In tema di circolazione stradale, la c.d. precedenza di fatto assume rilevanza nei soli casi assolutamente eccezionali in cui l’attraversamento del crocevia possa essere operato in condizioni di assoluta sicurezza, al punto che tale forma di precedenza può esercitarsi esclusivamente a rischio e pericolo di chi se ne avvale; in tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi.
NDR: in tal senso Cass. pen. 27-09-2017, n. 48294 e 29-09-2016, n. 53304; si veda altresì Trib. Torre Annunziata 12/05/2014, App. Roma 03/02/2010 a App. Milano 23/11/2009.
Tribunale di Roma, sentenza del 25.9.2023, n. 13468
…omissis…
Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità
Sul fatto.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all’articolo 2054 c.c.
Per quanto concerne la c.d. precedenza di fatto, si ritiene che la stessa, se esercitata, è a rischio di chi se ne avvale, come, del resto, condivisibilmente, si è finora espressa la giurisprudenza (al più, si potrebbe ritenere che essa eventualmente vincoli il solo utente che la concede):
“In tema di circolazione stradale, la c.d. precedenza di fatto assume rilevanza nei soli casi assolutamente eccezionali in cui l’attraversamento del crocevia possa essere operato in condizioni di assoluta sicurezza, al punto che tale forma di precedenza può esercitarsi esclusivamente “a rischio e pericolo di chi se ne avvale” (Cass. pen. Sez. IV, 27-09-2017, n. 48294);
“In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi”. (Cass. pen. Sez. IV, 29-09-2016, n. 53304: annulla con rinvio, Trib. Pisa, 22/04/2015);
“Nel caso di collisione tra veicoli nell’area d’incrocio di due o più strade, sussiste la presunzione che il conducente del mezzo proveniente da sinistra abbia errato il calcolo circa la possibilità di attraversare indenne il crocevia prima del veicolo favorito e incombe su di lui l’onere di dimostrare che il conducente di questo ultimo veicolo abbia compiuto manovre imprevedibili (accelerazione della velocita, deviazione improvvisa nel senso di marcia ecc.) tali da alterare il calcolo fondato sulla ragionevole opinione che i relativi elementi non sarebbero stati sovvertiti. Infatti, La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l’onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova” (Tribunale Torre Annunziata Sez. I, 12/05/2014);
“In tema di circolazione stradale, la precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo favorito solo a condizione che il conducente che non ha la precedenza si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione.
Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa: conseguenza di ciò è che l’onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova” (Corte d’Appello Ro. Sez. III, 03/02/2010);
“In materia di circolazione stradale, la c.d. precedenza di fatto, sussiste solo quando il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione” (Corte d’Appello Milano Sez. III Sent., 23/11/2009).
Ricostruzione del fatto e responsabilità
Prove documentali
Dal verbale dei Vigili Urbani risulta: omissis.
Prove orali.
Dalle tabelle che seguono risultano:
– nella prima colonna, i capitoli di prova ammessi o le parti di capitolo ammesse;
– nella seconda colonna, o, nel caso di più di due colonne, dalla seconda colonna in poi, in corrispondenza di ciascun capitolo o parte di capitolo ammessa, quanto riferito dall’interrogato in merito alla circostanza risultante dal capitolo o parte di capitolo medesimi.
Nel caso di testimonianza, il fatto che sia riportato quanto riferito dall’interrogato, non significa che gli sia stato pedissequamente letto il capitolo o la parte di capitolo ammessi, ma solo che, in relazione alla circostanza ivi capitolata, il teste ha dichiarato quanto a fianco riportato; ciò allo scopo, per un verso, di verificare l’attendibilità del teste, per altro verso, di evidenziare, con l’immediatezza che il sistema tabellare consente, la conferma o meno della circostanza articolata da parte dell’interrogato. È anche possibile, ove il Giudice lo ritenga opportuno – come, esemplificativamente, nel caso di operatori di polizia, data la difficoltà per soggetti che testimoniano frequentemente nei processi, di ricordare i dettagli di un evento, o, comunque, in ragione della natura della circostanza su cui l’interrogato deve riferire – che al teste venga letto il capitolo; ciò risulterà, comunque, evidente dalla risposta, che potrà essere, indicativamente, “vero” o “vero quanto mi si legge”, “non è vero” o “non è vero quanto mi si legge”, ed espressioni simili.
omissis.
Valutazione delle prove.
L’attore, in sede di interrogatorio formale, non ha rilasciato dichiarazioni a sé sfavorevoli.
La testimonianza del omissis è ininfluente, in quanto lo stesso non ha assistito al sinistro.
Dal fascicolo fotografico depositato dalla convenuta omissis non emerge inequivocamente che la strada fosse tanto stretta da non consentire il sorpasso all’interno della corsia, né del resto è stato allegata e provata l’esistenza di un divieto di sorpasso, come non è stato neppure provato che l’auto della medesima fosse ferma e non in movimento.
Ne deriva, considerando la citata giurisprudenza sulla precedenza di cortesia, che la stessa poteva al più vincolare le auto che l’avevano concessa alla omissis, ma non altri veicoli, tra cui quello attoreo.
Neppure è possibile desumere, dalle prove assunte, che il motociclo viaggiasse ad elevata velocità, tanto è vero che lo stesso, seppur non è riuscito a non cadere, anche in conseguenza del suolo bagnato dalla pioggia, ha comunque evitato di urtare l’auto della omissis.
Prova del fatto allegato e responsabilità.
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha, quindi, provato il fatto dedotto in citazione e, in particolare, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno occorsole.
Ammissione della responsabilità e del risarcimento.
L’affermazione della esclusiva responsabilità di parte convenuta comporta la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza dell’evento e consistenti: omissis
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della somma effettivamente liquidata, sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014 e s.m.i. (€ 7.616), ma con riduzione del 20% in considerazione della differenza tra la cifra domandata e quella riconosciuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di omissis; dichiara la responsabilità di omissis, e, in solido, di U ASS. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in ordine al sinistro per cui è causa; condanna omissis, e, in solido, U ASS. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di omissis, per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 36.008,30, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo; condanna omissis, e, in solido, U ASS. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di omissis, delle spese di giudizio, con distrazione a favore del difensore, avvocato omissis, dichiaratosi antistatario, che liquida in: € 500 per la CTU, oltre: a) accessori (come l’IVA), se dovuti e in concreto pagati sulle spese per la CTU medesima; b) rimborso del contributo unificato e della marca da bollo effettivamente pagati; € 6.092,80 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché CPA ed IVA sugli onorari aumentati delle spese generali.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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