IL FATTO
Se solo pochi giorni fa era stato pubblicato un commentoall'ordinanza del Tribunale di Torino, che aveva garantito, in sede d'urgenza, l'assegnazione al dipendente caregiver ad una sede più vicina al disabile da assistere, questa volta si registra una pronuncia, opposta, con il quale il Tar Lazio ha negato il trasferimento, ex art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992, ad un appartenente del Ministero delle Finanze.
In particolare, il dipendente basava la propria richiesta sulla circostanza della delicata situazione di salute della propria madre, della quale era stato nominato amministratore di sostegno dal Tribunale di Cassino, evidenziando come nessun altro congiunto potesse fornire alla medesima il sostegno assistenziale, di cui necessitava.
LA DECISIONE DEL TAR LAZIO
Il Tar Lazio rigettava il ricorso sul presupposto che:
- la pretesa in esame non costituisce un diritto soggettivo, bensì integra un interesse legittimo condizionato alle esigenze organizzative della Amministrazione di appartenenza;
- l'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione, comporta che deve sussistere la disponibilità nella sede di destinazione di un posto compatibile con quello precedentemente svolto;
Nel caso di specie mancava un posto, nella sede piu' vicina, compatibile con quella del dipendente, ma soprattutto, secondo il Tar, la circostanza della nomina del ricorrente ad amministratore di sostegno della disabile, non costituiva presupposto per la concessione in automatico dell'assegnazione ad una sede piu' vicina.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.