La sesta sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 21 febbraio depositata il 7 marzo 2025 ha sospeso il giudizio riferito a un segretario comunale accusato di aver ingiustamente sancito la decadenza dalla carica di un consigliere comunale – invocando l’intervento della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell’0abrogazione del reato di abuso di ufficio.
Come è noto l’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), entrato in vigore il 25 agosto 2024, ha abrogato l’art. 323 cod. pen. e, dunque, il reato di abuso di ufficio.
La S.C. “… dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU a Merida il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116″.
A parte la violazione della Costituzione, la Corte eccepisce il mancato rispetto della Convenzione internazionale Onu contro la corruzione che “obbliga gli Stati contraenti, nel processo di progressiva attuazione degli obiettivi di tutela perseguiti, a impegnarsi a preservare gli standard di tutela raggiunti e, dunque, dall’astenersi dall’adottare misure, legislative o amministrative, che comportino il regresso rispetto al livello di attuazione raggiunto nel perseguimento degli scopi della convenzione stessa”.
Osservano in sentenza gli ermellini che “l’art. 19 della Convenzione (di Merida ndr), rubricato «abuso d’ufficio», prevede che: «Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell’esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un’altra persona o entità». Questa disposizione delinea una nozione di abuso di ufficio omologa a quella prevista dall’abrogato art. 323 cod. pen. e sancisce che, se la penalizzazione delle condotte di «abuse of functions» realizza la «close conformity» con gli obiettivi di tutela della stessa convenzione, l’obbligo di considerare l’introduzione del reato di abuso di ufficio costituisce il livello minimale vincolante per ogni stato contraente”.
A cura dell'avv. Pasquale Santoro
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