L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail - nasce nel marzo 1933, dall’unificazione della Cassa nazionale infortuni e delle Casse private di assicurazione. Il nuovo Istituto è destinato a crescere in dimensione e importanza nei decenni successivi, con l’estensione della platea degli eventi assicurati e l’assorbimento di enti minori, che gestiscono l’assicurazione infortuni per particolari categorie di lavoratori.
È del 1935 l’introduzione dei principi cardine che determinano il carattere pubblicistico dell’assicurazione infortuni e malattie professionali: la “costituzione automatica del rapporto assicurativo, l’automaticità delle prestazioni, l’erogazione di prestazioni sanitarie, la revisione delle rendite e una nuova disciplina nell’assistenza ai grandi invalidi”.
Nel 1965 i principi fondamentali dell’assicurazione infortuni vengono tutti raccolti in un Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124) e negli anni le successive modifiche ne estendono la portata. Di rilevante importanza è la norma che assegna all’Inail l’attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle imprese piccole e medie (decreto legislativo 626/1994, modificato e integrato con il decreto legislativo 242/1996).
Nel 1999 viene introdotto l’obbligo assicurativo per le “casalinghe” (uomo o donna, tra i 18 e i 65 anni) che lavorano in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, per la cura della propria famiglia e dell’abitazione in cui vivono (legge 493/1999).
Nel 2000 la missione istituzionale dell'Inail si evolve ulteriormente (decreto legislativo 38/2000). La tutela si estende, fino a comprendere l'integrità psico-fisica della persona infortunata (il riferimento è al danno biologico permanente) e gli infortuni avvenuti durante il percorso casa-lavoro-casa. Inoltre, l'assicurazione viene estesa anche ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.
Tra il 2008 e il 2009 un Testo unico interviene nuovamente a raccogliere le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, che ha abrogato e riassunto i contenuti del decreto legislativo 626/1994). Sono rivisitate e coordinate le attività di vigilanza; il sistema delle sanzioni viene revisionato; la salute e sicurezza sul lavoro entra nei programmi scolastici e universitari. Viene avviato anche il sistema informativo, pubblico per la condivisione e la diffusione dei dati sugli infortuni, le ispezioni e le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Sinp).
Nel 2010 l'Inail assorbe le funzioni dell'Ispesl (Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro) e dell'Ipsenna (Istituto di previdenza per il settore marittimo), accrescendo ulteriormente le proprie competenze istituzionali (legge 30 luglio 2010, n. 122). In tal modo prende forma di fatto quello che viene definito il Polo della salute e della sicurezza. L'Inail è dunque oggi l'unico ente in grado di operare a tutto campo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita, fornendo assicurazione e indennizzo; prevenzione e ricerca scientifica; interventi di cura, riabilitazione e reinserimento ai lavoratori infortunati e servizi di consulenza, certificazione e verifica alle imprese.
Gli obiettivi dell’INAIL sono:
- Ridurre il fenomeno infortunistico;
- Assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
- Garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro;
- Realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.
- da una causa violenta, quindi sia avvenuto in modo brusco e repentino;
- nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- generando una condizione nella quale il lavoratore non sia in grado di lavorare per più di 3 giorni.
- al 60% della retribuzione media giornaliera nel periodo compreso tra il 4° e il 90° giorno;
- al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.
- I rata, 16 febbraio
- II rata, 16 maggio
- III rata, 16 agostodifferita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)
- IV rata, 16 novembre.
- Invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”)
- Rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).
Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF