Li abbiamo visti sfrecciare tra i semafori, carichi di zaini colorati e algoritmi invisibili. I ciclofattorini, o rider, non sono più figure ibride tra autonomia e subordinazione: per la Cassazione lo status è chiaro, sono collaboratori etero-organizzati e, dunque, beneficiari delle tutele del lavoro subordinato.
Con la sentenza n. 28772/2025, la Suprema Corte ribadisce e rafforza l'orientamento già espresso in passato, confermando la decisione della Corte d'Appello di Torino: il rapporto tra rider e piattaforme digitali rientra pienamente nel meccanismo "rimediale" dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015.
L'ART. 2 D.LGS. 81/2015: UNA NORMA "RIMEDIALE"
Secondo l'articolo 2 del decreto, alle collaborazioni continuative, personali e organizzate dal committente si applica la disciplina del lavoro subordinato, anche se il contratto resta formalmente di natura autonoma.
Un escamotage legislativo definito "rimediale", perché cura una stortura: rapporti di lavoro apparentemente autonomi ma sostanzialmente dipendenti.
"LA BICI È MIA" NON BASTA
L'azienda di consegne aveva tentato di difendersi sostenendo che l'uso di biciclette di proprietà dei rider fosse indice di autonomia.
Argomento respinto con fermezza: per la Corte, non è il mezzo di trasporto a decidere la natura del rapporto, ma chi ne stabilisce tempi, luoghi e modalità operative.
Il rider, infatti, non può delegare le consegne ad altri, e questa impossibilità conferma il carattere esclusivamente personale della prestazione.
CONTINUITÀ E TURNI: IL TEMPO È ORGANIZZATO DAL COMMITTENTE
Altro punto chiave: la continuità del rapporto.
Non conta solo la frequenza effettiva delle consegne, ma anche i turni prenotati dal lavoratore.
La società aveva il potere di sostituire il rider o assegnare diversamente le consegne, segno evidente di una organizzazione unilaterale.
Come ha rilevato la Cassazione, l'attività dei ciclofattorini non è occasionale ma programmata e ripetuta nel tempo, anche se con pause o intervalli.
L'ALGORITMO COMANDA: L'ETERO-ORGANIZZAZIONE DIGITALE
L'aspetto più innovativo della decisione riguarda l'etero-organizzazione algoritmica. Nel caso di specie, il sistema di assegnazione delle consegne era gestito da un algoritmo aziendale che determinava tempi, rotte e penalità.
Il rider doveva completare ogni consegna entro 30 minuti, pena la perdita di priorità o l'esclusione dai turni futuri.
Una dinamica che, per la Cassazione, equivale a un potere direttivo e disciplinare in forma digitale — e che quindi fa scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
CONCLUSIONI
Non è la bicicletta a rendere libero un rider, Non serve un ufficio per essere dipendenti, basta un algoritmo che ti dica dove, quando e come pedalare, che decide tutto, anche quando puoi fermarti a respirare.
Questa decisione apre la strada a nuove rivendicazioni per migliaia di rider, che potranno invocare le tutele del lavoro subordinato.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.