- La responsabilità della scuola
In ordine alla responsabilità dell’istituto scolastico, l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo determina l’instaurazione di un vincolo negoziale con l’assunzione da parte della struttura di una serie di obbligazioni. Si tratta di responsabilità di natura contrattuale (
Cass., SS.UU., 27 giugno 2002, n. 9346, inGiur.it., 2002, I, 1, 446).
In tal modo, fra le varie obbligazioni nascenti dal contratto ed incombenti sull’istituto, e nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, vi è quella di vigilare sulla incolumità dell’allievo anche al fine di impedire contegni autolesivi; obbligazione la cui inosservanza dà luogo ad inadempimento contrattuale sub specie di adempimento inesatto quale deviazione rispetto al comportamento dovuto. La Cassazione a Sezioni Unite, nella nota sentenza del novembre 2008 in materia di danno non patrimoniale ha qualificato il rapporto negoziale che si instaura fra allievo ed istituto scolastico come “contratto di protezione” al pari dei contratti attinenti al settore sanitario (
Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972). Tale contesto delinea un rapporto a struttura complessa nel quale, accanto all’obbligo primario di prestazione, accedono obblighi accessori o collaterali (C. Scognamiglio,
Il danno al patrimonio tra contratto e torto, in
Resp. civ., 2007, 125; Castronovo,
Obblighi di protezione e tutela del terzo, in
Jus, 1976, 123 ss.). La categoria elaborata dalla dottrina tedesca (
Schutzpflichten) si poggia sulla teoria della buona fede integrativa e si ritengono sottoposti al regime, anche probatorio, di cui all’art. 1218 c.c. Non tocca quindi al danneggiato indicare quale diversa condotta avrebbe potuto prevenire o limitare la probabilità del sinistro. Tocca alla scuola, infatti, adempiere l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica (
Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695).Tuttavia ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola
ex art. 2048 c.c., incombe sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno. Così in materia di risarcimento danni la responsabilità civile della scuola conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell’ambito dello svolgimento di una partita è stata esclusa ove gli eventi siano ricollocabili alla normale fase di gioco. Non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco (
Cass. 8 aprile 2016, n. 6844). Dunque, il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile va individuato nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Tale collegamento va senz’altro escluso se l’atto è compiuto allo scopo di ledere o con violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco. Dunque nessun risarcimento è accordato all’alunno che ha riportato danni a seguito di un violenta pallonata scagliata da altro allievo in occasione di una partita di calcio svoltasi in assenza dell’insegnante di educazione fisica nel corso dell’orario scolastico.
2. La responsabilità dell'insegnante.
L’art. 2048 c.c. introduce una regola di propagazione della responsabilità sulla base della presunzione di
culpa in vigilando che vede i precettori chiamati a rispondere del fatto (illecito) degli allievi.
La responsabilità per fatto altrui presuppone dunque, la causazione di un danno a terzi secondo lo schema aquiliano. L’art. 2048, comma 3, c.c. nel prevedere che gli insegnanti “sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”, pone una presunzione di responsabilità, superabile solo dalla prova della inevitabilità dell’evento dannoso.
La giurisprudenza in merito al contenuto della prova liberatoria prevista in favore del docente, ha assunto posizioni sempre più rigorose, giungendo ad affermare che, ai fini dell’esclusione della responsabilità, l’insegnante deve non solo provare che l’illecito è stato causato da un caso fortuito, id est da un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza richiesta in riferimento al caso concreto, ma altresì dimostrare in positivo di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale sfociante nella produzione del danno (
Cass. 13 novembre 2015, n. 23202;Cass. 16 febbraio 2015, n. 3081).
L’art. 2048 c.c. è norma applicabile al solo caso del danno cagionato ad altri e non anche a quello autoinferto. La responsabilità per fatto altrui presuppone dunque, la causazione di un danno a terzi secondo lo schema aquiliano. Pertanto un approccio di metodo interpretativo estensivo finirebbe con l’escludere un elemento strutturale indefettibile della fattispecie. Inoltre, la norma prevede una prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non al minore che si sia da se inflitto il pregiudizio.
Non risultando invocabile l’art. 2048 c.c. al caso di danno cagionato dall’allievo a se medesimo, il problema di stabilire quale norma debba porsi a fondamento della responsabilità è stato risolto con il richiamo alla teoria delle “obbligazioni senza prestazione” ai confini fra il contratto ed il torto. La natura contrattuale della responsabilità non nasce da un pregresso vincolo negoziale ma da quel particolare rapporto giuridico definito come “contatto sociale” che si connota per l’affidamento ingenerato da cui sorgono obbligazioni (non di origine, ma) di contenuto contrattuale (
Cass.12 luglio 2016, n. 14188; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695; Cass.SS.UU., 27 giugno 2002, n. 9346).