1.La rinuncia al legato in sostituzione di legittima richiede la forma scritta se relativa a beni immobili: la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 29 marzo 2011, n. 7098.
L’atteso intervento delle sezioni unite, invocato dalla seconda sezione civile (Cass. ord. 23 luglio 2010, n. 17413, Foro it., 2010, I, c. 3368) al fine di “propiziare” un revirement in tema di forma al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, non si è fatto attendere confermando secondo i pronostici l’indirizzo oramai consolidato da anni in subiecta materia. La giurisprudenza maggioritaria (ex multis cfr. Cass. 22 luglio 2004, n. 13785) risolve positivamente la vexata quaestio sull’applicabilità o meno dell’art. 1350 n. 5 c.c. in tema di rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto diritti reali su beni immobili. A differenza della rinunzia all’eredità infatti, il codice non dispone espressis verbis che la rinunzia al legato debba essere espressa. Secondo una diversa interpretazione che disconosce tra gli effetti della successione a titolo particolare ogni automatismo in relazione all’acquisizione del diritto, la rinuncia non costituisce alcuna perdita del diritto giammai acquisito bensì un omissio adquirendi.
Seguendo tale tesi si finisce per equiparare la figura del legatario in sostituzione di legittima a quella dell’erede chiamato all’eredità che deve decidere se accettare o meno l’eredità e pertanto i beni devoluti restano in senso figurativo in una sorta di limbo nell’attesa di tale manifestazione di volontà. Tra l’altro, il diverso regime di acquisto tra legato ed eredità (che ai sensi degli artt. 470 c.c. deve essere accettata per produrre effetto), è funzionale al principio della non responsabilità per i debiti ereditari da parte del legatario, se non entro i limiti del valore del bene legato. Dunque, la pronuncia in rassegna, alla luce di tali argomentazioni, allineandosi con quell’orientamento che qualifica la rinunzia al legato come un negozio abdicativo, ritiene che la libertà di forma suggerita dall’art. 649 c.c., contrariamente al formalismo richiesto dall’art. 519 c.c. per l’eredità, deve intendersi necessariamente derogata qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili. L’accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità. La relativa eccezione, confermano le sezioni unite è rilevabile d’ufficio pur in assenza di qualsiasi attività di impulso della controparte e deve ritenersi deducibile per la prima volta finanche in sede di legittimità (Cass. 3 luglio 2000, n. 8878, Giust. civ., 2001,1913). Il principio di diritto espresso dalle sezioni unite, su una materia (successoria) tradizionalmente ostica, non lascia più spazio a dubbi interpretativi in vista dei futuri pronunciati delle Corti: per il legittimario a cui venga attribuito, in sostituzione della legittima, un legato di immobili o diritti reali immobiliari, la facoltà di agire per il conseguimento della quota di riserva prevista ex lege deve ritenersi preclusa in assenza di un preventivo atto formale di rinuncia. Tale conclusione deve ritenersi conforme ai principi che regolano la circolazione dei beni e tutelano l’affidamento dei terzi. Il principio di diritto è il seguente “La rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l’accettazione, ai sensi dell’art. 1350 n. 5 c.c. deve essere redatta espressamente per iscritto a pena di nullità” (Cassazione sez. un., 29 marzo 2011, n. 7098).
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