INTRODUZIONE
L'art 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito dalla Legge n. 30/1997, prevede uno "spatium deliberandi" di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze in danno della Pubblica Amministrazione: la parte vittoriosa, quindi, prima di poter agire esecutivamente, ha l'onere di notificare, unitamente alla formula esecutiva, il titolo, nonché l'obbligo di rispettare il predetto termine, che decorre dal perfezionamento della notifica.
Nella sentenza in commento, tuttavia, il Tar Puglia evidenzia come la notifica debba essere fatta alla sede reale, e centrale, dell'Amministrazione soccombente, piuttosto che a quella periferica, seppure costituita in giudizio.
LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA
Nel caso sottoposto al Tar Puglia, il ricorrente - che agiva esperendo il giudizio di ottemperanza, chiedendo, contestualmente la condanna per il ritardo - aveva notificato il titolo, minuto di formula esecutiva, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, costituito in giudizio, e non presso la sede "reale", e centrale, del Ministero della Salute, legittimato passivamente (cioè l'Ente che, in definitiva, è tenuto a corrispondere le somme).
Di conseguenza, il Collegio (Presidente Giuseppina Adamo) aveva sollevato dubbi sulla possibilità di agire in ottemperanza, considerato che "lo spatium deliberandi di 120 giorni imposto dall'articolo 14 del decreto legge n. 669 del 1996, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione (non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che, eventualmente, il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo) e che la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell'esperimento dell'azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve quindi essere fatta all'amministrazione presso la sua sede "reale" .
Tale orientamento, consolidato presso la Magistratura amministrativa barese (si veda anche la sentenza n. 475 dell'8 aprile 2020) di fatto trova origine altre pronunce del Consiglio di Stato, in particolare la n. 2654/2014 (ed ancora prima T.A.R. Marche, Sez. I, n. 663 del 2013; Cons. Giust. Amm. Sic.n. 725/2012; T.A.R. Campania Napoli, n. 16434/2010; T.A.R. Campania, Salerno n. 23/2009).
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile