IL FATTO
La figlia maggiorenne che si sposa conserva il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento?
La questione parrebbe scontata, se non fosse che la Cassazione si è pronunciata sul tema proprio qualche settimana fa.
Nel caso sottopostole, la Suprema Corte demolisce un decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – rimettendo alla stessa il fascicolo – con il quale era stato confermato il diritto al mantenimento della figlia, concessole in precedenza, ma che nel frattempo aveva conseguito il titolo di parrucchiera, tuttavia senza una occupazione stabile, e si era anche sposata, pur non avendo il marito un reddito sufficiente, il tutto sul presupposto che il padre non avesse fornito la prova dell'autonomia economica della figlia.
L'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE
Per la Cassazione se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del beneficiario di provare le ragioni individuali specifiche, che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente; vale a dire che resta a carico del richiedente l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia l'esistenza degli "ostacoli personali" impedienti (come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione, in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Se queste sono, in maniera molto sintetica le regole generali, nel caso di specie, vi è una circostanza aggiuntiva: il matrimonio della figlia, beneficiaria dell'assegno di mantenimento.
Quali sono le conseguenze?
Per la Cassazione, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, il matrimonio non è circostanza che può essere svalutata, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, che confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori.
Di conseguenza, la figlia maggiorenne, che crea una nuova famiglia, perde il diritto al beneficio descritto, a meno che non riesca a dimostrare l'esistenza di una necessità contraria (gli "ostacoli personali" impedienti, di cui sopra).
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.