Con l’ordinanza n. 4084/2025, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha confermato la responsabilità di ABB Spa per il decesso di un lavoratore causato da mesotelioma pleurico, conseguente a un’esposizione ultratrentennale ad amianto. Il lavoratore, impiegato come tubista manutentore tra il 1963 e il 1994, operava in ambienti ad alto rischio senza che l’azienda adottasse misure di protezione.
La Corte ha ribadito due principi fondamentali:
1. Nesso causale: basta che l’esposizione lavorativa sia una delle concause della malattia, anche se non esclusiva. 2. Dovere di prevenzione: il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le cautele conosciute e tecnicamente possibili, anche prima della messa al bando dell’amianto.La responsabilità civile del datore non deriva dall’attività pericolosa in sé, ma dall’omissione colposa delle misure di sicurezza. La sentenza valorizza il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” previsto dall’art. 2087 c.c. e ribadisce che già le norme vigenti negli anni ’60–’80 (D.P.R. 303/1956) imponevano cautele adeguate contro le polveri nocive, incluse quelle invisibili dell’amianto.
Per la Cassazione, non rileva che l’attività si svolgesse per conto terzi (appalto): la responsabilità per la salute dei lavoratori resta in capo al datore.
Questa decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale che amplia la tutela per le malattie professionali e rafforza l’obbligo di vigilanza attiva e informata del datore di lavoro.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno