Cosa succede se un avvocato redige un ricorso per Cassazione contorto, barocco, sgrammaticato, inconcludente, e magari pure gonfio di citazioni inutili, fatti irrilevanti e frasi che iniziano ma non si capisce mai dove vogliano finire?
Scopriamolo con una recente sentenza della Suprema Corte destinata a fare scuola, ma anche tante polemiche.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Con l'ordinanza n. 12111/2025, la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per "insuperabile oscurità e confusività", sanzionando il difensore non solo sul piano processuale, ma anche economico, con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.- Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, mancherebbero, nel ricorso, l'esposizione saliente del giudizio, le censure ragionate contro la sentenza impugnata, la ricostruzione della vicenda processuale nelle sue tappe essenziali. Il tutto condito da riferimenti ridondanti, fatti inesplicati e circostanze irrilevanti. Insomma, un caos linguistico e giuridico tale da impedire ogni scrutinio.
La Corte non si è limitata a rilevare l'inadeguatezza tecnica, ma ha colto l'occasione per ribadire, con tono severo, il principio della necessaria chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari.- Un'esigenza ormai trasversale, che trova eco nell'art. 121 c.p.c. riformato dalla c.d. Riforma Cartabia, nel codice del processo amministrativo (art. 3, co. 2), nelle Guidelines for lawyers della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fino alla Rule 8 delle Federal Rules of Civil Procedure statunitensi.
Interessante e inedito il richiamo comparatistico alla giurisprudenza statunitense: nella causa Stanard v. Nygren, un ricorso fu ritenuto inammissibile per "lack of punctuation", a causa di 23 frasi di oltre 100 parole.
CONCLUSIONI
Ci piacerebbe, davvero, poter mettere le mani sul ricorso oggetto dell'ordinanza n. 12111/2025 della Cassazione. Più per curiosità antropologica che per interesse giuridico: perché, a leggere la pronuncia, sembra che la Corte si sia trovata davanti non a un atto difensivo, ma a una specie di esperimento sociolinguistico.
La Suprema Corte, nel ruolo di una vecchia insegnante di italiano – severa, armata di penna rossa e nostalgia per la grammatica perduta – bacchetta il giovane scolaro… solo che il "giovane" in questione è un avvocato cassazionista, e quindi, in teoria, con almeno un decennio di esperienza alle spalle.
E allora viene da chiedersi: ok, magari il ricorso era un po' contorto, magari sfuggiva qualche passaggio, ma gli strafalcioni ortografici? Le frasi infinite? Le maiuscole abusive, le subordinate anarchiche, la punteggiatura in sciopero?
Ma – altra domanda che sorge spontanea – la Cassazione non era il giudice della legittimità?
Sia chiaro: scrivere un ricorso per Cassazione è difficile, e la chiarezza è un dovere. Ma questo provvedimento – a tratti ridondante, forse eccessivo – rischia di apparire più come una ramanzina alla categoria forense che non come un atto giurisdizionale.
Anche perché, diciamocelo: quante volte leggiamo sentenze zeppe di errori grammaticali, sviste logiche, refusi e orrori terminologici? Eppure nessuno lì applica l'art. 96 c.p.c. ai redattori delle motivazioni.
Insomma, tra giudici che scrivono male e avvocati che scrivono peggio, forse sarebbe opportuna una ripassata per tutti!
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.