Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, esteso al merito, che ha ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, trovano applicazione le regole civilistiche sul riparto dell’onere della prova, spettando all’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato (fattispecie in tema di infrazione stradale).
NDR: in tal senso Cass. 1921/2019, 3837/2001, 2363/2005, 12231/2007, S.U. 20930/2009, Cass. 5122/2011 e 4898/2015 l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione.
Tribunale di Milano, sentenza del 22.5.2023, n. 4140
…omissis…
La discussione ha ad oggetto la violazione dell’art. 190 c. 2 C.d.S. contestata dagli agenti della Polizia Locale all’odierno appellante in relazione alla condotta tenuta dal pedone il 23.10.2018 in Milano, via omissis all’altezza del palo della luce 526, in quanto egli avrebbe attraversato al di fuori delle strisce pedonali, poste a meno di 100 metri dal punto di attraversamento. In sede di ricorso in primo grado l’opponente afferma di aver correttamente attraversato la carreggiata sulle strisce pedonali, in direzione sinistra-destra, e di essere stato colpito dal veicolo quando stava per raggiungere l’opposto lato della strada.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, esteso al merito, che ha ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, trovano applicazione le regole civilistiche sul riparto dell’onere della prova, spettando all’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato, come ha avuto modo di confermare in più occasioni la giurisprudenza di legittimità “l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’ art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione”, cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 12231/2007; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Coerentemente, l’art. 6 c. 11 D. L.vo 150/2011 prevede che “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che:
– l’accertamento dell’infrazione non è stato effettuato nell’immediatezza dagli agenti di Polizia Locale; la condotta di guida tenuta dall’automobilista e l’attraversamento del pedone; dunque, le circostanze di fatto descritte nel verbale non sono avvenute alla presenza di un pubblico ufficiale;
– il ricorrente in primo grado pone alla base della domanda di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione la propria ricostruzione dei fatti, diversa da quella effettuata dagli operanti; più precisamente afferma di essere stato colpito dall’auto mentre si trovava ad attraversare utilizzando le strisce pedonali, di essere stato caricato sul cofano a causa dell’urto e di essere stato quindi sbalzato a distanza rispetto alla posizione delle strisce (punto di arresto dell’autovettura e punto in cui si trova la macchia di sangue); il punto di impatto dovrebbe perciò necessariamente collocarsi in posizione arretrata, quindi sulle strisce pedonali;
-le dichiarazioni dei due soggetti coinvolti, raccolte dagli operanti in due momenti diversi, forniscono versioni totalmente opposte della dinamica dell’incidente;
– i documenti prodotti dall’appellata amministrazione (all. 1, verbale di accertamento e relazione con rilievi fotografici e planimetrici effettuati sul luogo del fatto), consentono di ritenere accertati e provati solamente: la posizione dell’autovettura al momento dell’arrivo sul posto degli Agenti di polizia (successivo, anche se di poco, al verificarsi del sinistro), posizionata oltre le strisce pedonali; il punto in cui presumibilmente (considerando la macchia di sangue sull’asfalto) si è venuto a trovare il pedone investito, a circa 13 m dalle strisce pedonali; il punto in cui il pedone ha impattato con l’autovettura, che ha riportato danni nella parte anteriore destra.
– pertanto, la direzione e la posizione di attraversamento del pedone vengono meramente presunte dalla Polizia locale, sulla base delle dichiarazioni del conducente del veicolo – di contenuto opposto a quelle della vittima – e dei rilievi sopra evidenziati effettuati sul luogo del sinistro;
-anche la diversa ricostruzione fattuale opposta da Sc. si fonda sulle dichiarazioni da lui rese e sulla mera presunzione che il pedone si trovasse sull’attraversamento pedonale al momento dell’impatto con l’autovettura, basandosi su calcoli che si limitano ad ipotizzare spazio e tempo di reazione del conducente, spazio di frenata e velocità del veicolo.
Da quanto sopra esposto, può rilevarsi che l’amministrazione non ha assolto al proprio onere probatorio: i rilievi effettuati sono parziali, insufficienti a ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente e basati su presunzioni che non consentono di ritenere provato l’attraversamento del pedone al di fuori delle apposite strisce pedonali, che è l’unico aspetto che rileva in questa sede.
Non sopperisce a tale carenza probatoria quanto dedotto dall’appellata circa l’idoneità del verbale di accertamento ad assumere efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.; nel caso in esame infatti gli agenti non hanno assistito direttamente alla condotta contestata, ma è stata loro riferita; essi hanno proceduto autonomamente a rilievi fotografici e planimetrici: non partecipano del valore di piena prova fino a querela di falso le valutazioni o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, e i fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche e che non abbiano potuto essere verificati e valutati secondo un metro sufficientemente oggettivo (cfr. Cass. Ord. 28149/2022; Cass. n. 11012/2013; Cass. n. 21816/2008).
Ne deriva che, sulla base dei dati a disposizione, non è possibile stabilire esattamente quale fosse la posizione di omissis al momento dell’impatto con l’autovettura condotta da omissis. Tenuto conto della posizione di attore sostanziale della Prefettura, non è dimostrato l’assunto su cui si fonda l’ingiunzione opposta.
L’appello di omissis deve pertanto ritenersi fondato, con conseguente riforma della sentenza del giudice di prime cure.
Si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite relativamente a entrambi i gradi di giudizio, considerato che vi è una oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti, in presenza di prospettazioni opposte delle parti e in assenza di testimoni oculari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell’appello di omissis e in riforma della sentenza omissis, accoglie il ricorso originariamente presentato da omissis e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto omissis; compensa tra le parti le spese di lite relativamente a entrambi i gradi di giudizio.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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