IL FATTO
Un soggetto - deputato dell' attuale legislatura, eletto in Calabria - aveva pubblicato nel suo profilo facebook, alcuni commenti nei confronti di un altro soggetto, anch'ella ex parlamentare, attualmente avente l'incarico di Commissario di un Asl calabrese, criticando aspramente alcune decisioni di quest'ultima, accusandola di subire il fascino del potere, nei cui giochi politici era coinvolta, arrivando a definirla una "[...] che ha girato tutti i partiti e nella sua carriera politica ha ballato come i praticanti di capoeira [...]".
Per tale motivo, il deputato veniva citato in giudizio, avanti il Tribunale Civile di Castrovillari, dalla Commissaria, per essere risarcita, nella misura di Euro 50.000,00, del danno alla sua reputazione derivato dalla pubblicazione dei post, evidenziando come fossero intenzionalmente dirette a ledere la sua reputazione professionale.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda di risarcimento del danno, in quanto seppure aderente a verità che le affermazioni avessero gettato un' ombra di discredito sulla persona dell'attrice, le stesse avevano lo scopo di denunciare una ipotesi di mala gestio e, valutate anche alla luce della sua (del convenuto) specifica qualità di componente della commissione Sanità della Camera dei Deputati, apparivano evidente espressione del diritto di critica e denuncia politica previsto dall' art. 3 L. n. 140 del 2003.
E' innegabile l' esistenza del nesso funzionale tra il contenuto delle note pubblicate su Facebook e la specifica attività parlamentare espletata dal convenuto, sotto questo profilo, protetto dello scudo dell' immunità stabilito dall' art. 68 della Costituzione e dall' art. 3 L. n. 140 del 2003.
Infatti, l' art. 68[1] della Costituzione è stato attuato a livello di normazione primaria dalla L. 20 giugno 2003, n. 140 (c.d. Lodo Maccanico), la quale ha espressamente stabilito che l' immunità dei membri del Parlamento si applica in riferimento non solo agli atti tipici dei deputati e senatori (presentazione dei disegni di legge, emendamenti, ordine del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze etc.) ma anche "ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento".
NOTE
[1] A mente del quale " i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell' esercizio delle loro funzioni".
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”