- La questione riguarda l’interpretazione e l’applicazione dei benefici economici previsti per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, specificamente attraverso l’estensione disposta dall’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007.
- Il rinvio alle Sezioni Unite è stato disposto ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., per una questione già decisa in senso difforme dalla stessa Sezione.
- Ciò indica una divergenza interpretativa all’interno della Corte di Cassazione stessa su un aspetto specifico dei benefici spettanti a queste categorie di soggetti, rendendo necessaria una decisione da parte delle Sezioni Unite per garantire uniformità giurisprudenziale.
L’art. 2, comma 105 della L. 244/2007 ha esteso “alle vittime del dovere e ai loro familiari” i benefici di cui all’art. 5, comma 3 della L. 206/2004. Il comma 106 ha poi chiarito che “ai soggetti di cui al comma 105 si applicano le medesime disposizioni” delle vittime del terrorismo.
dal 1° gennaio 2008 anche i figli maggiorenni non conviventi delle vittime del dovere e della criminalità organizzata hanno diritto agli stessi benefici economici previsti per le vittime del terrorismo, incluso lo speciale assegno vitalizio di €1.033 mensili, senza necessità di dimostrare la convivenza o l’essere a carico.
Dunque il cuore del contrasto giurisprudenziale è:
- se tale estensione valga solo per i tipi di benefici (es. assegno vitalizio, assunzione, esenzione IRPEF)
oppure
- anche per i soggetti legittimati a beneficiarne (es. figli maggiorenni non conviventi).
Oggetto
Riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 5, comma 3, L. 206/2004 a favore del figlio non convivente e non fiscalmente a carico di una vittima del dovere.
Punti chiave dell’interpretazione estensiva
1. Estensione soggettiva dei benefici
La Corte afferma che l’art. 2, commi 105 e 106, della L. 244/2007 ha equiparato in tutto e per tutto le vittime del dovere e i loro familiari alle vittime del terrorismo, non solo sul piano oggettivo (tipologia dei benefici), ma anche su quello soggettivo (categorie di aventi diritto).
“L’estensione non può riguardare solo le misure di sostegno economico ma anche l’ambito soggettivo dei destinatari.”
2. Superamento del requisito di convivenza
A differenza di quanto previsto dalla normativa previgente e da un’interpretazione restrittiva (Cass. n. 11181/2022), la Cassazione del 2024 ritiene superfluo il requisito della convivenza o del carico fiscale, se il richiedente è figlio superstite.
“Il legislatore ha inteso rimuovere ogni ostacolo al pieno riconoscimento dei diritti dei superstiti, anche se economicamente indipendenti.”
3. Interpretazione costituzionalmente orientata
L’interpretazione estensiva si fonda anche sulla parità di trattamento ex art. 3 Cost.: non sarebbe giustificabile trattare in modo diverso i superstiti di vittime del dovere rispetto a quelli del terrorismo.
“Non può ritenersi legittima una disparità di trattamento tra i figli di vittime del terrorismo e quelli delle vittime del dovere.”
4. Limite soggettivo del comma 4 (esclusione per reati)
Rimane ferma l’inapplicabilità dei benefici nei confronti dei soggetti condannati o rinviati a giudizio per reati legati al terrorismo o alla criminalità organizzata (art. 5, comma 4).
Effetti pratici della sentenza n. 8628/2024
Profilo
Interpretazione estensiva (Cass. 8628/2024)
Figlio non convivente
Ha diritto ai benefici
Figlio fiscalmente autonomo
Ha diritto ai benefici
Ambito soggettivo art. 5, co. 3
Si applica interamente anche ai familiari delle vittime del dovere
Condanna per reati ex co. 4
Esclusione confermata
Conclusione
La Cassazione, con la sentenza n. 8628/2024, rafforza l’equiparazione integrale tra vittime del terrorismo e del dovere, affermando che anche i figli superstiti maggiorenni, non conviventi e autonomi hanno diritto a ricevere i benefici dell’art. 5, comma 3, L. 206/2004.
L’estensione operata dai commi 105 e 106 dell’art. 2 della Legge 244/2007 non può, secondo questa lettura, essere limitata solo alla natura dei benefici, ma deve riguardare anche l’identificazione dei soggetti legittimati.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno