Se è vero che al Comune e all’Azienda Sanitaria spettano vari compiti di vigilanza e di prevenzione nonché di cattura dei cani randagi, tuttavia il semplice fatto che un evento dannoso sia stato provocato da un cane randagio non può automaticamente comportare la responsabilità degli enti tenuti al controllo del randagismo, a meno che di non trasformare la responsabilità colposa in una responsabilità sostanzialmente oggettiva. Infatti, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dagli art. 2051 e 2052 c.c. – non applicabili in considerazione della natura di detti animali e dell’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo – sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. Nella fattispecie di illecito aquiliano che viene così configurandosi spetta dunque all’attore, in base alle regole generali, allegare e dimostrare la specifica condotta (attiva o omissiva, in violazione di un obbligo) dei convenuti, il nesso causale tra tale condotta ed il danno, la sua ingiustizia e l’imputabilità all’autore in termini di dolo o colpa.
NDR: in argomento Cass. 31957/2018.
Tribunale di Lecce, sentenza del 18.5.2023, n. 1489
…omissis…
La domanda è manifestamente infondata e merita il rigetto per molteplici ragioni, anche se tutte riconducibili a quella, insuperabile, del difetto assoluto di prova.
Quanto alla invocata responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, come noto, l’art. 6 (“Re. dei cani randagi”) della L. Reg. Puglia n. 12 del 1995, con cui si è data attuazione alla su richiamata legge quadro di matrice statale, prevede: “1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi”. Con riferimento alle competenze comunali, invece, rileva l’art. 2, secondo cui: “1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico – sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi alla attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali, ai sensi L.R. 2 agosto 1989, n.13, art. 5”; “2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti“.
Dal quadro normativo che precede, come corroborato dal recente orientamento della Corte di Cassazione, risulta che “l’obbligo giuridico posto in capo alla ASL è quello del recupero (implicante la cattura) dei cani randagi, la cui funzione tipica è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa; la responsabilità dei Comuni – i cui obblighi di controllo sono esercitati mediante pur sempre l’Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente amministrativo – va misurata con riferimento all’obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi, citata L.R., ex art. 8” (da ultimo Cass. n. 9621/2022 che richiama già Cass. n. 17060/2018).
Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede dunque nella differenza fra “accoglienza” e “ricovero“, posto che solo il secondo presuppone l’attività di recupero e cattura, mentre all’accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile.
L’individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell’imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale: non può infatti essere la mera inosservanza dell’obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell’animale randagio ad integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa, comunque, trovarsi in un determinato momento sul territorio. L’omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell’ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato nonostante l’esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale nel territorio di competenza (Cass. n. 18954/2017).
Pertanto, se è vero che al Comune e all’Azienda Sanitaria spettano vari compiti di vigilanza e di prevenzione nonché, secondo le modalità appena ricordate, di cattura dei cani randagi, tuttavia il semplice fatto che un evento dannoso sia stato provocato da un cane randagio non può automaticamente comportare la responsabilità degli enti tenuti al controllo del randagismo, a meno che di non trasformare la responsabilità colposa in una responsabilità sostanzialmente oggettiva.
Si è infatti chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dagli art. 2051 e 2052 c.c. – non applicabili in considerazione della natura di detti animali e dell’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo – sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi” (Cass. n. 31957/2018).
Nella fattispecie di illecito aquiliano che viene così configurandosi spetta dunque all’attore, in base alle regole generali, allegare e dimostrare la specifica condotta (attiva o omissiva, in violazione di un obbligo) dei convenuti, il nesso causale tra tale condotta ed il danno, la sua ingiustizia e l’imputabilità all’autore in termini di dolo o colpa.
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, la richiesta risarcitoria dell’attrice non può trovare accoglimento non avendo la stessa adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, neanche in ordine ai fatti storici dedotti in giudizio.
Invero, la predetta nulla ha provato sulla effettiva dinamica dell’incidente per cui è causa e sull’eziologica riconducibilità alla presenza di un cane di media taglia e di colore scuro che attraversava la carreggiata, ancor meno sulla ‘natura‘ dello stesso (randagia o meno), ben potendo essere di proprietà di terzi, momentaneamente non custodito; e sebbene tali circostanze siano già dirimenti, tali da assorbire nell’economia della decisione ogni altra questione, per completezza va osservato che nessuna prova è stata fornita neanche in ordine alla sussistenza della colpa del responsabile del danno, ossia al mancato adempimento delle condotte obbligatorie concretamente ascrivibili agli enti convenuti.
Ed anzi, al contrario, dall’istruttoria espletata (omissis) è emerso che all’epoca del sinistro il Comune era dotato di strutture deputate al ricovero di randagi e, comunque, che non vi era stata alcuna specifica precedente segnalazione circa la presenza di cani vaganti in zona tale da consentire il tempestivo intervento da parte dell’Azienda Sanitaria Leccese per il recupero dell’animale, non essendo certamente ravvisabile in capo alla stessa un obbligo di vigilare su tutto il territorio, ma solo quello di intervenire ove ne abbia avuto opportuna conoscenza o conoscibilità.
A ciò si aggiunga la rilevante discrepanza tra la dinamica dedotta dall’attrice in atti e quanto invece riportato nel referto del pronto soccorso ove testualmente si legge “rif. caduta dal proprio scooter a causa di radici sotto il manto stradale in viale (omissis) ” e chi rende tale versione è la stessa attrice, peraltro, rimasta cosciente, vigile e orientata dopo l’incidente, come attestato sia dai sanitari del 118 intervenuti che, successivamente, del pronto soccorso. Le versioni divergono quindi su un punto fondamentale (la presenza, indimostrata, del cane), rendendo la tesi attorea poco credibile.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, nel caso in esame, non è possibile ravvisare alcuna specifica condotta colposa omissiva del Comune e dell’ASL, né un rapporto di causalità tra l’omissione e l’asserito evento dannoso, con conseguente rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Anche con precipuo riferimento all’invocata responsabilità del comune ex art. 2051 cod. civ., la relativa domanda va rigettata.
Per l’imputazione della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. – per la cui configurazione, come noto, è sufficiente la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza – incombe, pur sempre al danneggiato, l’onere della prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrazione che l’evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. La dimostrazione del nesso di causalità deve comprendere, quindi, ogni fatto che dia contezza dell’esistenza nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode; si tratta di presupposti che ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass., n. 2660/2013, che richiama Cass. n. 25243/2006).
Ed ancora, in presenza di insidia e trabocchetto occorre, perché la situazione di pericolo occulto (caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e non prevedibilità soggettiva) possa costituire fonte di responsabilità, l’accertamento dell’efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso (cfr. Cass., n. 6767/2001).
In ogni caso, sia che si invochi la responsabilità ex art. 2051 c.c., che ex art. 2043 c.c., “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 Cost.”, sicché, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento – integrante il fortuito – interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 9315 del 2019, seguita da altre conformi).
Ebbene, nella fattispecie, in disparte la indubbia inverosimiglianza della circostanza secondo cui si vorrebbe dare ad intendere che per evitare il cane l’attrice si sia vista costretta ad invadere la pista ciclabile insistente sul viale (omissis) (v. dichiarazioni rese nel verbale redatto dal Comando della Polizia Locale di Lecce), deve rilevarsi che difetta la prova di una situazione dei luoghi coi caratteri dell’insidia: non ogni dissesto del manto stradale, infatti, può essere qualificato come tale, dovendo ricorrere a tal fine una situazione di rilevante pericolosità.
Come può rilevarsi dalle foto prodotte in atti da stessa parte attrice, la sconnessione più rilevante, cagionata evidentemente dalle radici dell’albero insistente sul ciglio stradale, si trovava per lo più nell’immediata prossimità di quest’ultimo e non sulla corsia ciclabile percorsa, di fatto, impropriamente dalla FE.; inoltre, la buca era ben visibile, in quanto non coperta da fogliame, né da cartacce ed essendo il sinistro avvenuto in piena ora solare (ore 11.00).
Difettando a monte i caratteri dell’insidia e rimasta comunque indimostrata la sequenza causale dei fatti per come dedotti, si rileva, di conseguenza, anche il difetto di prova del nesso eziologico tra le condizioni del bene in custodia e l’evento dannoso.
Deve, in definitiva, affermarsi che il sinistro occorso alla Fe. sia da ascriversi, in via esclusiva, alla sua condotta negligente e incauta, configurandosi detta condotta quale unica causa del danno denunciato, integrante il fortuito, con conseguente esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità, anche ex art. 2043 c.c., in capo al Comune convenuto.
Al rigetto della domanda consegue il pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce omissis rigetta la domanda proposta da omissis con atto 9.12.2020, nei confronti del Comune omissis e dell’Azienda Sanitaria Locale omissis; condanna l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in € 1600,00 ciascuno per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF