È opportuno premettere che per il reato di cui all’art. 572 co. 2 c.p., sino all’entrata in vigore della nuova disciplina delle pene sostitutive, al condannato si sarebbe dovuto applicare il regime carcerario: per espressa previsione dell’art. 656 co. 9 c.p.p., infatti, nei suoi confronti non avrebbe trovato applicazione la sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dall’art. 656 co. 5 c.p.p. per le pene inferiori ai quattro anni.
Diversamente, l’art. 572 co. 2 c.p. non compare nell’elenco di reati di cui all’art. 4 bis della l. 354/1975 alla quale ora l’art. 59 co. 1 lett. d) l. 689/1981 rimanda per i casi di preclusione soggettiva per la sostituzione; dunque, nei confronti degli autori di questo tipo di reati, pur continuando a operare il divieto ex art. 656 co. 9 c.p.p., non opera una preclusione soggettiva alla sostituzione della pena detentiva quando la stessa venga comminata entro i limiti previsti per la sostituzione ai sensi dell’art. 29 bis c.p. che rimanda, appunto, alla disciplina contenuta nel capo III della l. 689/1981.
Per conseguenza, con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, quindi, per gli autori del reato di maltrattamenti contro familiari i (art. 572 co. 1 o 2 c.p.), nelle ipotesi in cui il giudice di cognizione contenga la pena detentiva entro il termine di quattro anni e sussistano gli altri requisiti di idoneità, si apre la concreta possibilità di un’alternativa al carcere ab initio, nelle forme di una pena sostitutiva.
Non si tratta di una previsione in contrasto con la voluntas legis espressa dall’art. 656 co. 9 c.p.p. laddove la previsione del divieto di disporre la sospensione dell’ordine di carcerazione (che si applica allorché la pena inflitta, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore a quattro anni, ovvero a sei anni nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.) risponde a un giudizio di speciale pericolosità del condannato, a cui si ricollega la necessità di tutela della collettività e di neutralizzazione immediata del reo mediante la detenzione carceraria (sul punto D. COLOMBO, Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656 c. 9 c.p.p.): la Corte costituzionale ribadisce i limiti entro cui il legislatore può prevedere preclusioni al meccanismo sospensivo, in https://www.sistemapenale.it/, 23 febbraio 2023).
Sul punto, la Corte d’Appello di Napoli, sent. 6 ottobre 2023 (dep. 20 ottobre 2023), Pres. Grassi, rel. Forte ha riconosciuto l’applicabilità della detenzione domiciliare sostitutiva ad un condannato per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 co. 2 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) all’esito del quale, in primo grado, l’imputato era stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione, seguendo un percorso argomentativo scandito essenzialmente da tre passaggi:
| 1 | in astratto | la Corte ha osservato che in astratto, nel caso esaminato, ricorrevano i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva, atteso che: - i reati per i quali l’imputato è stato condannato sono tra quelli ai quali possono in astratto applicarsi le pene sostitutive, non rientrando tra quelli elencati nell’art. 4 bis l. 354/1975 che l’art. 59 l. 689/1981 richiama nello stabilire alcune ‘preclusioni soggettive’ alla sostituzione; - la sospensione condizionale della pena non era stata concessa, né la stessa appare concedibile, trattandosi di una pena superiore al limite di due anni di reclusione previsto dall’art. 163 c.p.; - la pena inflitta – pari a due anni e sei mesi di reclusione – è tale da poter essere sostituita con tutte le pene sostitutive, fatta eccezione per la pena pecuniaria; tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., può ritenersi che le pene sostitutive risultino più idonee alla rieducazione del condannato e che, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; - non emergono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (trattandosi di un soggetto incensurato e per lungo tempo sottoposto a misura cautelare non coercitiva rispetto alla quale non risultavano violazioni). | |
| 2 | in concreto | la Corte ha ritenuto, in concreto, la scelta della pena sostitutiva della detenzione domiciliare idonea, in ossequio a quanto indicato dall’art. 58 co. 2 e 3 l. 689/1981, avendo ritenuto le prescrizioni della semilibertà sostitutiva (art. 55) «eccessivamente afflittive» in relazione ai fatti e alla personalità del condannato; mentre il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56 bis) non sarebbe stato idoneo a «prevenire il rischio di recidiva e a favorire la risocializzazione del condannato, trattandosi» in questo caso «di misura non in grado di far ben comprendere l’effettivo disvalore dei comportamenti tenuti», oltre che incompatibile con le numerose incombenze professionali già presenti nella vita del condannato. Ritenendo, così, l’unica via percorribile per la sostituzione è dunque risultata quella della detenzione domiciliare che, comportando l’obbligo di permanere in casa per alcune ore del giorno, «si presenta tale da contemperare le esigenze personali del condannato, ivi comprese quelle concernenti le sue attività professionali, con quella di indurre una migliore comprensione delle condotte in questione» determinando concrete possibilità di risocializzazione. | |
| 3 | le prescrizioni | Per rendere adeguata al caso la misura la Corte ha proceduto ad affiancare alle prescrizioni comuni
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A cura dell'avv. Pasquale Santoro
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