IL FATTO
Un avvocato presentava, a nome proprio, una querela, in modalità telematica, attraverso il Portale Deposito Atti Penali della Procura della Spezia.
Il procedimento subiva una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, al quale il querelante si opponeva.
LA DECISIONE DEL GIP DEL TRIBUNALE PENALE DELLA SPEZIA
In sede di opposizione, il Gip - pur valutandola ammissibile - evidenziava come la normativa codicistica preveda, in generale, che la querela sia dotata di sottoscrizione autenticata del querelante e che lo stesso obbligo valga anche per quelle depositate telematicamente attraverso il portale, che devono presentare la firma digitale.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo, presentato telematicamente non presentava la firma digitale, di conseguenza il Giudice delle Indagini Preliminari disponeva l'archiviazione definitiva del procedimento, valutando la querela come non regolarmente presentata.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”