IL FATTO
A seguito della somministrazione di un vaccino antinfluenzale, un minore veniva colpito da "lipodistrofia deltoidea post vaccinica"[1]; tuttavia, nonostante fosse stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra vaccinazione e patologia, la relativa richiesta di riconoscimento dei benefici economici, di cui alla L. n. 210/1992[2], veniva rigettata, in quanto non riconducibile alla previsione tabellare ai sensi del DPR n. 834/81.
Di conseguenza, i genitori adivano la Magistratura.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa Floriana Dibenedetto - dopo aver ribadito che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2020, l'indennizzo spetta anche in caso di danni permanenti conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate e che nel caso di specie il nesso causale tra la somministrazione vaccinale e la patologia era stata già accertata, accoglieva il ricorso, facendo proprie le conclusioni del Consulente nominato, che così aveva motivato: "La mancata ascrizione tabellare è dovuta al fatto che tale lesione non compare nell'elenco tabellare A . Tale tabella apparirebbe obsoleta, poiché non comprende tante altre patologie che inficiano lo stato psico-fisico della persona. Trattasi di una tabella pensata per i militari e i dipendenti di Amministrazioni statali e non comprendente "con chiarezza" quelle patologie derivanti da trasfusioni o inoculo di vaccini. Non dobbiamo dimenticare che nel caso di specie tale lesione ha generato un difetto estetico-funzionale, evidente "a colpo d' occhio", ed ha delle ripercussioni sia a livello psicologico che funzionale. Infatti potrà precludere allo stesso minore alcune tipi di attività lavorative in futuro.".
Di conseguenza, il Tribunale di Trani riteneva la lesione riportata dal minore fosse ascrivibile all'8° categoria del DPR n. 834/81 riconoscendogli il beneficio economico di cui alla legge n. 210/1992.
NOTE
[1] Cioè la formazione di accumuli di grasso sotto pelle, antiestetici, ma anche da tenere sotto controllo.
[2] La Legge 25 febbraio 1992 , n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.