Affinché il danno terminale sia risarcibile è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso. Per cui, se subito dopo le lesioni, ad esempio, il soggetto perde coscienza e va in coma, il danno terminale non può essere riconosciuto. Tanto premesso, non può ritenersi provata l’esistenza del danno sotto il profilo psicologico “morale” alla luce delle sole dichiarazioni di un teste, in parte contraddette dalle dichiarazioni rese dallo stesso teste all’udienza dibattimentale, nonché con altre testimonianze, che, in sede di sommarie informazioni, vide una lacrima sul volto del giovane poco prima di morire dopo la fuoriuscita di strada del ciclomotore.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 6.6.2023, n. 4080
…omissis…
3. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto da omissis.
La data di udienza fissata in citazione era il 6 febbraio 2019 , differita ai sensi dell’art. 168 bis, quarto comma al 12 febbraio 2019 mentre la comparsa di costituzione dell’appellata omissis è stata depositata il 22 gennaio 2019.
Ai sensi dell’art. 343 c.p.c. l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione.
Il termine per la proposizione dell’appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come “libero“, va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (“dies a quo“), ovvero del giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione o della data dell’udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., e con computo, invece, di quello finale (“dies ad quem“), ovvero del ventesimo giorno precedente l’udienza stessa.
Il rinvio d’ufficio dell’udienza, come nella specie, a norma dell’art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, a norma dell’art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore. Ne consegue che, qualora, come nella specie, il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale, in assenza di differimento ex art. 168 bis V comma c.p.c., non rispetti il termine fissato in citazione , l’appello va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6386 del 06/03/2020 Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 22/01/2015).
omissis
Il Tribunale al capo 4.1. della sentenza ha così motivato “Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi che, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno all’integrità psicofisica, gli attori non abbiano allegato né dimostrato di aver contratto, in conseguenza della sofferenza subita, una malattia del corpo e della psiche. Eppure detta forma di pregiudizio deve essere rigorosamente allegata e provata, tanto che la Suprema Corte ha stabilito che lo stesso sussiste solo in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, la quale deve essere specificamente allegata – si ritiene sia con riferimento ai postumi permanenti, sia con riferimento all’inabilità temporanea – con l’atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 28423/2008).
Nel caso di specie gli attori, in proprio, hanno allegato di aver contratto, in conseguenza della sofferenza subita per la perdita del figlio un disturbo psichico, senza, tuttavia, dedurre e provare che dallo stesso sia derivato un periodo di inabilità temporanea, ovvero l’inettitudine ad attendere alle ordinarie occupazioni, né, infine, la sopportazione delle spese mediche.
Dall’esame delle risultanze istruttorie si ritiene che la documentazione allegata agli scritti difensivi non sia adeguata e sufficiente a provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la morte del congiunto nel sinistro per cui è causa e le patologie sorte o successivamente aggravate insorte in danno degli attori. In difetto di specifica allegazione e dimostrazione del collegamento causale delle stesse con l’avvenimento luttuoso non è stata disposta CTU, la quale avrebbe assunto, in questo modo, una funzione meramente esplorativa in violazione dei criteri che governano la distribuzione dell’onere della prova..”
Gli appellanti incidentali chiedono, invece, che, previa ammissione di CTU medico-legale, le domande risarcitorie dei danni biologici e psicobiologici subiti dagli appellanti incidentali trovino accoglimento, avendo gli stessi documentato in primo grado seri danni biologici causalmente collegati alla morte del congiunto.
In particolare omissis.
Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Assieme al danno morale, consistente in un patema d’animo transeunte, può insorgere un danno biologico di tipo psichico permanente o temporaneo derivante dalla perdita di un familiare.
In situazioni normali, tuttavia, l’esperienza del lutto per la perdita di una persona cara è solitamente accompagnata da un sentimento di tristezza e disperazione, apatia etc. ma tale processo rientra una volta che il lutto sia stato elaborato. A seguito della morte di un congiunto o di un familiare si determina, cioè, nella generalità dei casi un danno consistente in una reazione depressiva caratterizzata da sofferenze e dolori che, tuttavia, solo se diventa clinicamente significativa, può sfociare in un danno biologico ovvero in un danno psichico determinato dalla lesione del diritto alla salute psichica subito dagli stretti congiunti.
Ciò premesso , osserva la Corte, che , come rilevato dal Tribunale , le certificazioni prodotte non sono sufficienti ad attestare la cronicizzazione del danno “da lutto” sofferto dagli odierni appellati.
Le certificazioni mediche prodotte non appaiono utili ad attestare l’insorgenza di una vera patologia in capo agli appellanti a seguito della morte del figlio e fratello che presenti sintomi diversi da quelli ricorrenti nei periodi di elaborazione del lutto e, pertanto, non è da ritenersi idonea a dimostrare l’esistenza di vero e proprio danno biologico .
Ciò premesso , tuttavia, il ricorso a provate cure mediche per il temporaneo stato depressivo sviluppatosi a seguito della morte del congiunto può giustificare, secondo il Collegio una maggiore personalizzazione del danno rispetto a quella già riconosciuta a tale titolo dal Tribunale portando il complessivo risarcimento all’attualità in favore di omissis ad euro 350.000 e quello in favore degli appellati omissis ad euro 150.000.
Con secondo motivo di impugnazione gli appellanti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Latina ha negato agli eredi legittimi del defunto il diritto al risarcimento dei danni da questi sofferto iure proprio, adducendo che la morte sarebbe intervenuta dopo 30/40 minuti e dunque non ci sarebbe stato alcun pregiudizio sofferto dalla vittima primaria.
Secondo gli appellanti sarebbe dimostrata l’esistenza di una danno biologico terminale subito dal omissis, nei 30/40 minuti intercorsi tra l’evento e la morte in quanto egli sarebbe stato perfettamente consapevole del trapasso.
La teste omissis, sentita nell’immediatezza dagli agenti della Polizia Municipale, ha dichiarato: “Poco dopo che ero accanto a lui ho visto il suo viso diventare sempre più viola e poi uscire una lacrima e infine un rantolo e poi più nulla” mentre il Tribunale di Latina, ha sorvolato su tale elemento probatorio che dimostra che la morte non è stata immediata, bensì accompagnata da lucida consapevolezza come richiesto dall’unanime orientamento della Suprema Corte di Cassazione a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione Cass. S.U. 15350/2015.
Il motivo di appello non è fondato.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019 ) che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “iure hereditatis“, possono consistere: a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale“) determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all’exitus, necessitando a tal fine che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale“; b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale” o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell'”an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine.
Nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignità della persona umana (articolo 2 Cost.), deriva la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste sia sotto il profilo stricto sensu biologico, sia sotto il profilo psicologico “morale“.
Per “intervallo di tempo apprezzabile” deve intendersi uno spazio temporale sufficiente affinché la coscienza assimili e configuri il rischio della morte.
Affinché il danno terminale sia risarcibile è, cioè, necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso. Per cui, se subito dopo le lesioni, ad esempio, il soggetto perde coscienza e va in coma, il danno terminale non può essere riconosciuto.
Tanto premesso in generale , nella fattispecie, non può ritenersi provata l’esistenza in capo a omissis del danno sotto il profilo psicologico “morale” come richiesto dagli appellanti.
Le sole dichiarazioni della teste omissis in sede di sommarie informazioni secondo cui vide una lacrima sul volto del giovane poco prima di morire non sono idonee a dimostrare un danno con le caratteristiche indicate e sono in parte contraddette dalle dichiarazioni rese dalla stessa teste all’udienza dibattimentale del 25 settembre 2012 dinanzi al giudice penale.
La testimone in tale sede ha infatti riferito che quando si avvicinarono al ragazzo subito dopo la caduta , quest’ultimo aveva perso conoscenza e di non ricordare bene quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni.
Anche il teste omissis ha poi confermato che il giovane non dava segni di vita.
Da ciò discende che non può dirsi dimostrato che per un apprezzabile lasso di tempo il ragazzo abbia potuto , essendo privo di conoscenza, avvertire la sofferenza dovuta alla percezione della sua imminente fine, con conseguente necessaria conferma sul punto della sentenza impugnata.
9. Considerato che nessuna domanda è stata proposta dal Comune appellante e dagli appellanti incidentali nei confronti omissis spa , Azienda omissis in liquidazione e omissis, le spese devono essere integralmente compensate nei confronti delle predette parti.
Stante la soccombenza reciproca devono essere compensate ancora le spese tra omissis e il Comune appellante.
Stante la parziale soccombenza reciproca devono essere compensate per 1/3 tra il Comune di Aprilia e gli appellanti incidentali condannando il Comune a rifondere la restante parte liquidata in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
omissis rigetta l’appello principale proposto dal Comune di omissis avverso la sentenza omissis del Tribunale di Latina; dichiara inammissibile l’appello proposto da omissis; in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di omissis al pagamento in favore di omissis della somma di euro 350.000; in favore di omissis della somma di euro 150.000, e in favore di omissis della somma di euro 150.000 detratte le somme già corrisposte agli appellati; conferma per tutto il resto la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese del grado tra il Comune di omissis e omissis, omissis spa quale Impresa designata ex art. 286 d. lgs. 209/2005 dal fondo di garanzia per le vittime della strada, omissis in liquidazione e omissis; compensa per un 1/3 le spese omissis.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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