- La riserva del diritto di uso e abitazione opera anche nella successione legittima ?
L’art. 540 c.c. si riferisce alla successione necessaria. Il secondo comma introdotto dalla riforma di diritto di famiglia del 1975 (l. 151/75) prevede un legato ex lege in favore del coniuge superstite. Analoga disposizione non è contemplata nell’ambito della successione legittima (ab intestato) determinando così l’insorgenza del dubbio che in tale ipotesi non operi la previsione del legato ex lege. Lo scopo della successione necessaria, come è noto, è quello di porre un limite al potere dispositivo del de cuius, nel senso che la legge individua dei soggetti, detti legittimari (secondo l’art. 536 c.c.: il coniuge; gli ascendenti legittimi; i discendenti legittimi e naturali), in favore dei quali stabilisce delle quote di eredità, che devono pervenire loro indipendentemente o anche contro la volontà del de cuius, il quale di conseguenza non le deve ledere, con donazioni o con disposizioni testamentarie, pena la riduzione delle stesse. Tale differenza di scopo non è di ostacolo certamente all’applicazione delle norme relative alla successione necessaria anche nell’ambito della successione legittima. La Corte Costituzionale (ord. 527/98) ha stabilito sul piano interpetativo che l’art. 581 c.c. pur non contenendo un rinvio all’art. 540 c.c., nel rispetto degli artt. 3 e 29 cost., deve essere letto non come una limitazione o negazione del diritto in favore del coniuge superstite. La Corte ha affermato, infatti, che tale mancata previsione lungi da essere una lacuna in cui era incorso il Legislatore era invece espressione di una precisa intenzione dello stesso: i diritti di uso e di abitazione al coniuge che succede
ab intestato erano da considerarsi non in aggiunta alla quota devolutagli per legge ( come per la successione necessaria, per la quale era dunque opportuna una espressa previsione ) ma come
contenuto della stessa. Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la ratio della legge di Riforma n. 161/75 che ha inteso realizzare una completa parificazione dei coniugi sia dal punto di vista patrimoniale che morale. La legge di riforma ha sancito la primarietà dei diritti di abitazione della casa familiare di uso dei beni ivi presenti garantendone il perdurare anche dopo la morte del coniuge. A riguardo giova richiamare l’art. 584 c.c. il quale con riferimento alla successione del coniuge putativo, dopo aver esteso a tale soggetto la disciplina normativa della successione legittima, prevede espressamente un rinvio alla norma di cui all’art. 540 c.c. Escludere dalla successione legittima i diritti di cui agli artt. 1021 e 1022 c.c. , determinerebbe un trattamento più favorevole per il coniuge putativo. Recentemente la Cassazione ha stabilito che l'art. 540, comma 2 c.c., va interpretato come rivolto tanto alla successione testamentaria quanto a quella legittima, posto che recitando: “
Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati spettano i diritti di uso e abitazione concorso del coniuge con altri chiamati” sembrerebbe far riferimento ad entrambe le ipotesi, successione testamentaria e successione legittima, in cui tale concorso ricorre. (
Cass., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847).
- Sul valore della quota spettante in eredità al coniuge superstite scomputando il diritto di uso sulla casa familiare.
I diritti di abitazione ed uso del coniuge si configurano come prelegati
ex lege, cumulandosi alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.. Ne consegue che il valore di tali diritti attribuiti al coniuge superstite vanno detratti dalla massa ereditaria che verrà successivamente divisa da tutti gli eredi. Quando si procederà alla divisione, non si dovrà tener conto pertanto di tale attribuzione. Pertanto, la tutela specifica del coniuge operata dal legislatore del 1975 si pone al di fuori della successione legittima e delle norme sulla successione necessaria, nel senso che l’attribuzione dei diritti di cui all’art. 540, comma 2, c.c., con cui si è inteso tutelare specificamente il coniuge superstite, devono essere attribuiti in prededuzione, con conseguente riduzione della massa da dividere (
Cass., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847).