Il semplice invio di una fattura, da parte dell'avvocato al proprio cliente, serve ad interrompere il termine prescrizionale per richiedere il pagamento?
LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI
La prescrizione è l'istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, il diritto non esercitato si estingue per sempre.
In materia di compensi professionali degli avvocati, il termine prescrizionale ordinario è di tre anni, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., e decorre dal compimento della prestazione ovvero, in caso di rapporto continuativo, dalla cessazione del mandato.
La prescrizione può tuttavia essere interrotta mediante atti che esprimano la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Rientrano tra questi: la notifica di un atto di citazione o di un decreto ingiuntivo, l'invio di una diffida formale o di una raccomandata di sollecito, il riconoscimento del debito da parte del cliente — anche implicito, ad esempio tramite pagamento parziale o richiesta di rateizzazione — nonché ogni altro atto idoneo a costituire in mora il debitore.
Ogni interruzione fa ripartire ex novo il termine triennale, potenzialmente senza limiti, fintanto che tali atti si rinnovino. In assenza, però, di qualsivoglia atto interruttivo, il decorso del triennio comporta l'estinzione del credito dell'avvocato, che non potrà più essere fatto valere in giudizio, pur restando moralmente dovuto.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Per la Suprema Corte la risposta è negativa: il semplice invio della fattura non interrompe la prescrizione.- Questo perché la fattura, da sola, non contiene una vera e propria richiesta di pagamento, né fissa un termine entro il quale adempiere.
Diversamente, l'atto di costituzione in mora – previsto dall'art. 1219 c.c. – rappresenta la chiara volontà del creditore di ottenere il pagamento immediato o di non voler più tollerare ritardi.
Affinché un atto produca effetto interruttivo della prescrizione, non serve una formula solenne, ma deve comunque:
- indicare con chiarezza il soggetto obbligato (elemento soggettivo);
- contenere una richiesta esplicita e inequivoca di adempimento (elemento oggettivo);
- fissare un termine per l'adempimento.
Solo in presenza di questi elementi l'atto può costituire il debitore in mora e interrompere la prescrizione.
CONCLUSIONI
Naturalmente, se la fattura è accompagnata da una diffida che invita il cliente a pagare entro un termine preciso, l'atto ha pieno effetto interruttivo della prescrizione.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.