, è dunque agevole presumere che se l’attore avesse mantenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada e non si fosse posto alla guida del motociclo in stato di ebbrezza, sarebbe sicuramente riuscito a porre in essere le necessarie ed opportune manovre di emergenza al fine di evitare l’urto con il motociclo datosi poi alla fuga o, quantomeno, di alleviarne le conseguenze dannose.
In tema di circolazione stradale, infatti, l’art. 140 del Codice della Strada pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti e tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti i conducenti, onerati di rispettare l’obbligo di usare la massima attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012).
Ed infatti, il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste, in particolare, dagli artt. 140 C.d.S. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), dell’art.141 C.d.S. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e dell’art. 186 C.d.S. (il quale pone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche).
Ne consegue che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo l’eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
Ebbene, esaminando la condotta di guida dell’attore, tenuto conto del complessivo compendio probatorio, la stessa deve ritenersi violativa delle regole cautelari di comportamento allorché
omissis non ha moderato e adeguato la velocità del proprio veicolo alle condizioni della strada, come invece prescritto dall’art. 141 d.lgs. 285/1992, e si è posto alla guida del motociclo omissis nonostante fosse in stato di ebbrezza, non mantenendo dunque una condotta di guida diligente atta a prevenire anche eventuali condotte illecite degli altri utenti della strada.
Deve dunque ritenersi che l’adozione di una condotta di guida in ottemperanza alle regole cautelari che governano la circolazione stradale avrebbe verosimilmente consentito al omissis di evitare l’urto con il motociclo datosi poi alla fuga.
3.3. Alla luce delle superiori considerazioni e così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi che le risultanze di causa suffragano l’affermazione di determinazione dell’evento lesivo quale risultante di due condotte colpose convergenti il cui apporto causale deve essere valutato nella misura del 50% per ciascuno dei due conducenti, in ragione della pari gravità delle regole cautelari violate dagli stessi.
4. Così ricostruito il sinistro ed affermata la pari responsabilità concorsuale dell’attore e del conducente del veicolo rimasto ignoto nella determinazione dell’evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l’area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili. omissis
La somma complessiva da riconoscersi all’attore a titolo di danno patrimoniale è dunque pari a complessivi Euro 1.687,80, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub (omissis).3.).
6. Quanto al regolamento delle spese processuali, stante l’esito della lite, il parziale accoglimento delle pretese attoree rispetto a quelle azionate e l’accertato concorso di colpa dell’attore nella misura del 50%, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico della parte convenuta, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell’art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l’applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria).
Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico di Generali Italia s.p.a., nella residua misura della metà, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 1.686,00 + Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 07.12.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: condanna Generali Italia S.p.A., nella sua qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a corrispondere all’attore omissis la somma di Euro 395.449,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione ed Euro 1.687,80 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, tenuto conto dell’accertato concorso di colpa dell’attore nella misura del 50%; previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna Generali Italia s.p.a. a rifondere all’attore le spese di lite sostenute che si liquidano, nella misura della restante metà, in Euro 12.840,50 per compensi ed Euro 856,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; previa compensazione nella misura della metà, pone definitivamente a carico di Generali Italia S.p.A., nella misura della restante metà, le spese di consulenza tecnica d’ufficio liquidale in corso di causa con decreto di pagamento del 07.12.2022.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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