La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il 23 febbraio 2024, ha stabilito un principio fondamentale a tutela del principio inviolabile per antonomasia, ossia il diritto alla salute, confermando in tal modo quanto sostenuto sia nelle annose battaglie giudiziarie portate avanti da più di 20 dall’Avv. Ezio Bonanni, che insieme all’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno rappresenta e tutela le vittime dell’amianto, sia nelle attività di informazione e nei convegni divulgativi dell’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto (osservatorioamianto.com) e dell’associazione VERSOilFUTURO (versoilfuturo.org).
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La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 febbraio 2024 nel caso Jann-Zwicker e Jann contro Svizzera (ricorso n. 4976/20) affronta questioni cruciali relative ai termini di prescrizione per la rivendicazione del risarcimento del danno, specialmente in contesti di malattie provocate dall’esposizione all’amianto.Fatti del Caso
Un uomo che aveva vissuto vicino a una fabbrica Eternit e aveva giocato in aree contenenti tubi di amianto si era ammalato di mesotelioma da adulto. Il divieto di utilizzo dell’amianto in Svizzera era stato introdotto solo nel 1989. L’uomo si era ammalato nel 2004 e morì nel 2006. Poco prima della sua morte, aveva denunciato l’azienda, ma senza esito. Dopo la sua morte, i familiari intrapresero un’azione civile, respinta dai giudici nazionali a causa del presunto decorso del termine di prescrizione di dieci anni, calcolato dal momento in cui l’uomo si era allontanato dalla casa familiare.Sentenza della Corte Europea
La Corte europea ha riconosciuto che, pur concedendo agli Stati un margine di discrezionalità nel determinare i termini di prescrizione, questi devono tener conto del fatto che la manifestazione di malattie legate all’amianto può avvenire molti anni dopo l’esposizione. Pertanto, il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui la malattia si manifesta e non dal momento dell’ultima esposizione all’agente nocivo.Applicazione dell’Articolo 6 della Convenzione Europea
La Corte ha chiarito che l’articolo 6 della Convenzione, che garantisce il diritto a un processo equo e alla durata ragionevole del processo, include il diritto di accesso a un tribunale. Questo diritto deve essere sostanziale ed effettivo, non meramente teorico. I limiti temporali devono essere proporzionati e non devono compromettere l’essenza del diritto di accesso alla giustizia.Conclusioni della Corte
La Corte ha concluso che il sistema di prescrizione svizzero, applicato rigidamente senza considerare il momento della manifestazione della malattia, ha violato il diritto dei ricorrenti di accedere a un tribunale, compromettendo l’essenza stessa di tale diritto. Inoltre, è stato ritenuto che anche il diritto alla durata ragionevole del processo sia stato violato.Risarcimenti
La Corte ha condannato lo Stato svizzero a risarcire i ricorrenti con 20.800 euro per danni non patrimoniali e 14.000 euro per le spese legali sostenute. Questa sentenza sottolinea l’importanza di un’applicazione flessibile dei termini di prescrizione nei casi di malattie a lunga latenza, come quelle causate dall’amianto, garantendo così l’effettività del diritto di accesso alla giustizia.A cura dell’avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Qui il video di approfondimento: https://www.youtube.com/watch?v=LyZOY-glSo0Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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