- La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto nell'ambito di una causa promossa per la risoluzione del vincolo.
Con la sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 le sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale da tempo esistente tra le diverse sezioni della Corte, propense, alcune, a negare la possibilità di dichiarare ex officio la nullità di un contratto nel caso in cui ne fosse stata domandata l’annullabilità o la risoluzione, e altre, favorevoli a una maggiore libertà da parte dell’autorità giudiziaria
. Proprio la rilevabilità d’ ufficio da parte del giudice della nullità, affermata espressamente dall ‘art 1418 cc, ha generato incertezze e contrasti dottrinari e giurisprudenziali.
Infatti, sino ai recenti pronunciamenti della Cassazione dell’anno 2012 e dell’anno 2014, la giurisprudenza dominante affermava che il principio della rilevabilità d ‘ ufficio dovesse essere necessariamente coordinato “all’ ordinamento normativo nel suo complesso”
e, in particolare, alle norme processuali di cui agli art 99 e 112 c.p.c . La giurisprudenza tradizionale riteneva , quindi, che il giudice potesse rilevare d’ ufficio la nullità di un contratto , in carenza di richieste o eccezioni di parte in tal senso, solo ed esclusivamente quando le parti avessero agito in giudizio per ottenere l’ adempimento di tale contratto, in quanto la validità del contratto rappresentava un elemento costitutivo della domanda di parte; qualora la domanda di parte fosse stata invece diretta a far dichiarare la risoluzione del contratto (o la invalidità , ma per altra causa di nullità diversa da quella rilevata di ufficio) il giudice non poteva rilevare di ufficio la ( per così dire “sua” ) nullità in quanto sarebbe scattato il divieto di decidere su domande non proposte dalle parti , che costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione e le cui violazione vizia la sentenza per extrapetizione. (in tal senso la dominante giurisprudenza di cassazione dall ‘ anno 1958 all ‘anno 2012 . Ex multis Cass. 10 maggio 2012 n. 7173; Cass. 30 gennaio 2012 n. 1284). Secondo tale impostazione, dunque, il potere officioso del giudice ricorrerebbe (indipendentemente dall'attività assertiva delle parti) soltanto se risulti contestata l'applicazione o l'esecuzione di un negozio la cui validità rappresenti l'elemento costitutivo della domanda, e non anche quando la domanda iniziale sia diretta alla caducazione del contratto in base ad un vizio diverso dalla nullità (risoluzione, rescissione, annullabilità), e si fondi su ragioni diverse da quelle successivamente individuate dal giudice come causa di invalidità del negozio. Secondo altro indirizzo giurisprudenziale, sicuramente minoritario (Cass. 7 febbraio 2011 n. 2956) la domanda di risoluzione era anche essa domanda di applicazione del contratto, e che quindi , implicitamente, presupponeva la validità dello stesso, in pratica parificandola quindi alla domanda di adempimento,
che quindi era illogico poter risolvere un contratto per inadempimento (magari ottenendo anche la condanna al risarcimento dei danni) quando, a causa della nullità di quel contratto , dallo stesso non poteva nascere alcun obbligo da adempiere . Le Sezioni Unite del 2012, asseriscono il potere del giudice di rilevare di ufficio la nullità anche in caso di domanda di risoluzione del contratto.
La sentenza contempera la rilevabilità di ufficio con il principio di collaborazione tra il giudice e le parti del processo. Il giudice ,infatti , (a pena di nullità della sua stessa sentenza) in
relazione alle nullità che rileva di ufficio, ha l’obbligo di provocare su di esse il contraddittorio delle parti, garantendo cosi’ il diritto di difesa alle stesse, coordinando quindi la normativa civilistica a quella processuale. In linea con questo sviluppo processuale si pongono anche le modifiche apportate agli art. 101 e 153 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009 (e in tal senso deponeva già l'art. 384 c.p.c.): il primo impone al giudice che si sia riservato la decisione, e che ritenga di porre a fondamento di quest'ultima una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per memorie contenenti osservazioni sull'argomento; il secondo ha ampliato la facoltà di essere rimessa in termini della parte che sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, come accade quando il rilievo officioso giunga tardivamente.