IL FATTO
I genitori di una minore – dopo aver comunicato all'Istituto dalla stessa frequentato, la scelta di avvalersi, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, dell'ora di educazione alternativa, già attivata per altri alunni e ricevuto il rigetto di tale richiesta, perché presentata dopo la scadenza per l'iscrizione all'anno scolastico – adivano il Tar Toscana.
La richiesta di esonero dall'insegnamento è soggettata a termini?
CENNI SULL'IRC
L'insegnamento della religione cattolica (abbreviato IRC), comunemente chiamato ora di religione, è un'istituzione prevista del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica - è basato sul principio della libera scelta garanzia, anche nell'ambito scolastico (art. 2 della Costituzione), della fondamentale libertà religiosa della persona (artt. 8 e 19 della Carta Fondamentale).
Naturalmente, se la partecipazione all'insegnamento della religione cattolica è una facoltà [1] e non un obbligo, di conseguenza, il minore che non si avvale di questa possibilità può seguire altre attività didattiche [2] messe a disposizione dalla scuola oppure, addirittura, non essere presente durante tali sessioni [3].
LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA
Il Tar Toscana – richiamando la disciplina di settore – afferma che "se vige il principio di libertà di scelta (di avvalersi o non avvalersi dell'IRC [4]) l'introduzione di limiti, anche temporali, all'esercizio della suddetta facoltà, conduce necessariamente a una compressione della libertà religiosa, diritto assoluto e inviolabile della persona umana".
Non risultando comprimibile il diritto di scelta, è del tutto evidente che lo stesso non potrà essere assoggettato ad alcuna limitazione temporale di carattere decadenziale attraverso le circolari o i provvedimenti amministrativi provenienti dal Ministero o dal singolo dirigente scolastico; tali determinazioni possono certamente prevedere termini di carattere organizzativo, funzionali al buon andamento del plesso scolastico, ma agli stessi va necessariamente attribuito un valore esclusivamente ordinatorio e non perentorio.
Conseguentemente, la scelta di avvalersi o meno dell'IRC ben potrà essere espressa, con effetti vincolanti per l'istituzione scolastica, non solo dopo la scadenza del termine per l'iscrizione al nuovo anno, ma anche in corso d'anno.
IL PRECEDENTE
Prima della sentenza in commento, si registra una pronuncia dello stesso tenore: Tar Brescia n. 1232/2022.
NOTE
[1] Sin dalla famosa sentenza n. 203/1989 (e dalla n. 13/1991) della Corte Costituzionale che aveva sancito tale principio.
[2] Queste le possibili alternative:
- attività didattiche e formative; - attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente; - libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d'istruzione); - non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (eccezion fatta per gli alunni delle scuole materne comunali, i quali hanno solo la possibilità di non avvalersi dell'IRC);[3] Se il minore è presente la scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza; diversamente, i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore.
[4] Che, anzi, non deve dare luogo «ad alcuna forma di discriminazione».
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.