IL FATTO
Un soggetto, titolare di una azienda agricola, impugnava il provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale, a seguito dell'esito del sopralluogo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel corso del quale veniva contestata la violazione dell'art. 14, comma 1, del d.lgs n. 81/2008, per aver trovato due lavoratori in condizioni di ritenuta irregolare costituzione del rapporto di lavoro.
In particolare, il ricorrente, pur avendo regolarizzato nei tre giorni successivi i due lavoratori, adiva il Tar Bari affinché fosse dichiarata la illegittimità del provvedimento e, conseguentemente, l'ordine di restituzione della importante somma corrisposta a titolo di sanzione.
SUL TERMINE PER INVIARE LA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
Se di norma il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24,00 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, ci sono tuttavia, ipotesi derogatorie, come l'assunzione per cause di forza maggiore, cioè in presenza di un evento imprevedibile, tale da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente, nel quale caso sarebbe possibile, per il datore di lavoro, comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo.
LA DECISIONE DEL TAR BARI
Il Tar Bari, Presidente Angelo Scafuri ed Estensore Rita Tricarico, accoglieva il ricorso -aderendo ad un orientamento consolidato - in quanto:
"Nel caso di specie, proprio in quei giorni, la zona, dove insiste l'azienda agricola, era stata attinta da un forte aumento delle raffiche di vento, a cui si aggiungevano, poche ore dopo, le alte temperature estive, che avevano provocato dei piccoli turbini di polvere, tali da rendere indifferibile la prestazione di manodopera avventizia - e men che meno il tempo necessario per comunicare l'assunzione - per potere salvaguardare le piante ivi presenti; di conseguenza si era verificata una tipica ipotesi di forza maggiore, in ragione della quale la "irregolarità" del rapporto di lavoro non poteva configurarsi e tantomeno poteva essere sanzionata con la sospensione dell'attività imprenditoriale".
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.