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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2013 n. 3/2013; Messaggio INPS 22 luglio 2013, n. 11761. [1] Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato. [2] L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; comma 2 dell'art. 11; artt. 12, 13, 14. (Omissis).Articolo 1
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo (1).
[1] Vedi l'articolo 2, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108.Articolo 2
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato (1). 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti (2). [1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 37, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [2] Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 2, della Legge 11 maggio 1990, n. 108.Articolo 3
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Articolo 4
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata (1)(A). ------------------------------ (A) In riferimento al presente articolo vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 gennaio 2015, n. 1/2015. [1] Vedi l'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108.Articolo 5
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.Articolo 6
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso (1) (2). L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (3). A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore (4). [1] Comma sostituito dall'articolo 32, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [2] A norma dell'articolo 32, comma 1-bis, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, come introdotto dall'articolo 2, comma 54, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al presente comma, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. [3] Comma inizialmente sostituito dall'articolo 32, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 38, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 39 del medesimo articolo 1, il termine di centottanta giorni si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i licenziamenti intimati in data anteriore all'entrata in vigore di detta legge, il termine è di duecentosettanta giorni. [4] Vedi l'articolo 5, comma 5, della legge 11 maggio 1990, n. 108. □ GIURISPRUDENZA 1. Licenziamento per giusta causa- La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ben può essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (fattispecie relativa ad un licenziamento che faceva seguito ad un patteggiamento da parte del lavoratore in merito all'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio) (Cass., 03 marzo 2020, n.5897).
- In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione (Cass., 11 febbraio 2020, n.3283).
- La Suprema Corte ha ritenuto correttamente applicato il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, anche riguardato sotto il peculiare profilo della tempestività della contestazione disciplinare, sul rilievo che la Corte territoriale, nel ritenere la ricorrenza nel caso di specie della giusta causa di recesso, ha, da un lato, attribuito rilevanza al dato della piena consapevolezza, da parte del lavoratore, della rilevanza disciplinare delle condotte addebitate, per essere state le stesse poste a base di altro provvedimento disciplinare assunto dalla società a carico del dipendente e, dall'altro, alla necessità di approfondire l'indagine sui comportamenti del lavoratore prima di procedere alla contestazione (Cass., 29 gennaio 2020, n.2020).
- Questa corte ha chiarito che, anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto - da parte del giudice del merito - della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. In ogni caso è infondata la doglianza, astrattamente riconducibile ad ipotesi di violazione di legge, con la quale il ricorrente si duole della operazione di sussunzione del caso concreto nella fattispecie prevista dal contratto collettivo, al R.D. n. 148 del 1931, art. 45, all. A). Ed infatti la corte territoriale non si è limitata a ricostruire il fatto come sovrapponibile a tale previsione, valorizzando il concetto penalistico di appropriazione inteso come condotta di disporre del bene uti domini, ma ha anche operato in concreto un vaglio di proporzionalità, valorizzando le circostanze oggettive e soggettive del fatto (ossia che il ricorrente, per non essere scoperto, avesse omesso l'annotazione dei km percorsi sui fogli di corsa) e ritenendo irrilevanti le giustificazioni fornite, circa la non gravità del fatto o la sua tollerabilità (tenuto conto delle condotte omissive) e circa le necessità di accudimento del figlio (delegato ad altri durante le ore lavorative) e circa il malore che lo colpì (diagnosticato solo in orario a fine servizio), conformemente alla richiamata giurisprudenza di questa corte (Cass., 15 gennaio 2020, n.708).
- Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345, c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito (giusta causa o giustificato motivo). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Seppure il licenziamento illegittimo e il licenziamento ritorsivo siano fattispecie giuridicamente distinte, ben può il giudice di merito valorizzare, ai fini della valutazione della ritorsività, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi inclusi quelli già valutati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass., 23 settembre 2019, n.23583).
Articolo 7
1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile (1). 7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (2). 8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni (3)(4). [1] Comma sostituito dall'articolo 7, comma 4, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. [2] Cosi' corretto con Comunicato 14 luglio 2012 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 163). [3] Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [4] A norma dell'articolo 1, comma 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, il licenziamento intimato all'esito del procedimento di cui al presente articolo, come sostituito dal comma 40 del medesimo articolo 1, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.Articolo 8
Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro (1) (2) . [1] Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 3, della Legge 11 maggio 1990, n. 108. [2] A norma dell'articolo unico del D.P.R. 9 aprile 2003 è stato indetto referendum abrogativo relativo al presente articolo.Articolo 9
L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.Articolo 10
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro (1)(2)(3) (4) (5). [1] La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1970, n. 14 (in Gazz.Uff., 11 febbraio, n. 37), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 9 della presente legge. [2] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 1973, n. 169 (in Gazz.Uff., 5 dicembre, n. 314), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilita' nei loro confronti degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della presente legge, nel corso del rapporto di apprendistato. [3] La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189 (in Gazz.Uff., 31 dicembre, n. 357), ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio a sensi dell'articolo 2095 cod. civ., a percepire l'indennita' di anzianita' di cui all'articolo 9 della presente legge, quando assunto in prova e' licenziato durante il periodo di prova medesimo. [4] La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (in Gazz.Uff., 8 aprile, n. 15), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. [5] La Corte Costituzionale, con sentenza 17 gennaio 1991, n. 41 (in Gazz.Uff., 6 febbraio, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea).Articolo 11
[Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9.] (1) (2) (3) La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge (4). [1] La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio 1971, n. 174 (in Gazz.Uff., 21 luglio, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli articoli 2 e 5 della presente legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65 anno di eta'. [2] La Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 1986, n. 176 (in Gazz.Uff., 16 luglio, n. 34), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli articoli 1 e 3 della presente legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'. [3] Comma abrogato dall'articolo 6, comma 2, della Legge 11 maggio 1990, n. 108. [4] La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 1986, n. 137 (in Gazz.Uff., 25 giugno, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.Articolo 12
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.Articolo 13
Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.Articolo 14
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 131). - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (STATUTO DEI LAVORATORI) (1)(2)(3) (A).---------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1875004; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 02 febbraio 2012 n. 1884167; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 16 febbraio 2012 n. 1892377;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 14 aprile 2012 n. 1810223; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 agosto 2012 n. 1923293; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 agosto 2012 n. 1923325; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 39; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 07 febbraio 2013 n. 2305006; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 marzo 2015, n. 3822691. [1] Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato. [2] Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle regioni, tra l'altro, i compiti relativi al collocamento, all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, e i compiti di preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro. [3] A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). (Omissis).TITOLO I DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Articolo 1
Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.Articolo 2
Guardie giurate. Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato conregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi (1). [1] A norma dell'articolo 6, del D.M. 7 novembre 1996, n. 687, le funzioni attribuite all'ispettorato provinciale del lavoro, sono svolte dalla direzione provinciale del lavoro.Articolo 3
Personale di vigilanza. I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.Articolo 4
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (1) (2)(A). 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa2regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi (3). 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 08 maggio 2013, n. 2499485;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 30 maggio 2013, n. 2502951; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 luglio 2013, n. 1884167. (B) In riferimento al presente comma vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 06 giugno 2013, n. 2544109; Parere Autorità Garante per la protezione dei dati personali 18 settembre 2014, n. 3500271; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 2 ottobre 2014, n. 3534543 ;Parere Autorità Garante per la protezione dei dati personali 9 ottobre 2014, n. 3505371. [1] A norma dell'articolo 6, del D.M. 7 novembre 1996, n. 687, le funzioni attribuite all'ispettorato provinciale del lavoro, sono svolte dalla direzione provinciale del lavoro. [2] Articolo sostituito dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151. [3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.Articolo 5
Accertamenti sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.Articolo 6
Visite personali di controllo. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro(1). Contro i provvedimenti della Direzione regionale del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. [1] A norma dell'articolo 6, del D.M. 7 novembre 1996, n. 687, le funzioni attribuite all'ispettorato provinciale del lavoro, sono svolte dalla direzione provinciale del lavoro.Articolo 7
Sanzioni disciplinari. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano (1). Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa (2)(3). Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (4)(5). Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. [1] La Corte Costituzionale, con sentenza 29 novembre 1982, n. 204, (in Gazz. Uff., 9 dicembre 1982, n. 338), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma interpretato nel senso che sia inapplicabile ai licenziamenti disciplinari, per i quali detto comma non sia espressamente richiamato dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. [2] La Corte Costituzionale, con sentenza 29 novembre 1982, n. 204, (in Gazz. Uff., 9 dicembre 1982, n. 338), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma interpretato nel senso che sia inapplicabile ai licenziamenti disciplinari, per i quali detto comma non sia espressamente richiamato dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. [3] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1989, n. 427, (in Gazz. Uff., 2 agosto 1989, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui è esclusa la sua applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti. [4] La Corte Costituzionale, con sentenza 29 novembre 1982, n. 204, (in Gazz. Uff., 9 dicembre 1982, n. 338), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma interpretato nel senso che sia inapplicabile ai licenziamenti disciplinari, per i quali detto comma non sia espressamente richiamato dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. [5] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1989, n. 427, (in Gazz. Uff., 2 agosto 1989, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui è esclusa la sua applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti. □ GIURISPRUDENZA 1. Procedimento disciplinare e malattia del lavoratore- Nell'ambito del procedimento disciplinare, la mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l'impossibilità di presenziare all'audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass., 17 gennaio 2020, n.980).
- Un certificato medico, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 2 d.l. 663/1979 se idoneo a giustificare l'assenza dal lavoro per infermità e quindi a costituire valida dispensa dall'obbligo di prestazione lavorativa, non può non avere equivalente valore per consentire la possibilità di esercizio di un diritto, quale quello, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, attraverso il suo legittimo differimento per la documentata infermità (Cass., 28 maggio 2018, n.13267).
- In materia di sanzioni disciplinari, deve escludersi che il lavoratore abbia diritto ad essere ascoltato a discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell'orario di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro (Cass., 29 agosto 2014, n.18462).
- La materia del procedimento disciplinare è regolata dai principi di correttezza e buona fede e pertanto, ove il lavoratore sia stato convocato per l'audizione personale a discolpa, da lui richiesta, al di fuori dell'orario e del luogo di lavoro, può rifiutarsi solo ove ciò risponda a un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (nella specie, è stato ritenuto ingiustificato il rifiuto di presenziare all'audizione fissata presso la sede centrale della società, facilmente raggiungibile in metropolitana, e poco dopo la fine dell'orario di lavoro) (Cass., 26 gennaio 2016, n.1350).
- Il requisito di specificità della contestazione disciplinare è integrato quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore (Cass., 16 ottobre 2019, n.26199).
- In tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, demandando al giudice di rinvio di accertare se nonostante la descrizione in dettaglio della condotta addebitata, la mancata indicazione dei nominativi di tutte le colleghe molestate dall'incolpato - di cui una era stata indicata con le iniziali nella lettera di contestazione - avesse effettivamente determinate un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto del lavoratore a difendersi) (Cass., 20 marzo 2018, n.6889).
Articolo 8
Divieto di indagini sulle opinioni. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.Articolo 9
Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.Articolo 10
Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.Articolo 11
Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa (1). Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (2). [1] Rubrica modificata dall'articolo 6 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333. [2] Comma aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333.Articolo 12
Istituti di patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui alD.Lgs.CPS 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.Articolo 13
Mansioni del lavoratore. L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo".TITOLO II DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Articolo 14
Diritto di associazione e di attività sindacale. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.Articolo 15
Atti discriminatori. È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso , di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (1). [1] Comma sostituito dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs 9 luglio 2003, n. 216.Articolo 16
Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.Articolo 17
Sindacati di comodo. È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.Articolo 18
Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (1) (2). Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale (3). Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (4). Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione (5). Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma (6). Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo (7). Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita' della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo (8). Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo (9). Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti (10). Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie (11). Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo (12). Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore (13)(14). [1] Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [2] Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, nelle ipotesi regolate dal presente articolo, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, vedi l'articolo 1, comma 47, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [3] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [5] Comma inizialmente aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [6] Comma inizialmente aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 11. [7] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [8] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [9] Comma inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [10] Comma inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [11] Comma inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [12] Comma inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali commi da 1 a 6 con gli attuali commi da 1 a 10. [13] A norma dell'articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo. [14] Comma modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.TITOLO III DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
Articolo 19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: [ a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;] (1) b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva (2)(3). Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. [1] Lettera abrogata dall'articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, con effetto a decorrere dal 28 settembre 1995, in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995. [2] Lettera modificata dall'articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, con effetto a decorrere dal 28 settembre 1995, in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995. [3] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2013, n. 231 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.Articolo 20
Assemblea. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.Articolo 21
Referendum. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.Articolo 22
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.Articolo 23
Permessi retribuiti (1). I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b) . I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. [1] A norma dell'articolo 16-ter, del D.L.2 marzo 1974, n. 30, i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.Articolo 24
Permessi non retribuiti. I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.Articolo 25
Diritto di affissione. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.Articolo 26
Contributi sindacali. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. [Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale ] (1). [Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata] (2). [1] Comma sostituito dall'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successivamente abrogato dal D.P.R 28 luglio 1995, n. 313, in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 [2] Comma abrogato dal D.P.R 28 luglio 1995, n. 313, in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995.Articolo 27
Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Articolo 28
Repressione della condotta antisindacale. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (1). Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile (2). Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale. [Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.] (3) [Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.] (4) [1] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 1977, n. 847. [2] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1977, n. 847. [3] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 aprile 2000, n. 83. [4] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 aprile 2000, n. 83.Articolo 29
Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.Articolo 30
Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.Articolo 31
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. (A) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato (1). La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa (2)(3)._______________
(A) In riferimento ad alcune precisazioni relative alla contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi del presente articolo, ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 25 ottobre 2019, n. 3872. [1] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 13 agosto 1979, n. 384. [2] A norma dell'articolo 16-ter, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati. [3] A norma dell'articolo 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui al presente articolo, si interpretano nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.Articolo 32
Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili (1)(2). [1] A norma dell'articolo 16-ter, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati. [2] Il presente articolo è stato sostituito dalle disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come stabilito dall'articolo 28 della legge medesima.TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
Articolo 33
Collocamento. [La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 8 del D.LGS. del 19 dicembre 2002, n. 297.Articolo 34
Richieste nominative di manodopera. [A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 8 del D.LGS. del 19 dicembre 2002, n. 297.TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Articolo 35
Campo di applicazione. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti (1). Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (2). [1] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108. [2] La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1987, n. 96, (in Gazz. Uff., 8 aprile 1987, n. 15), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione anche dell'art. 18 precedente. Con successiva sentenza 31 gennaio 1991, n. 41, (in Gazz. Uff., 6 febbraio 1991, n. 6), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione aerea anche dell'art. 18 precedente, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Con sentenza 23 luglio 1991, n. 364, (in Gazz. Uff., 31 luglio 1991, n. 30), ha infine dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 precedente.Articolo 36
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche (1). Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dalla Direzione regionale del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni (2). [1] La Corte cost., con sent. 19 giugno 1998, n. 226, (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 25), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. [2] A norma dell'articolo 6, del D.M. 7 novembre 1996, n. 687, le funzioni attribuite all'ispettorato provinciale del lavoro, sono svolte dalla direzione provinciale del lavoro.Articolo 37
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.Articolo 38
Disposizioni penali. Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a) , sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno (1) (2) . Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. [1] La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'articolo 113, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. [2] Comma modificato dall'articolo 179, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.Articolo 39
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.Articolo 40
Abrogazione delle disposizioni contrastanti. Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.Articolo 41
Esenzioni fiscali. Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. Legge 29 maggio 1982, n. 297 (in Gazz. Uff., 31 maggio, n. 147). - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (A). (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPGI 5 febbraio 2007, n. PC/02/CV ;Circolare INPS 17 luglio 2007, n. 105; Circolare Inps 26 giugno 2012 n. 89; Messaggio INPS 01 marzo 2013 n. 3678. (Omissis).Articolo 1
Modifiche di disposizioni del codice civile. (Omissis) (1). (Omissis) (2). (Omissis) (3). (1) Sostituisce l'art. 2120, c.c. (2) Sostituisce l'art. 2121, c.c. (3) Sostituisce l'art. 2776, c.c.Articolo 2
Fondo di garanzia. (A) È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. 4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia(1). Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta [dell'interessato] mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751- bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate(2). Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo(3). Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (4)(5).---------------
(A) In riferimento al pagamento del TFR e dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 24 ottobre 2019, n. 3854. In riferimento al Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro di cui al presente articolo, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 15 aprile 2020 n. 1627. [1] Comma inserito dall'articolo 1 del D.lgs.19 agosto 2005, n. 186. [2] Comma modificato dall'articolo 97, comma 1, lettera a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non ancora convertito in Legge. [3] Aliquota elevata allo 0.15 dall'articolo unico del D.M. 9 febbraio 1988. Per l'elevazione dell'aliquota per l'anno 1992 vedi l'articolo 1 del D.LGS. 27 gennaio 1992, n. 80. Vedi anche l'articolo 10 del D.LGS. 5 dicembre 2005, n. 252. [4] Vedi art. 102, D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270. [5] In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 10 marzo 2010, n. 5730. □ GIURISPRUDENZA 1. Obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS di pagare i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto- In tema di obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS di pagare, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela, enunciato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - Maso ed altri, Gazzetta ed altri c. INPS e Repubblica Italiana), e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. cit. va calcolato senza tenere conto del tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (Cass., 30 gennaio 2020, n.2230).
- Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass., 28 gennaio 2020, n.1886).
- L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del "quantum debeatur" (Cass., 13 novembre 2014, n. 24231).
Articolo 3
Norme in materia pensionistica (A). A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento. Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente. Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma (1). Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre. A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione (2) (3). A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto._______________
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del 15 giugno 2016, n. 101. In riferimento al contributo aggiuntivo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile e decontribuzione premi di produttività, di cui al presente articolo, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 10 maggio 2019, n. 1817. (1) Comma sostituito dall'art. 4, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, conv., con modif., in l. 25 marzo 1983, n. 79. (2) La Corte cost., con sent. 14 luglio 1988, n. 822, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della l. 3 giugno 1975, n. 160. La stessa Corte, con sent. 26 maggio 1989, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Con sent. 10 novembre 1992, n. 428, la stessa Corte ha ancora dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato. Con sent. 30 giugno 1994, n. 264, la stessa Corte ha di nuovo dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. Infine, la Corte cost., con sent. 26 luglio 1995, n. 388, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria. La Corte cost., con sent. 23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dall'art. 25, della l. 26 luglio 1984, n. 413, qualora l'assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 aprile 2017, n. 82 (in Gazz. Uff., 19 aprile 2017, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia gia' maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianita' contributiva minima.Articolo 4
Disposizioni finali. Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile. Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente. Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso. Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogati gli articoli 1 e 1- bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91. Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto. Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente legge.Articolo 5
Disposizioni transitorie. L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile. A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze: 25 punti a partire dal 1° gennaio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985; i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5. Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge. Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di "sottufficiale" e di "comune". È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Legge 11 maggio 1990, n. 108 (in Gazz. Uff., 11 maggio, n. 108). - Disciplina dei licenziamenti individuali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:Articolo 1
Reintegrazione. 1. I primi due commi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti: "Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, nè abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti".Articolo 2
Riassunzione o risarcimento del danno. 1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge (1) . 2. L'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1 . Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 3.Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 4. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'art. 9 si applicano anche ai dirigenti". 6. L'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro". (1) A norma dell'articolo unico del D.P.R. 9 aprile 2003 è stato indetto referendum abrogativo relativo al presente comma.Articolo 3
Licenziamento discriminatorio. 1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.Articolo 4
Area di non applicazione. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (1) . 2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604. (1) A norma dell'articolo unico del D.P.R. 9 aprile 2003 è indetto referendum abrogativo relativo al presente comma.Articolo 5
Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali. 1. La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. 2. L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione. 3. Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norma del comma 2 sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione. 4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione. 5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma. 6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del codice di procedura civile. 7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l'applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.Articolo 6
Abrogazioni. 1. Nel primo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole "dell'articolo 18 e". 2. Il primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui allalegge 14 febbraio 2003, n. 30 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 gennaio 2004, n. 1; Messaggio ENPALS n. 5 del 12 maggio 2011; Nota INAIL 30 gennaio 2012 n. 656; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 luglio 2012 n. 17/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 agosto 2012 n. 20/2012; Circolare Ministero della Difesa 02 agosto 2012 n. 635298; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 gennaio 2013 n. 4/2013; Circolare Inail 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 27 marzo 2013, n. 12/2013; Circolare Inps 29 marzo 2013 n. 49; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21; Circolare INPS 03 maggio 2013 n. 73; Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27; Circolare INPS 5 dicembre 2013, n. 166.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003; Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;Emana
il seguente decreto legislativo:TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui allalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori. 2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite (A). (A) In riferimento al presente comma, vedi: Nota INL - Ispettorato nazionale del lavoro 17 gennaio 2020, n. 422.Articolo 2
Definizioni 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20 (1); a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso (2); a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative: 1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi; 2) alla retribuzione; 3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani; la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di non discriminazione (3); b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività; e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d); f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; [ i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;] (4) j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro; k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività; m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. [1] Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [2] Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [3] Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [4] Lettera abrogata dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.TITOLO II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo 3
Finalità 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1: a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a); c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro; d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro; e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.Capo I REGIME AUTORIZZATORIO E ACCREDITAMENTI
Articolo 4
Agenzie per il lavoro (1) 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale (2). 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta (3). 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro. 6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo. 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale(4). [1] Per le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione vedi ilD.M. 23 dicembre 2003. [2] Per i requisiti delle agenzie di cui al presente comma vedi D.M. 5 maggio 2004. [3] Comma modificato dall'articolo 48, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [4] Vedi inoltre l'articolo 2, comma 145, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.Articolo 5
Requisiti giuridici e finanziari (1) 1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono: a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone; b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (2); d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici; f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all' articolo 15 , attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente (3); g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato. 2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20 , oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa; b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea (4)(A); d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12 , il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni; f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo (5). 3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa; b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea (6); c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12 , il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro; b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo. 5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo (7).---------------
(A) In riferimento alla presente lettera vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 dicembre 2014, n. 31/2014 . [1] Vedi, anche, il D.M. 23 dicembre 2003 . [2] Per i requisiti di cui alla presente lettera vedi D.M. 5 maggio 2004 . [3] Lettera sostituita dall'articolo 48, comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [4] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [5] Così corretto con Comunicato 28 ottobre 2010 (in Gazz. Uff., 28 ottobre 2003, n. 251). [6] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [7] Vedi inoltre l'articolo 2, comma 145, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.Articolo 6
Regimi particolari di autorizzazione (1) 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di servizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilita'; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente(2). 2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all' articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all' articolo 5, comma 1 . 3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all' articolo 4, comma 1 . Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo di cui all' articolo 4, comma 1 , con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1 (3). [1] Articolo modificato dall'articolo 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall'articolo 48, comma 3, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e successivamente sostituito dall'articolo 29, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2011, n. 111. [2] Lettera aggiunta dall'articolo 22, comma 9, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011. [3] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.Articolo 7
Accreditamenti 1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri: a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio; b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse; d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro; e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione. 2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì: a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 , 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro; b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento; c) le procedure per l'accreditamento; d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati; e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.Capo II
TUTELE SUL MERCATO E DISPOSIZIONI SPECIALI CON RIFERIMENTO AI LAVORATORI SVANTAGGIATI
Articolo 8
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro [ 1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.] (1) [ 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi: a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro; b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1; c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.] (2) 2. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse. [1] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 4-quaterdecies, lettera a), del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni, in Legge 24 novembre 2009, n. 167. [2] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 4-quaterdecies, lettera a), del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni, in Legge 24 novembre 2009, n. 167.Articolo 9
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione 1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. 2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso. 3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole.Articolo 10
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori 1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.Articolo 11
Divieto di oneri in capo ai lavoratori 1. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.Articolo 12
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito (A) 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione (1) (2). 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni; d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4 (3). 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato (4). 6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (5). 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso (6). 8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4 (7). 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi. 9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione (8).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 marzo 2009, n. 39. [1] Comma modificato dall'articolo 48, comma 4, lettera a), della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [2] A norma dell'articolo 2, comma 39, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota contributiva di cui al presente comma e' ridotta al 2,6 per cento. Successivamente l'articolo 2, comma 39, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e' stato abrogato dall'articolo 1, comma 136, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. [3] Comma sostituito dall'articolo 48, comma 4, lettera b), della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Per l'interpretazione autentica di cui al presente comma, vedi articolo 55 ter, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. [4] Comma modificato dall'articolo 48, comma 4, lettera c), della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [5] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [6] Comma sostituito dall'articolo 48, comma 4, lettera d), della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [7] Comma aggiunto dall'articolo 48, comma 4, lettera e), della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [8] Comma aggiunto dall'articolo 48, comma 4, lettera f), della Legge 4 novembre 2010, n. 183Articolo 13
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato 1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: a) operare [in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma] solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi (1); b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale. 2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati. 4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. 5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S. 5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2). [6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.] (3) 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. [1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 10, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [2] Comma aggiunto dall'articolo 48, comma 5, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [3] Comma abrogato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80.Articolo 14
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati [ 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali; f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008. A norma dell'articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.Capo III BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO E MONITORAGGIO STATISTICO
Articolo 15
Principi e criteri generali (1) 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall' articolo 4, comma 1 , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall' articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei princìpi di trasparenza di cui all' articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di accessibilità degli atti (2). 2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; 2) alla interoperabilità dei sistemi regionali; 3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (3); b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro: 1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione. 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze. [1] Per le disposizioni relative alla "Borsa nazionale continua del lavoro" vedi il D.M. 13 ottobre 2004. [2] Comma aggiunto dall'articolo 48, comma 6, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [3] Numero sostituito dall'articolo 1, comma 4-quaterdecies, lettera b), del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2009, n. 167.Articolo 16
Standard tecnici e flussi informativi di scambio (1) 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale. 2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. [1] Per le disposizioni relative alla "Borsa nazionale continua del lavoro" vedi il D.M. 13 ottobre 2004.Articolo 17
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro 1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima. 2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo. 3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6. 5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento. 6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire (1). 7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori. [1] Vedi articolo 2 del D.M. 12 dicembre 2005.Capo IV REGIME SANZIONATORIO
Articolo 18
Sanzioni (1) 1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all' articolo 4 , comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all' articolo 4 , comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma (2). 2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'a articolo 4 , comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (3). [3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all' articolo 20 , commi 3, 4 e 5, e articolo 21 , commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 , è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.] (4) [3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.] (5) 4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo (6). 4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo (7). 4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo (8). 5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione. 5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all' articolo 29 , comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all' articolo 30 , comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (9)(10). 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro (A)._______________
(A) In riferimento al presente comma, vedi: Nota INL - Ispettorato nazionale del lavoro 17 gennaio 2020, n. 422. [1] Rubrica sostituita dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [2] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [3] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [4] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e successivamente abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [5] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24 e successivamente abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [6] Così corretto con Comunicato 28 ottobre 2003 (in Gazz. Uff., 28 ottobre 2003, n. 251). [7] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [8] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [9] Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [10] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, sono depenalizzate tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda e, pertanto, soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Per l'ammontare della sanzione amministrativa vedi, in particolare, l'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate per la qualificazione di recidiva quale reiterazione dell'illecito depenalizzato vedi, inoltre, l'articolo 5, comma 1, del presente decreto. Per l'aumento del 20% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, vedi l’articolo 1, comma 445, lettera d), numero 1) della Legge 30 dicembre 2018, n.145.Articolo 19
Sanzioni amministrative 1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato (1). 3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato(2). 4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato. [ 5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.] (3) [1] Vedi, per l'applicabilità delle sanzioni di cui al presente comma, l'articolo 3, comma 3-quinquies, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. [2] Vedi, per l'applicabilità delle sanzioni di cui al presente comma, l'articolo 3, comma 3-quinquies, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. [3] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.TITOLO III SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO [1]
[1] Per l'abolizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente Capo, vedi l'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. [1] Per l'abolizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente Capo, vedi l'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.Articolo 20
Condizioni di liceità (1) [1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 . 2. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro (2). 3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (3). i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (4). i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di apprendistato (5)(A). 4. [La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.] La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (6) (7). 5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degliarticoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (8); c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. 5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (9). 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell' articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008 (10)(11) (B). [5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. ] (12) (13)---------------
(A) In riferimento al presente comma vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 luglio 2016, n. 10137. (B) In riferimento alla presente lettera vedi: Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013. [1] Vedi, anche, il D.M. 23 dicembre 2003 . [2] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [3] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 143, lettera a), della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. [4] Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 143, lettera b), della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. [5] Lettera inserita dalĺ'articolo 1, comma 17-bis, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 134 [6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 10. lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successivamente dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1) del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78; per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto vedi l'articolo 2-bis del D.L. 34/2014. [7] A norma dell'articolo 28, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le ragioni di cui al presente comma, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. [8] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 142, lettera a), della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. [9] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 142, lettera b), della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. [10] Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [11] Per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati ai fini di quanto previsto dal presente comma vedi il D.M. 20 marzo 2013. [12] Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2) del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78; per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto vedi l'articolo 2-bis del D.L. 34/2014. [13] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 21
Forma del contratto di somministrazione [ 1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma dell'articolo 20(1); d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. 3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore(2). 4. In mancanza di forma scritta [, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,] il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (3)]. (4) [1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78; per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto vedi l'articolo 2-bis del D.L. 34/2014. [2] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [4] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 22
Disciplina dei rapporti di lavoro (1) [1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. 2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore (2). 3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto(3). 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12. 5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione(4).] (5) [1] Per l'indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente articolo, vedi il D.M. 10 marzo 2004 [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 42, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247. [3] Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [4] La Corte Costituzionale, consentenza 13 gennaio 2005, n. 50 (in Gaz. Uff., 2 febbraio, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma. [5] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 23
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà [1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, e ferma restando l'integrale applicabilita' delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (1). [2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.] (2) 3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. 4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. 5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. 7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera(3). 8. [In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato] è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione (4). 9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. 9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore(5).] (6) [1] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24 e successivamente dall'articolo 9, comma 6, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99. [2] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [3] Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [4] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [5] Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24. [6] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 24
Diritti sindacali e garanzie collettive [ 1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva. 4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.](1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 25
Norme previdenziali [1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. 2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. 4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 26
Responsabilità civile [1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 27
Somministrazione irregolare [ 1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione (A). 3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore. ] (1)---------------
(A) In riferimento al presente comma vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, n. 27/2014. [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 28
Somministrazione fraudolenta [ 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Capo II APPALTO E DISTACCO
Articolo 29
Appalto 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. [Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.] Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (1) (2) (A). 3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda (3). 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell' articolo 27 , comma 2 (4). 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (5).---------------
(A) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 aprile 2015, n. 9/2015; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015, n. 29/2015. [1] Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall'articolo 1, comma 911, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dall' articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ed infine modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2017 n. 49. [2] A norma dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. [3] Comma sostituito dall'articolo 30, comma 1, della Legge 7 luglio 2016, n. 122. [4] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [5] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.Articolo 30
Distacco (A) 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2(1). 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (2).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 gennaio 2016, n. 1/2016. Per una richiesta di parere in riferimento al Contratto di apprendistato e formazione in distacco, di cui al presente articolo, vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 gennaio 2019, n. 1118. [1] Comma aggiunto dall' articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [2] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera 0a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Articolo 31 Gruppi di impresa (A) 1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. 2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell' articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , possono svolgere gli adempimenti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall' articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (1). 2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , per conto delle imprese associate(2). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro (3). 3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende (4). 3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole (5). 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis (6). 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter (7).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 maggio 2015, n. 7671. [1] Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [2] Comma aggiunto dall'articolo 67-ter, comma 1, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27. [3] Comma modificato dall'articolo 67-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27. [4] Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99. [5] Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente modificato dall'articolo 18, comma 1, della Legge 28 luglio 2016, n. 154. [6] Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99. [7] Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99.Articolo 32
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile 1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile è sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». 2. All'articolo 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (1). [1] Comma così modificato dall'articolo 9 del D.LGS. 6 ottobre 2004, n. 251.TITOLO V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I LAVORO INTERMITTENTE
Articolo 33
Definizione e tipologie (A). [ 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.] (1)---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 marzo 2015, n. 6/2015. [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell'articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Da ultimo, articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 34
Casi di ricorso al lavoro intermittente [1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno [ai sensi dell' articolo 37] (1). 2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di eta' (2). 2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (3)(A). 3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni.] (4)---------------
(A) In riferimento al presente comma vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, n. 26/2014. [1] Comma sostituito dall' articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 21, lettera a), numero 1), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [2] Comma sostituito dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente dall'articolo 1, comma 21, lettera a), numero 2), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [3] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99. [4] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 45, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell' articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 , le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Da ultimo, articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 35
Forma e comunicazioni (1) [1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. 3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. 3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, [fax] o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalita' applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (2).] (3) [1] Articolo abrogato dall' articolo 1, comma 45, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell' articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 , le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. [2] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 21, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo34, comma 54, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Vedi anche il comma 22 del medesimo articolo 1 della Legge n. 92 del 2012. [3] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 36
Indennità di disponibilità [1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. 3. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. 5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell'articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Successivamente articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 37
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno [1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. 2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell'articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Successivamente, l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 1, comma 21, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Vedi anche il comma 22 del medesimo articolo 1 della Legge n. 92 del 2012. Da ultimo articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 38
Principio di non discriminazione [ 1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. 2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. 3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell'articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Da ultimo, articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 39
Computo del lavoratore intermittente [ 1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell'articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Da ultimo, articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 40
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva [ 1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2 .] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell'articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Da ultimo, articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Capo II LAVORO RIPARTITO
Articolo 41
Definizione e vincolo di solidarietà [1. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. 2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. 3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altro obbligato. 4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. 5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile. 6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 42
Forma e comunicazioni [1. Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati. ] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 43
Disciplina applicabile [ 1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo. 2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 44
Principio di non discriminazione [ 1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte(1). 2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali. 3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.] (2) [1] Così corretto in Gazz. Uff., 28 ottobre 2003, n. 251. [2] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 45
Disposizioni previdenziali [1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Capo III LAVORO A TEMPO PARZIALE
Articolo 46
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni 1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»; b) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»; c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»; d) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»; e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»; f) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»; g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, è soppresso; h) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»; i) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato; j) all'articolo 3, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.»; k) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»; l) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»; m) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»; n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi; o) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»; p) il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso; q) l'articolo 7 è soppresso; r) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»; s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»; t) dopo l'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.».TITOLO VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I APPRENDISTATO
Articolo 47
Definizione, tipologie e limiti quantitativi [ 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.Articolo 48
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione [1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. 2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi dellalegge 28 marzo 2003, n. 53. 3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappesentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi dellalegge 28 marzo 2003, n. 53; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti; d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.Articolo 49
Apprendistato professionalizzante. [1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni (1). 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. 5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (2). 5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo (3) (4).] (5) [1] Comma modificato dall'articolo 23, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. [2] Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80. [3] Comma aggiunto dall'articolo 23, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. [4] La Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio 2010, n. 176 (in Gazz. Uff., 19 maggio, n. 20), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 23 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , nella parte in cui modifica il presente comma, limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e». [5] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.Articolo 50
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione [1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (1). 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi dellalegge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all' articolo 49, comma 4 , nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53(2).] (3) [1] Comma modificato dall'articolo 23, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. [2] Comma modificato dall'articolo 23, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. [3] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.Articolo 51
Crediti formativi [1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.Articolo 52
Repertorio delle professioni [1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.Articolo 53
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali [1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. 1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto. La retribuzione cosi' determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio (1). 2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48 , comma 2, 49 , comma 1, e 50 , comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione(2). 4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.] (3) [1] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 155, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. [2] Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [3] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.Capo II CONTRATTO DI INSERIMENTO
Articolo 54
Definizione e campo di applicazione [1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonche' quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo(1); f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da: a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; b) gruppi di imprese; c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive; d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati; f) organizzazioni e associazioni di categoria. 3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.] (2) [1] Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106 e successivamente sostituita dall'articolo 22, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011. Per l'attuazione della presente lettera vedi il D.M. 17 novembre 2005 . [2] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).Articolo 55
Progetto individuale di inserimento [1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. 2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2. 4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo. 5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all' articolo 54 , comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione(1).] (2) [1] Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [2] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).Articolo 56
Forma (1) [1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).Articolo 57
Durata (1) [1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. 2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità. 3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).Articolo 58
Disciplina del rapporto di lavoro (1) [1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).Articolo 59
Incentivi economici e normativi [1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all' articolo 54 , comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (1). 2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008(2).] (3) [1] Comma sostituito dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80. [2] Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e successivamente dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106. [3] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).Articolo 59 bis 2
Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro (1) 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2. 2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni. 3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali. [1] Articolo inserito dall'articolo 14 del D.LGS. 6 ottobre 2004, n. 251.Articolo 60
Tirocini estivi di orientamento (1) 1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. 2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini. 3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro. 4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento. 5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142. [1] La Corte Costituzionale , con sentenza 28 gennaio 2005, n. 50, (in Gazz. Uff., 2 febbraio, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.TITOLO VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE
Articolo 61
Definizione e campo di applicazione 1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all' articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile , devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale(1)(2). 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo (3). 2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente (4). 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (5). 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto (6) (7). [1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come sostituito dalla suddetta lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.". Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' articolo 24-bis, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dall'articolo 7, comma 2, lettera c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito inLegge 9 agosto 2013, n. 99. [2] A norma dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito inLegge 9 agosto 2013, n. 99, l'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta nel presente comma, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attivita' di vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi. [3] Comma modificato dall'articolo 48, comma 7, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [4] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera c-bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito inLegge 9 agosto 2013, n. 99. [5] A norma dell' articolo 1, comma 27, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 , la disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del presente comma, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del presente decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII. [6] A norma dell'articolo 1, comma 1204, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parti sociali, ai sensi del presente comma, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonchè stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. [7] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 62
Forma 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere [, ai fini della prova], i seguenti elementi (1): a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire (2); c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4 (3). [1] Alinea modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76. [2] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, la presente lettera, come sostituita dalla suddetta lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.". [3] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 63
(Corrispettivo) (1) 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. [1] Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente articolo, come sostituito dalla suddetta lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "Art. 63. - Corrispettivo - 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.". Vedi anche l'articolo 1, comma 1204, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Da ultimo, a norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 64
Obbligo di riservatezza 1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti nè, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, nè compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi(1). [1] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 65
Invenzioni del collaboratore a progett 1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (1). [1] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 66
Altri diritti del collaboratore a progetto (1) 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001 (2). [1] Vedi, anche, l'articolo 4 del D.M. 12 luglio 2007 . [2] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 67
Estinzione del contratto e preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto [o del programma o della fase di esso] che ne costituisce l'oggetto(1). 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di lavoro (2)(3). [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera d), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera d) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.". [2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera e), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come sostituito dalla suddetta lettera e) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.". [3] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 68
Rinunzie e transazioni (1) 1. Nella riconduzione a un progetto[, programma di lavoro o fase di esso] dei contratti di cui all' articolo 61 , comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell' articolo 2113 del codice civile (2)(3). [1] Articolo sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera f), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera f) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all' articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.". [3] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in at2. o alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 69
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto[, programma di lavoro o fase di esso] ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto(1) (2). 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalita' che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale (3). 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto[, programma di lavoro o fase di esso] e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente (4) (5). [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera f), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera f) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.". [2] A norma dell'articolo 1, comma 24, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, il presente comma, come modificato dalla lettera f) del comma 23 dell'articolo 1 della suddetta Legge n. 92 del 2012, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera g), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera g) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.". [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera f), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera f) del comma 3 dell'articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: "3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.". [5] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Articolo 69 bis 2
Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo (1)(A). 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita'; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. 4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente(2).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 giugno 2014, n. 16/2014. [1] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 26, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione inLegge 7 agosto 2012, n. 134. [2] A norma dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 52.Capo II PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESA DA PARTICOLARI SOGGETTI
Articolo 70
Definizione e campo di applicazione (1)(A) [1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative [di natura meramente occasionale] che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (2). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. ] (3)---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 24 marzo 2009 n. 44; Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 12 luglio 2013, 12695; Circolare INPS 16 aprile 2015, n. 77. [1] Articolo modificato dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80, dall'articolo 11-quaterdecies, comma 6, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 22, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 7-ter, comma 12, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, dall'articolo 2, comma 148, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni inLegge 26 febbraio 2011, n. 10, dall'articolo 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011, dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2012, n. 14, e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 32, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. [2] Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni il Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente dall'articolo 8, comma 2-ter, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2014, n. 15. [3] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 71
Prestatori di lavoro accessorio (1). [1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano lloro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 22, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 72
Disciplina del lavoro accessorio (1) [1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali (2). 2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio. 3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS(3). 4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, puo' stabilire specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari (4). 5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 , comma 1, lettere a) e c) e 6 , commi 1, 2 e 3 del presente decreto (5).] (6) [1] Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 32, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 33 del medesimo articolo 1, resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui al presente articolo, gia' richiesti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012 e comunque non oltre il 31 maggio 2013. [3] Comma sostituito dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 33 del medesimo articolo 1, resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui al presente articolo, gia' richiesti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012 e comunque non oltre il 31 maggio 2013. [4] Comma aggiunto dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80, successivamente modificato dall'articolo 22, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni inLegge 6 agosto 2008, n. 133 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 2, lettera f), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99. [5] Comma modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente sostituito dall'articolo 22, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni inLegge 6 agosto 2008, n. 133. [6] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 73
Coordinamento informativo a fini previdenziali [1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.Articolo 74
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (A) 1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (1) .---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 giugno 2013, n. 10478. [1] Comma modificato dall'articolo 7-ter, comma 13, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successivamente dall'articolo 105, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.TITOLO VIII PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Articolo 75
Finalità (1) (2) 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo. [1] Articolo sostituito dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e successivamente dall'articolo 30, comma 4, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [2] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.Articolo 76
Organi di certificazione (1) 1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto (2); c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia' operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (3); c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 , esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi (4). 1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (5). 2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (6). 3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione. [1] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo. [2] In attuazione della presente lettera vedi il D.M. 21 luglio 2004 . [3] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 256, lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. [4] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 256, lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivamente modificata dall'articolo 30, comma 5, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 256, lettera b), della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. [6] Per l'istituzione dell'Albo previsto dal presente comma vedi il D.M. 14 giugno 2004 .Articolo 77
Competenza (1) 1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. [1] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.Articolo 78
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche (1) 1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. 2. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. 3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro. [1] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.Articolo 79
Efficacia giuridica della certificazione (1) Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita (2). [1] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo. [2] Comma aggiunto dall'articolo 31, comma 17, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.Articolo 80
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione (1) 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. 3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile. 4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. 5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere. [1] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.Articolo 81
Attività di consulenza e assistenza alle parti (1) 1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro. [1] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.Capo II ALTRE IPOTESI DI CERTIFICAZIONE
Articolo 82
Rinunzie e transazioni (1) (2) 1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo. [1] Articolo modificato dall'articolo 31, comma 14, lettere a) e b), della Legge 4 novembre 2010, n. 183. [2] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.Articolo 83
Deposito del regolamento interno delle cooperative (1) 1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato. [ 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.] (2) [1] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo. [2] Comma abrogato dall'articolo 31, comma 15, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.Articolo 84
Interposizione illecita e appalto genuino (1) 1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [1] A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 85
Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) l' articolo 2 , comma 2, l' articolo 3 e l' articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25(1); c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369; d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196; g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72; h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse. [1] Lettera sostituita dall'articolo 19 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.Articolo 86
Norme transitorie e finali 1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale (1). [2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.] (2) 3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto. 5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente (3). 6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia. 9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione. 10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»; b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.»(4). 10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa (5). 10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 3 (6). 11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 , 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza. 13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva. 14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. [1] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2008, n. 399 (in Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 51), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. [2] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. [3] Comma modificato dall'articolo 15, comma 13, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232. [4] Capoverso sostituito dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. [5] Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251e successivamente sostituito dall'articolo 36-bis, comma 6, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248. [6] Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005 n. 252 (in Suppl. ordinario n. 200 alla Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 289). - Disciplina delle forme pensionistiche complementari (FONDI PENSIONE) (A). (A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2011 n. 131/E.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;Emana
il seguente decreto legislativo:Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioniArt. 1.
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. 1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attivita' alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate (1). 2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria. 3. Ai fini del presente decreto s'intendono per: a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP" (2); c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 (3); 2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010(4); 3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010(5); 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS" o "ESRB": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 (6); 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010(7); c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare (8); c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche (9); c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacita' interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale (10); c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o piu' persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma(11); c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare(12); c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidita' e longevita' (13); c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni(14); c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea(15); c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata e in cui e' situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche(16); c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari(17); c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300(18); c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera": l'attivita' che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine(19); c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate(20); d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti. [1] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. [3] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [5] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [6] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [7] Lettera inserita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 30 luglio 2012, n.130. [8] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [9] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [10] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [11] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [12] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [13] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [14] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [15] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [16] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [17] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [18] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [19] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [20] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 2
Destinatari Art. 2. 1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo «15 giugno 2015, n. 81 (1); b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. [1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 3
Istituzione delle forme pensionistiche complementari Art. 3. 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 (1); i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale. [1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio Art. 4. 1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. [Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina: a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale](1)(2) . [4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.] (3) 5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive. [1] Per il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, di cui al presente comma, vedi il D.M. 15 maggio 2007 n.79. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [3] Comma abrogato dall'articolo 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28Articolo 4 bis 2
Requisiti generali in materia di sistema di governo (1) Art. 4-bis 1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attivita'. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilita' e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. 2. Il sistema di governo e' proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' del fondo pensione. Il sistema di governo e' descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento e' redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed e' reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis. 3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attivita' attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione. 4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato. 5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformita' alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. 6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure appropriate atte a garantire la continuita' e la regolarita' dello svolgimento delle loro attivita', tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati. 7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP puo' autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonche' della dimensione, della natura, della portata e della complessita' delle attivita' del fondo. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5
Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza (1) Art. 5. 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. 1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attivita' corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessita' delle attivita' della forma l'incarico di direttore generale puo' essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti(2). 2. Le societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della societa' relativamente ai risultati dell'attivita' svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non puo' essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della societa' ed e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le societa' istitutrici delle predette forme ovvero presso le societa' da queste controllate o che le controllano (3). 3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonche' nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su: a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento; b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attivita' della societa' e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica; c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari; d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami; e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni; f) le situazioni in conflitto di interesse; g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione(4)(5). 3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della societa' le irregolarita' riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attivita' svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione e' inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonche' all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6(6). [4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.] (7) 5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la societa' istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettivita'(8). 6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettivita' che aderiscono al fondo e la societa' che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile(9). 7. Nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile(10). 7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilita' ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili (11). 8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403,2403-bis, 2404,2405,2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarita' riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarita', sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche', ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo (12). [9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che: a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19; b) forniscono alla COVIP informazioni false; c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.] (13) [10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.] (14) [11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.] (15) [12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.] (16) [1] Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [3] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Per la riduzione dell autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' articolo 26 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. [5] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [6] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [7] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [8] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera g), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [9] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera h), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [10] Comma modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera i), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [11] Comma inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera l), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [12] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera m), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [13] Comma abrogato dall'articolo 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 [14] Comma abrogato dall'articolo 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 [15] Comma abrogato dall'articolo 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 [16] Comma abrogato dall'articolo 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28Articolo 5 bis 2
Funzioni fondamentali (1) Art. 5-bis 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente. 2. I fondi pensione di cui al comma 1 possono attribuire a una singola persona o unita' organizzativa piu' di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che e' indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali. 3. La singola persona o unita' organizzativa cui e' affidata la funzione fondamentale e' diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessita' delle attivita' dei fondi pensione, la COVIP puo' autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unita' organizzativa dell'impresa promotrice, purche' il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilita' all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere. 5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita' non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi: a) quando la persona o l'unita' organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita' del fondo pensione e cio' possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari; b) quando la persona o l'unita' organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attivita' nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unita' organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita'. 6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare, fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identita' del soggetto che ha effettuato la comunicazione puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce. 7. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni. 8. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di responsabilita' civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5 ter 3
Gestione dei rischi (1) Art. 5-ter 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di un sistema efficace di gestione dei rischi. 2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo e' o potrebbe essere esposto, nonche' le relative interdipendenze. 3. Il sistema di gestione dei rischi e' integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali. 4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attivita', almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti: a) gestione delle attivita' e delle passivita'; b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili; c) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione; d) gestione dei rischi operativi; e) gestione dei rischi correlati alle riserve; f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio; g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione. 5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi. 6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5 quater 4
Funzione di revisione interna (1) Art. 5-quater 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative. 2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilita' delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attivita' esternalizzate, e la funzionalita' dei flussi informativi. 3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5 quinquies
Funzione attuariale (1) Art. 5-quinquies 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace: a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche; b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine; c) verifica la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza; e) attesta l'affidabilita' e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica; g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi; h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. 2. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5 sexies 6
Requisiti di professionalita' e onorabilita', cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' e situazioni impeditive (1) Art. 5-sexies 1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalita', complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti: a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica; b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali; c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13. 2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola societa' o ente, possiedono i requisiti di onorabilita' previsti dal decreto di cui al comma 1. 3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5 septies 7
Esternalizzazione (1) Art. 5-septies 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, possono esternalizzare funzioni o altre attivita', comprese le funzioni fondamentali. La responsabilita' finale delle attivita' e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonche' di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 2. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attivita' garantiscono che le relative modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti: a) arrecare un pregiudizio alla qualita' del sistema di governo del fondo; b) determinare un indebito incremento del rischio operativo; c) compromettere la capacita' della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo; d) compromettere la capacita' del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari. 2. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attivita' fornite. 3. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'esternalizzazione diventi operativa. 4. La COVIP puo' richiedere in qualunque momento ai fondi pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attivita' esternalizzate. 5. La COVIP puo' effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attivita' esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorita' di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5 octies 8
Politica di remunerazione (1) Art. 5-octies 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, definiscono, in modo proporzionato all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', una sana politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attivita' hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo. 2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono responsabili dell'attuazione della politica di remunerazione. 3. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679, i fondi di cui al comma 1 rendono pubblicamente note con regolarita' le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione. 4. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione, i fondi di cui al comma 1 rispettano i seguenti principi: a) la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attivita', il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilita' finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo; b) la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari; c) la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse; d) la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo; e) la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE; f) la politica di remunerazione e' riesaminata almeno ogni tre anni; g) la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5 nonies 9
Valutazione interna del rischio (1) Art. 5-nonies 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita' effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione e' effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed e' eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione. 2. La valutazione interna del rischio comprende: a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi e' integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione; b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi; c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo; d) una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento adottato; e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione; f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari; g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi; h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative. 3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione di cui al comma 1 dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacita' del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti alle loro attivita'. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio. 4. La valutazione interna del rischio e' tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 5 decies 10
Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h (1). Art. 5-decies 1. Le societa' e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. La COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS adotta specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali Art. 6. 1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi (1); c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi(2); c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(3); d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente. 3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti(4). [4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.] (5) 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7. 5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2014/65/UE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento (6)(7). 5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti (8). 5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche' il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento e' riesaminato almeno ogni tre anni, nonche' in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed e' messo a disposizione degli aderenti e, se a cio' interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano (9). 5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalita' organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entita' o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dell'attivita' dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi (10). 6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. 7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo. 8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione; c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo. 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. 10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni. [11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.] (11) 12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, nè investire le disponibilità di competenza(12): a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, nè comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali(13). 14. Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo societario (14). [1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 8, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 8, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 8, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [5] Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [6] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 8, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [7] In attuazione del presente comma vedi il D.M. 2 settembre 2014, n. 166. [8] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 [9] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 8, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [10] Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66. [11] Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [12] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [13] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [14] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 8, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 6 bis 2
(Trasparenza degli investitori istituzionali) (1). 1. I fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli di cui all'articolo 20 aventi soggettivita' giuridica, osservano le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali. 2. La COVIP detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. [1] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.Articolo 7
Depositario (1) Art. 7. 1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h), in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore, che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(2). 2. Il soggetto nominato quale depositario: a) mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati; b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso; c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari di cui alla lettera a) il depositario verifica la proprieta' da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi; d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis; e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attivita' del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso; f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione; g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione, per gli OICR (3). [3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione (4).] (5) [3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE(6).] (7) 3-ter. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati o custoditi presso un soggetto avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter (8). 3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi (9). 3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario(10). 3-sexies. Il depositario e' nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni (11). 3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonche' nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari (12). 3-octies. Il depositario non svolge attivita' in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonche' all'organo amministrativo del fondo pensione(13). 3-nonies. Il depositario e' responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilita' per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi (14). 3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del depositario(15). [1] Rubrica sostituita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. [2] Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [3] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 e dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. [5] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [6] Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [7] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 9, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [8] Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [9] Comma aggiunto dall'articolo 60-quinquies, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. [10] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [11] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [12] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [13] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [14] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [15] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 7 bis 2
Mezzi patrimoniali (1) 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano. 2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti (2). 2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni(3). 3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori. 3-bis. Le determinazioni di cui al comma 2-bis considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni(4). [1] Articolo aggiunto dall'articolo 4 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [2] Per il regolamento recante attuazione del presente comma vedi il D.M. 7 dicembre 2012, n. 259. [3] Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. [4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 8
Finanziamento Art. 8. 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento e' totale (1). 3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto. 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. 5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4. 6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta; b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti: 1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato (2); c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: 1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito; 2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b). 8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. 9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. 10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi. 11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima (3). 13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee (A). (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 agosto 2007, n. 113 [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 38, lettera a), della Legge 4 agosto 2017, n. 124. [2] Numero modificato dall'articolo 1, comma 176, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per l'efficacia della modifica, vedi l'articolo 1, comma 173, della Legge 205/2017 medesimo. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.Articolo 9
Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare Art. 9. [1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto. 2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. 3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.] (2) [1] A norma dell'articolo 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui al presente articolo, è soppressa. [2] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per l'efficacia della modifica, vedi l'articolo 1, comma 173, della Legge 205/2017 medesimo.Articolo 10
Misure compensative per le imprese (A) Art. 10. 1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento (1). 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile (2). 3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni (3). [ 4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203] (4). 5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia (5)(6). (1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'applicazione del presente comma vedi il'articolo 1, comma 29, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (4) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (6) Per l'applicazione del presente articolo vedi il'articolo 1, comma 28, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. (A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 22 luglio 2013, n. 11761.Articolo 11
Prestazioni Art. 11. 1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine e' ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea(1). 3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. 4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata(2). 4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi(3). 4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria(4). 4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007(5). 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate(6). 5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del beneficiario della prestazione pensionistica, la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media (7). 6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. 7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. [1] Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88. [2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 38, lettera b), della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e successivamente dall'articolo 1, comma 168, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. [3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 168, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. [4] Comma inserito dall'articolo 1, comma 168, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. [5] Comma inserito dall'articolo 1, comma 168, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. [6] Comma inserito dall'articolo 1, comma 168, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. [7] Comma modificato dall'articolo 1, comma 11, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 12
Fondi pensione aperti Art. 12. 1. soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR(1). 2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva. 3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori. 4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto. [1] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 e successivamente dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 13
Forme pensionistiche individuali Art. 13. 1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante: a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12; b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi (1). 2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2. 3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali di cui al comma 1, lettera b), costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, e la gestione delle stesse, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c) (2). 4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. 5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. [1] Per le disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui alla presente lettera vedi ilProvvedimento ISVAP 10 novembre 2006, n. 2472. [2] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28Articolo 13 bis 2
Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare (1) Art. 13-bis 1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda: a) il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma e' stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorita' di vigilanza; b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare; c) le informazioni sul profilo di investimento; d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari; e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine; f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti; g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attivita' della forma se tale periodo e' inferiore a cinque anni; h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni; i) le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari; l) qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalita' relative a tale trasferimento. 2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono piu' di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente e' destinato a una data opzione di investimento. 3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, e' fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 13 ter
Informazioni ai potenziali aderenti (1) Art. 13-ter 1. I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa: a) le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione; b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento; c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento; d) dove sono disponibili ulteriori informazioni. 2. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attivita' della forma se tale periodo e' inferiore a cinque anni, nonche' le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 13 quater 4
Informazioni periodiche agli aderenti (1) Art. 13-quater 1. Agli aderenti e' trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche». 2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti: a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell'eta' di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente; b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui e' iscritto l'aderente; c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui e' possibile reperire maggiori informazioni; d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato; e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi; f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi; g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso; h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento. 3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'eta' di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonche' una clausola di esclusione della responsabilita' secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute. 4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui: a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare; b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento; c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche; d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni. 6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni. 7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 13 quinquies 5
Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento (1) Art. 13-quinquies 1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile eta' di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 13 sexies 6
Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite (1) Art. 13-sexies 1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione. 2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione. 3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 13 septies 7
Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari (1) Art. 13-septies 1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies: a) sono accurate ed aggiornate; b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune; c) non sono fuorvianti e ne e' garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura; e) sono redatte in lingua italiana; f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 14
Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei Art. 14. 1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. [Tale facolta' non puo' essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11] (1). c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilita' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facolta' di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalita' di cui al comma 5(2). 3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione (3). 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6. 5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6 (4). 6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensioristica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso. [1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 38, lettera c), della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e successivamente dall'articolo 1, comma 168, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. [2] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 15, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 38, lettera c), della Legge 4 agosto 2017, n. 124.Articolo 14 bis 2
Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro (1) Art. 14-bis 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono trasferire tutte o parte delle passivita', delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonche' le attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' soggetto all'approvazione preventiva: a) della maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima che il fondo ricevente presenti istanza di autorizzazione alla propria Autorita' di vigilanza; b) dell'impresa promotrice. 3. Il trasferimento di cui al comma 1 e' inoltre soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente previo consenso della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se: a) nel caso di un trasferimento parziale delle passivita', delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonche' delle attivita' corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti; b) i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento; c) le attivita' corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passivita', le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente; d) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente. 4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al comma 3 all'autorita' competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente entro otto settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente. La COVIP ne da altresi' comunicazione al fondo trasferente. 5. Quando il trasferimento comporta lo svolgimento da parte del fondo ricevente di un'attivita' transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa l'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonche' delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari che si applicano all'attivita' transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine di ulteriori quattro settimane e sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa. 6. All'attivita' transfrontaliera di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4, 5, 8 e 9. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 14 ter 3
Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro (1) Art. 14-ter 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono ricevere tutte o parte delle passivita', delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonche' le attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della COVIP previo consenso dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine del fondo trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento e' presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. 3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni e dati: a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento; b) una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico; c) una descrizione delle passivita' o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonche' delle attivita' corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti; d) i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali dei fondi trasferenti e riceventi nonche' l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun fondo e' registrato o autorizzato; e) l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima; f) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice; g) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e' applicabile allo schema pensionistico interessato. 4. La COVIP, senza indugio trasmette la richiesta di cui al comma 3 all'autorita' competente del fondo trasferente, dopo il suo ricevimento. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se: a) tutte le informazioni di cui al comma 3 sono state fornite dal fondo ricevente; b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria del fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono il fondo ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto; c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari del fondo ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento; d) le riserve tecniche del fondo ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attivita' transfrontaliera; e) le attivita' da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passivita', le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nella Repubblica italiana; f) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e beneficiari attuali del fondo ricevente. 6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, la COVIP motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta. 7. La COVIP comunica all'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente la decisione adottata, entro due settimane dalla sua adozione. 8. Quando il trasferimento comporta un'attivita' transfrontaliera, la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da quanto le ha ricevute, le informazioni fornite dall'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente relative alle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonche' le norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari che si applicano all'attivita' transfrontaliera. 9. Dopo la ricezione dell'autorizzazione da parte della COVIP ovvero qualora non sia pervenuta una comunicazione in ordine all'esito dell'istanza entro tre mesi e sette settimane dalla stessa il fondo pensione ricevente puo' cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito. 10. All'attivita' transfrontaliera di cui al comma 8 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6, 9, 10 e 11. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 16, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 15
Vicende del fondo pensione Art. 15. 1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14. 2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione. 5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.Articolo 15 bis 2
Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane (1) 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea. 2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione (2). 3. Un fondo pensione che intenda effettuare attivita' transfrontaliera in un altro Stato membro comunica per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito (3). 4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal [loro] ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, dandone comunicazione al fondo pensione (4). 5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita', la professionalita' e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo', con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante (5). 6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera(6). [7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.] (7) 8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui al comma 6 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorse sei settimane dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato (8). 9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 [, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7] (9). 10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante di cui al comma 6, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi all'impresa promotrice nello Stato membro ospitante(10). 11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori. [12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.] (11) [1] Articolo aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [2] Comma modificato dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [5] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 17, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [7] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 17, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [8] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [9] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera g), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [10] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera h), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [11] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 17, lettera i), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 15 ter 3
Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie (1) 1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica (2). 2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP (3). 3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, [ai limiti agli investimenti] e alle regole in tema di informativa ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera nonche' in materia di depositario. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorse sei settimane dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2(4). 4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità , nonche' le disposizioni della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni, comprese quelle relative ai singoli iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza complementare. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono inoltre tenuti, in relazione all'attivita' transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica, a nominare un depositario per i compiti di custodia e sorveglianza previsti dall'articolo 7. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1 (5). 5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4. [6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.] (6) 6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4 e 5, nonche' i relativi aggiornamenti (7). 7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio. 8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 [, ferma restando la competenza dell'Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6] (8). 9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro di cui al comma 3 applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare(9). [1] Articolo aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 18, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 18, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 18, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 18, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [6] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 18, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [7] Comma inserito dall'articolo 6, comma 3, del DLgs. 30 luglio 2012, n.130 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 18, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [8] Comma modificato dall'articolo 1, comma 18, lettera g), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [9] Comma modificato dall'articolo 1, comma 18, lettera g), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 15 quater 4
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' (1) (2) 1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La COVIP puo' utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonche' per le seguenti finalita': a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale; b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente (3). 1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorita' i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate (4). 1-ter. Il segreto d'ufficio non puo' essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze (5). 1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilita' del mercato. La COVIP collabora altresi' con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (6). 1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorita', anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sui depositari di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo (7). 1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. [Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorita' che le ha fornite] (8). 1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP puo' concludere con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP puo' ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (9). 1-octies. La COVIP, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con: a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie; b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento(10). 1-novies. La COVIP puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari(11). 2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5 (12). 2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati; b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo; c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonche' dalle autorita' e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato (13). [1] Articolo aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [2] Rubrica sostituita dall'articolo 6, comma 4, lettera a) del DLgs. 30 luglio 2012, n.130. [3] Comma sostituito dall'articolo 6, comma 4, lettera b) del DLgs. 30 luglio 2012, n.130 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Comma inserito dall'articolo 6, comma 4, lettera c) del DLgs. 30 luglio 2012, n.130 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 19, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [5] Comma inserito dall'articolo 6, comma 4, lettera c) del DLgs. 30 luglio 2012, n.130. [6] Comma inserito dall'articolo 6, comma 4, lettera c) del DLgs. 30 luglio 2012, n.130. [7] Comma inserito dall'articolo 6, comma 4, lettera c) del DLgs. 30 luglio 2012, n.130 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [8] Comma inserito dall'articolo 6, comma 4, lettera c) del DLgs. 30 luglio 2012, n.130 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [9] Comma inserito dall'articolo 6, comma 4, lettera c) del DLgs. 30 luglio 2012, n.130. [10] Comma inserito dall'articolo 1, comma 19, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [11] Comma inserito dall'articolo 1, comma 19, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [12] Comma modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [13] Comma inserito dall'articolo 1, comma 19, lettera g), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 15 quinquies
Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti (1) 1. Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere a) e b), e 7, la COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti (2). 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto . [1] Articolo aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 20, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 16
Contributo di solidarietà (A) Art. 16. 1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166. 2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1: a) è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; b) è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS (1). (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 2 luglio 2007, n. 98; Messaggio INPS 30 maggio 2013, n. 8831.Articolo 17
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari Art. 17. 1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta (1) (A). 2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. [I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento.] [Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.] Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si' assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo(2). 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute [del 12,50 per cento] previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77(3). 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. 6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'l,50 per cento. 7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. 8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione. 9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse (4). (A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2015, n. 2/E. [1] Comma modificato dall'articolo 4, comma 6-ter, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; successivamente dall'articolo 1, comma 621, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; vedi anche quanto disposto dal comma 622 del medesimo articolo 1; a norma dell'articolo 1, comma 624, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; vedi anche quanto ulteriormente disposto dal comma 624. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 16 luglio 2015, n. 176 (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4, comma 6 ter del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. [2] Comma modificato dall'articolo 2, comma 79, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011. [3] Comma modificato dall'articolo 2, commi 66 e 82, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011. Successivamente, dall'articolo 2, comma 21, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dallaLegge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 1 gennaio 2012. [4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 99, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.Articolo 17 bis 2
Bilanci e rendiconti (1) Art. 17-bis 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti. 2. Le societa' e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti. 3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi. 4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati. 5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 e' dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario. 6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621,2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 21, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 18
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari Art. 18. 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. 2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali, la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita'. La COVIP ha personalita' giuridica di diritto pubblico (1). 3. L'organo di vertice della COVIP e' composto da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili [e possono essere confermati una sola volta]. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta (2). 4. Le deliberazioni dell'organo di vertice sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. L'organo di vertice delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento(3). 5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP. [1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 22, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 15 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Per l'efficacia della presente modifica vedi l'articolo 1, comma 15 ter, del D.L. 244/2016 medesimo. Successivamente modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 18 bis 2
Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF (1) Art. 18-bis 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo. 2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. (1) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 5, del DLgs. 30 luglio 2012, n.130.Articolo 19
Compiti della COVIP Art. 19. 1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate (1). 2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' della forma pensionistica complementare. In tale ambito(2): a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1; a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari (3); a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali, nonche' relativamente al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio (4); b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere(5); c) verifica la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e relative disposizioni di attuazione (6); d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti; e) [verifica le linee di indirizzo della gestione e] vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui [all'articolo 6, nonché] alla lettera d)(7); f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni ai predetti documenti, nonche' circa le modalita' attraverso le quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti [e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile] (8); g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalita' di pubblicita' (9)(10); h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse (11); i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attivita' esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari(12); l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali , formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare (13); l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all'andamento della previdenza complementare (14); m) [pubblica e] diffonde informazioni utili alla conoscenza dei temi previdenziali (15); n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP puo' disporre l'invio sistematico: a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di ogni altro dato e documento, anche per finalita' di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2; b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari (16). 4. La COVIP può altresì: a) convocare presso di se' i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali(17); b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di inottemperanza puo' procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari(18); b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere (19). 5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. (20). 5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessita' delle attivita' delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attivita' esternalizzata. Tale esame comprende: a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo; b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica e' esposta; c) una valutazione della capacita' della forma di valutare e gestire tali rischi (21). 5-ter. La COVIP puo' adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio(22). 5-quater. La COVIP puo' richiedere alle forme pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.(23) 6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri (24). 7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. 7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio (25). [1] Comma inserito dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del DLgs. 30 luglio 2012, n.130. [2] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [3] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [5] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [6] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [7] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [8] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [9] Per l'adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa di cui alla presente lettera vedi la Deliberazione COVIP 31 ottobre 2006. Vedi anche la Deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione 29 maggio 2008. [10] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88 e successivamente dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [11] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [12] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [13] Così corretto in Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24. [14] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [15] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 23, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [16] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [17] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 23, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [18] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 23, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [19] Lettera aggiunta dall'articolo 6 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 [20] Comma modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 e successivamente sostituito dall'articolo 6, comma 6, lettera b), del DLgs. 30 luglio 2012, n.130. [21] Comma inserito dall'articolo 1, comma 23, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [22] Comma inserito dall'articolo 1, comma 23, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [23] Comma inserito dall'articolo 1, comma 23, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [24] Comma sostituito dall'articolo 6, comma 6, lettera c), del DLgs. 30 luglio 2012, n.130. [25] Comma inserito dall'articolo 6, comma 6, lettera d), del DLgs. 30 luglio 2012, n.130.Articolo 19 bis 2
Abusiva attività di forma pensionistica 1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato (1). (1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.Articolo 19 ter 3
False informazioni (1)- I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari , i titolari delle funzioni fondamentali e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (2).
Articolo 19 quater 4
Sanzioni amministrative (1) 1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP. 2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive competenze (2): a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000; b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000 (3); c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilita' e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000 (4); d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro (5). 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', la COVIP puo' dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale, il responsabile della forma pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali (6). 4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 [, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP] . Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. I fondi pensione e le societa' istitutrici di forme pensionistiche complementari rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I fondi dotati di soggettivita' giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (7). 4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689(8). [1] Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. [2] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 25, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 25, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [4] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 25, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [5] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 25, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [6] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 25, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [7] Comma modificato dall'articolo 1, comma 25, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. [8] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 25, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 19 quinquies 5
Procedura sanzionatoria (1) Art. 19-quinquies 1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati possono, in sede istruttoria, presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale. Dell'audizione e' redatto apposito verbale. 3. Tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decide in ordine all'applicazione delle sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato. 4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non e' stato presentato alcun ricorso in tempo utile e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identita' delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne da' menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione puo' essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora: a) la pubblicazione dell'identita' delle persone giuridiche o dell'identita' o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile; b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine in corso. 6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati e' effettuata quando queste sono venute meno. 7. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato. 8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da 1 a 7, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del medesimo codice. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 26, del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.Articolo 20
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Art. 20. 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate. 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1 (1). 3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o societa' diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni (2). 7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile. (1) Per l'attuazione del presente comma vedi D.M. 10 maggio 2007, n. 67. (7) Comma inserito dall'articolo 6, comma 7, del DLgs. 30 luglio 2012, n.130.Articolo 21
Abrogazioni e modifiche Art. 21. 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente: "d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252". 2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;" (1). 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni: a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10; b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17; c) l'articolo 20; d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52. 4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: "3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252". 5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252". 6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. (1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Articolo 22
Disposizioni finanziarie Art. 22. 1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.Articolo 23
Entrata in vigore e norme transitorie Art. 23. 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo (1). 2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia (2). 3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR (3): a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo; b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono: 1) alla costituzione , entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi (4); 2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3 (5). 3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1º luglio 2007 (6). 4. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzioassenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1º luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6 (7). 4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1º gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007 (8). 5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni [ erogate ] si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico (9). 6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. 7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8; b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11 (10). 7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2007 (11). 8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007 (12). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (2) Così corretto in Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24. (3) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente alinea era stato precedentemente modificato dall'articolo 1 del D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. (4) Numero modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Deliberazione della COVIP 28 giugno 2006. (6) Comma inserito dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente comma era stato precedentemente inserito dall'articolo 1 del D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. (7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente comma era stato precedentemente sostituito dall'articolo 1 del D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. . Per il regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari e le istruzioni di cui al presente comma, vedi la Deliberazione della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione 30 novembre 2006. (8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 753, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10) Comma corretto in Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (11) Comma inserito dall'articolo 2, comma 515, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (12) Comma corretto in Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 (in Suppl. ordinario n. 136 alla Gazz. Uff., 3 luglio 2012, n. 153). - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (RIFORMA FORNERO - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO) (A---------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 agosto 2012 n. 20/2012; Messaggio INPS 02 agosto 2012 n. 12957; Circolare Ministero della Difesa 02 agosto 2012 n. 635298; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Circolare Inps 17 ottobre 2012 n. 122; Circolare Inps 02 novembre 2012 n. 128; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Messaggio INPS 17 dicembre 2012 n. 20774; Circolare Inps 18 dicembre 2012 n. 142; Circolare Inps 14 dicembre 2012 n. 140; Circolare Inps 7 gennaio 2013 n. 2; Circolare Inps 7 gennaio 2013 n. 1; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2013 n. 3/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 gennaio 2013 n. 4/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 gennaio 2013 n. 5/2013; Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2013 n. 13/E; Circolare Inps 08 febbraio 2013 n. 25; Circolare Inail 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20 febbraio 2013 n. 7/2013; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 36; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 38; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 37; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare INPS 22 marzo 2013 n. 44; Circolare INPS 28 marzo 2013 n. 48; Circolare Inps 29 marzo 2013 n. 49; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 02 aprile 2013 n. 14/2013; Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 aprile 2013 n. 7258; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21: Circolare INPS 03 maggio 2013 n. 73; Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27; Circolare INAIL 23 maggio 2014, n. 28; Messaggio INPS 18 giugno 2014, n. 5430. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Articolo 1 Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore 1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare: a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro; b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie; d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle persone; e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti; f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica; g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro; h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni industriali in conformita' agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese. 2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. 3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di trattamento nonche' sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali (1). 4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e del monitoraggio. 6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. 7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente: «01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»; b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»; c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»; d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»; e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»; f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale »; (2). i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato». 10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»; b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»; c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato. 11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»; b) la lettera d) e' abrogata. 12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. 13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.] (3) 14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»; b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»; d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'». 17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento». 17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente: "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di apprendistato (4). 18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. [ 19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella misura del 30 per cento.] (5) 20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma»; b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso». 21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34: 1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di eta'»; b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, [fax] o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalita' applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124» (6); c) l'articolo 37 e' abrogato. 22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti al 1° gennaio 2014 (7). 23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»; b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»; c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: «Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto»; d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse; e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente: «2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di lavoro»; f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse; g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalita' che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale». 24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente: «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (8); b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (9); c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita'; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. 4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente». 27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII. 28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento» (10). 29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. [30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.] (11) 31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato. 32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: «Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (12). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»; b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»; c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS». 33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. 34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta la propria attivita'; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato». Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta». 38. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 39. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore. 7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (13). 8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni». 41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato. 42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita' della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo»; c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma». 43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto». 44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». 46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni». 47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. 48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e' a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia. 49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. 50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57. 51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. 52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. 53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. 54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52. 55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53. 56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e' fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione. 57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. 59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. 60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. 61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile. 62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60. 63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso. 64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile. 65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze. 66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65. 67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67. 69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate. [1] Comma modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera a), numero 1) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. Vedi anche l'articolo 1, comma 22 bis , del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. [2] Lettera modificata dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 134. [3] Comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [4] Comma aggiunto dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 134. [5] Comma abrogato dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78; per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto vedi l'articolo 2-bis del D.L. 34/2014. [6] Capoverso modificato dall'articolo 34, comma 54, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221. [7] Comma modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera a), numero 2) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. [8] Lettera sostituita dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 134. [9] Lettera modificata dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera c), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 134. [10] Capoverso modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera a), numero 2-bis) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. [11] Comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [12] Così corretto con Comunicato 14 luglio 2012 (in Gazz. Uff., 14 luglio 2012, n. 163). [13] Capoverso modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 134.Articolo 2
Ammortizzatori sociali (A) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione. 2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. 5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni. 8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. 10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata (B). 10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative(1) (C). 11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data: a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI)(2); b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo (3). 12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. 13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. 14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20. 17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attivita' autonoma. 18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (D). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione (4). 22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, [15,] 16, 17, 18 e 19 (5). 23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola (6). 25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. 27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino gia' applicate, si potra' procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime (7)(E). 28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29 (8) (F). 29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019 (9); c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (10). 30. [Nei limiti delle ultime sei mensilita'] il contributo addizionale di cui al comma 28 e' restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine (11). 31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 (12) (G). 32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (H). 33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (I). 34. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi (13): a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (L). 35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte (M). 36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. 38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego». [39. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento.] (14) 40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (N); d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI (15). 41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire (16). 42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego» (17). 43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88(18). 44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni (19). 45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini: a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni (20). 46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei seguenti termini: a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni (21); [b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;] (22) c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. 46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative (23). 47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento. (24) 48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni» (25). 49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni». [51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.] (26) [52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.] (27) [53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.] (28) 54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate. 56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita' di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal comma 20 del presente articolo. 57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»(29) (O). 58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. 60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione. 61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo. 62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti. 63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016. 66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia' interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. 70. All' articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, le parole: 'qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata' sono sostituite dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali'. L' articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016 (30) (P). 70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (31). 71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223(32); d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»; b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»; c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»; d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»; e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati» . 73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» (33).---------------
(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 25 luglio 2013, n. 112. (B) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 23 dicembre 2014, n. 180. (C) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 27 giugno 2014, n. 81. (D) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 19 marzo 2015, n. 62. (E) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 3 settembre 2014, n. 101;Messaggio INPS 24 ottobre 2018, n. 3933. (F) In riferimento all'importo dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici, di cui al presente comma , vedi Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 01/02/2019 n. 16 (G) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10358;Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 aprile 2015, n. 12/2015. In riferimento a disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, di cui al presente comma, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 marzo 2020 n. 40. (H) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10358. (I)In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10358. (L) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10358. (M) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10358. In riferimento a disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, di cui al presente comma, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 marzo 2020 n. 40. (N) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 23 dicembre 2014, n. 180. (O) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare INPS 29 gennaio 2016, n. 13.; Circolare INPS 31/01/2018 n. 18 (P) In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 aprile 2015, n. 12. [1] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 5, lettera b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente modificato dall'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [2] Lettera modificata dall’articolo 1, comma 250, lettera a), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [3] Lettera modificata dall’articolo 1, comma 250, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [4] Comma modificato dall’articolo 1, comma 250, lettera c), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [5] Comma modificato dall’articolo 1, comma 250, lettera d), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [6] Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 250, lettera e), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [7] In attuazione del presente comma vedi il D.M. 25 gennaio 2013, n. 71253 e il D.M. 18 febbraio 2014, n. 79412. [8] Periodi aggiunti dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. Comma successivamente modificato dall'articolo 1, comma 13, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. [9] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 13, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. [10] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. [11] Comma modificato dall'articolo 1, comma 135, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. [12] Comma sostituito dall’articolo 1, comma 250, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. A norma dell'articolo 1, comma 137, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'aliquota percentuale di cui al presente comma, e' innalzata all'82 per cento. [13] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 164, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. [14] Comma inizialmente modificato dall’articolo 1, comma 250, lettera g), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 136, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. [15] Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [16] Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [17] Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [18] Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [19] Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [20] Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [21] Lettera modificata dall' articolo 46-bis, comma 1, lettera e), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83. [22] Lettera abrogata dall' articolo 46-bis, comma 1, lettera e), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83. [23] Comma inserito dall' articolo 46-bis, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83. [24] Comma modificato dall'articolo 13, comma 21, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013 n.145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, successivamente sostituito dall'articolo 26, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dallaLegge 28 marzo 2019, n. 26 e da ultimo modificato dall'articolo 204, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non ancora convertito in legge. [25] Comma modificato dall'articolo 13, comma 21, lettera b), del D.L. 23 dicembre 2013 n.145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. [26] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 390, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. [27] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 390, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. [28] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 390, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. [29] Comma modificato dall' articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83. [30] Comma sostituito dall' articolo 46-bis, comma 1, lettera h), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83. [31] Comma inserito dall' articolo 46-bis, comma 1, lettera i), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83. [32] Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 250, lettera h), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [33] Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo vedi l'articolo 27, comma 2, lettera b), del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128.Articolo 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro (A) [1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».] (1) 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime (B). 3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (C). [ 4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano[, entro il 31 ottobre 2013,] accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti ] (2) [ 5. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4 ] (3) [ 6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui al comma 35.] (4) [ 7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.] (5) [ 8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita' giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS (D).] (6) [ 9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS (E).] (7) [10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e' obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto (F).] (8) [ 11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (9); b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea (G).] (10) [ 12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli accordi e contratti collettivi con le modalita' di cui al comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.] (11) [ 13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.] (12) [14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell’artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono [, entro il 31 ottobre 2013], adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative .] (13) [ 15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale; c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu' generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo; d) la possibilita' di far confluire al fondo di solidarieta' quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.] (14) [16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.] (15) [ 17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita' stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .] (16)(H) [ 18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.] (17) [19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati [, entro il 31 ottobre 2013], accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta' residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati (18) (19) (I).] (20) [19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo ] (21). [19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione] (22). [20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (23).] [20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti (24).] [21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese .] (25) [ 22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28.] (26) [23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.] (27) [24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.] (28) [ 25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.] (29) [26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.] (30) [ 27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.] (31) [ 28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.] (32) [ 29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.] (33) [ 30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.] (34) [31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall' articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164 , anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale ] (35). [ 32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni: a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali (36); b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.] (37) [ 33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.] (38) [ 34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo' altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.] (39) [35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4 provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.] (40) [ 36. Il comitato amministratore e' composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.] (41) [ 37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.] (42) [ 38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.] (43) [39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.] (44) [ 40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.] (45) [ 41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.] (46) [ 42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla presente legge con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale [entro il 31 ottobre 2013] (47). [43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.] (48) [ 44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati [entro il 31 ottobre 2013] dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ] (49). [ 45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati [entro il 31 ottobre 2013] dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario ] (50) 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; [c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;] (51) d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»; c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui: a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi dellalegge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi dell' articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: «477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»; e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento». 49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge (52).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 23 aprile 2014, n. 4250;Messaggio INPS 17 giugno 2014, n. 5409; Circolare INPS 8 agosto 2014, n. 99; Circolare INPS 02 settembre 2014, n. 100; Messaggio INPS 8 settembre 2014, n. 6897; Circolare INPS 10 marzo 2015, n. 56; Circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2015, n. 32. (B) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 21 maggio 2013 n. 83; Messaggio INPS 22 aprile 2015, n. 2778. (C) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 21 maggio 2013 n. 83. (D) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 6 agosto 2014, n. 6490. (E) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 6 agosto 2014, n. 6490. (F) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 6 agosto 2014, n. 6490. (G) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 6 agosto 2014, n. 6490. (H) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 11 giugno 2014, n. 5275; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 ottobre 2015, n. 27; Messaggio INPS 18 novembre 2015, n. 7037. (I) In riferimento al presente comma vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 marzo 2015, n. 5/2015; Circolare INPS 16 aprile 2015, n. 79. [1] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 251, lettera a), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 7, comma 5, lettera c), numeri 1) e 2), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, successivamente dall'articolo 1, comma 185, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [3] Comma modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), numero 5-bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e, da ultimo, abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [4] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [5] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [6] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [7] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [8] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [9] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 185, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. [10] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [11] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [12] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [13] Comma sostituito dall'articolo 23-ter, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni inLegge 17 dicembre 2012, n. 221 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), numero 3), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e dall'articolo 1, comma 185, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [14] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [15] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [16] Per l'incremento del limite di spesa di cui al presente comma vedi l'articolo 40, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [17] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [18] Comma modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), numero 4), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente dall'articolo 1, comma 185, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. [19] Per il Fondo di solidarieta' residuale ai sensi del presente comma, vedi il D.M. 7 febbraio 2014, n. 79141. [20] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [21] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 185, lettera d), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivamente abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [22] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 185, lettera d), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivamente abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [23] Comma modificato dall'articolo 1, comma 185, lettera e), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; comma abrogato dall'articolo 46, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2016. [24] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 185, lettera f), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; comma abrogato dall'articolo 46, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2016. [25] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2016. [26] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [27] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [28] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [29] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [30] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [31] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [32] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [33] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [34] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [35] Comma modificato dall'articolo 1, comma 251, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [36] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 251, lettera c), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [37] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [38] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [39] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [40] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [41] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [42] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [43] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [44] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [45] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [46] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [47] Comma modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), numeri 5) e 5-bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente dall'articolo 1, comma 185, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e , da ultimo, abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [48] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [49] Comma modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), numero 5) e 5-bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente dall'articolo 1, comma 185, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e , da ultimo, abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [50] Comma modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), numero 5) e 5-bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente dall'articolo 1, comma 185, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e , da ultimo, abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [51] Lettera abrogata dall'articolo 13, comma 22, del D.L. 23 dicembre 2013 n.145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. [52] Vedi il D.M. 20 giugno 2014.Articolo 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro (A) 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (1)(B). 2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro (C). 3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi (D). 4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro (E). 5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni (F). 6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione (G). 7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa (H). 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (2)(I). 7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS e non trova comunque applicazione l’articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991 (3)(L). 8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (M). 9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8 (N). 10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione (O). 11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (P). [12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.] (4)(Q) 12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione (5). [13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo] (6) (R). 14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi». [15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione] (7) (S). 16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sostituito dal seguente: «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». [ 17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.] (8) [ 18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' della data e la autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.] (9) [ 19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.] (10) [ 20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.] (11) [ 21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.] (12) [ 22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.] (13) [ 23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.] (14) [23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all' articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all' articolo 2549, secondo comma, del codice civile] (15). 24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo (16) (T); b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro (17)(U). 25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 26: a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24; b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza. 26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale. 27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore» (18); b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»; c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto il seguente: «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»; d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti». 28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e' abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero gia' impegnate per le medesime finalita'. 30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)». 31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,»; b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali» (V). 32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» e' inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati». 33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni: a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalita' piu' efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza; d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito. 1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»; b) all'articolo 3, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego»; c) all'articolo 4, comma 1: [1) la lettera a) e' abrogata;] (19) 2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse; 3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi». 34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei e' definito un sistema di premialita', per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego. 35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano. 36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali. 37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennita' nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, puo' essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo. 39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e le province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalita' dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo (Z). 41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto. 42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati. 44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento. 45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. 46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo 1-quinquies e' abrogato. 47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 e' abrogato. 48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) servizi per l'impiego e politiche attive»; c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione; e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro; e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilita'». 49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33 a 49. 51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche dati centrali e territoriali esistenti. 52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta. 53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e dle privato sociale e nelle imprese. 54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti: a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali; b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. 56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche: a) le universita', nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed economico; b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone; d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca. 57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o piu' decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68; b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunita'; c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona; d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche' le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67; f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicita', trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualita' e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona; g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la comparabilita' delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale (20). 59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento alle certificazioni di competenza, e' considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze. 62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche' di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori; b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate; c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunita', le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilita' sociale dell'impresa; d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza; e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi; f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa' per azioni o di societa' europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformita' agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto; g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa. 63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avra' disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso. 64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'. 65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali e' un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilita' e accessibilita' della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy. 66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61. 67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. 68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti: a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; c) le modalita' di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino (21). 69. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'ano 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79; b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza. 71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»; b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento». 73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72. 74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013. 75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2. 76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012 (22). 77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013; Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212; Circolare INPS 01 agosto 2013, n. 119; Messaggio INPS 13 dicembre 2013, n. 20538; Circolare INPS 19 maggio 2014, n. 63; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2014, n. 22; Messaggio INPS 10 luglio 2015, n. 4704; Messaggio INPS 18 settembre 2015, n. 5804; Messaggio INPS 12 ottobre 2016, n. 4095. (B) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (C) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (D) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (E) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (F) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (G) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (H) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (I) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (L) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 luglio 2014, n. 90; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Messaggio INPS 12 dicembre 2014, n. 9607; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3088; Messaggio INPS 6 maggio 2015, n. 3096; Messaggio INPS 20 gennaio 2016, n. 216; Messaggio INPS 20 maggio 2016, n. 2256. (M) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 07 agosto 2013, n. 12850; Messaggio INPS 23 luglio 2014, n. 6235; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 33/2014. (N) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013; Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212; Messaggio INPS 07 agosto 2013, n. 12850; Messaggio INPS 23 luglio 2014, n. 6235; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 33/2014. (O) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013; Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212; Messaggio INPS 07 agosto 2013, n. 12850; Messaggio INPS 23 luglio 2014, n. 6235; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 33/2014. (P) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013; Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212; Messaggio INPS 07 agosto 2013, n. 12850; Messaggio INPS 23 luglio 2014, n. 6235; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 33/2014. (Q) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 3 luglio 2014, n. 5791; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 marzo 2015, n. 3/2015. (R) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 3 luglio 2014, n. 5791. (S) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 3 luglio 2014, n. 5791. (T) In riferimento alla presente lettera vedi: Messaggio INPS 18 aprile 2013 n. 6499; Messaggio INPS 26 luglio 2013, n. 12129; in riferimento a proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui alla presente lettera, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 21 febbraio 2020 n. 679. (U) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 16 dicembre 2014, n. 169; Messaggio INPS 14 dicembre 2015, n. 7402; Circolare INPS 6 maggio 2016, n. 75. (V) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 aprile 2015, n. 9/2015. In riferimento alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui al presente comma, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019 vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 13 febbraio 2019, n. 591. (Z) In riferimento al presente comma vedi: Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 giugno 2013, n. 10356. [1] Comma modificato dall'articolo 34, comma 54, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. [2] Comma inserito dall'articolo 34, comma 54, lettera c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. [3] Comma inserito dall'articolo 34, comma 54, lettera c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. [4] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [5] Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 252, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [6] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [7] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [8] Comma abrogato dall'articolo 26, comma 8, del DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 12 marzo 2016. [9] Comma abrogato dall'articolo 26, comma 8, del DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 12 marzo 2016. [10] Comma abrogato dall'articolo 26, comma 8, del DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 12 marzo 2016. [11] Comma abrogato dall'articolo 26, comma 8, del DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 12 marzo 2016. [12] Comma abrogato dall'articolo 26, comma 8, del DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 12 marzo 2016. [13] Comma abrogato dall'articolo 26, comma 8, del DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 12 marzo 2016. [14] Comma abrogato dall'articolo 26, comma 8, del DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 12 marzo 2016. [15] Comma inserito dall'articolo 7, comma 5, lettera d), numero 1) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente abrogato dall'articolo 26, comma 8, del DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 12 marzo 2016.. [16] Vedi il D.M. 22 dicembre 2012. [17] Vedi il D.M. 22 dicembre 2012. Per i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui alla presente lettera vedi il D.M. 28 ottobre 2014. Vedi quanto disposto dall'articolo 1, comma 282, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; a norma del comma 283 del medesimo articolo il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. I criteri di accesso e le modalita' di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. [18] Lettera modificata dall' articolo 46-bis, comma 1, lettera l) del D.L. 22 giugno 2012 n. 83. [19] Numero abrogato dall'articolo 7, comma 5, lettera d), numero 2) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. [20] Per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, vedi il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. [21] Per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, vedi il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. [22] A norma dell'articolo 12, comma 2 bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, cessa l'applicazione delle disposizioni del presente comma. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 (in Gazz. Uff., 6 marzo 2015, n. 54). - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (NASPI) (A)(1).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 30 giugno 2015, n. 4441; Circolare INPS 30 luglio 2015, n. 142; Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 febbraio 2016, n. 112520; Messaggio 8 giugno 2017, n.2356. [1] Vedi l'articolo 40, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallaL. 24 aprile 2020, n. 27.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI); Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;Emana
il seguente decreto legislativo:TITOLO I
Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)Articolo 1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI (A) (1) 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94. [1] A norma dell'articolo 92, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non ancora convertito in Legge, le prestazioni previste dal presente articolo , il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, con condizioni indicate dal medesimo comma 1.Articolo 2
Destinatari (A) 1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94.Articolo 3
Requisiti (A) 1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 aprile 2015, n. 132/2015; Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94.Articolo 4
Calcolo e misura (A) 1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94.
Articolo 5
Durata (A) 1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. [ Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane.] (1)---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94. [1] Comma modificato dall'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.Articolo 6
Domanda e decorrenza della prestazione (A) 1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro(1). 2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda(2).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94. [1] A norma dell'articolo 33, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dal presente comma sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. [2] Vedi l'articolo 33, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.Articolo 7
Condizionalita' (A) 1. L'erogazione della NASpI e' condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione della presente disposizione nonche' le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94.Articolo 8
Incentivo all'autoimprenditorialita' (A) 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio (B). 2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare. 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa(1). 4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94. (B) In riferimento all'indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione, di cui al presente comma, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 13 dicembre 2019 n. 4658. [1] A norma dell'articolo 33, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui al presente comma.Articolo 9
Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato (A) 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5(1). 3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (2)(3). 4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94. [1] A norma dell'articolo 33, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ampliati di 60 giorni i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma. [2] Comma modificato dall'articolo 34, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [3] A norma dell'articolo 33, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. sono ampliati di 60 giorni i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma.Articolo 10
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (A) 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale (1)(2). 2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94. [1] Comma modificato dall'articolo 34, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [2] A norma dell'articolo 33, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ampliati di 60 giorni i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma.Articolo 11
Decadenza (A) 1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94.Articolo 12
Contribuzione figurativa (A) 1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. 2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianita' contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94.Articolo 13
Misura dell'indennita' per i soci lavoratori ed il personale artistico (A) 1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2la NASpI e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4. --------------- (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94.Articolo 14
Rinvio (A) 1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. --------------- (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94.TITOLO II
Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)Articolo 15
Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL (1) (2)(A) 1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. 2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (3); c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. 8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro(4). 9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda(5). 10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale (6)(7). 13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013. 14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento (8). 15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis (9). 15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (10).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 27 aprile 2015, n. 83; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2015, n. 31/2015. [1] Vedi quanto disposto dall'articolo 1, comma 310, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. [2] Vedi l'articolo 92, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non ancora convertito in Legge. [3] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128. [4] A norma dell'articolo 33, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dal presente comma sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. [5] Vedi l'articolo 33, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. [6] Comma modificato dall'articolo 34, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [7] A norma dell'articolo 33, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ampliati di 60 giorni i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma. [8] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, della Legge 22 maggio 2017 n. 81. [9] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, della Legge 22 maggio 2017 n. 81. [10] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, della Legge 22 maggio 2017 n. 81.TITOLO III Assegno di disoccupazione
Articolo 16
Assegno di disoccupazione - ASDI (A) [1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. 2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7. 3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI; b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4; e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico(1). 7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet(2) (3). 8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014](4).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 3 marzo 2016, n. 47. [1] In attuazione del presente comma vedi il D.M. 29 ottobre 2015. [2] Per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'articolo 43, comma 5, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. [3] Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'articolo 52, comma 2, lettera p), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e l'articolo 55-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. [4] Articolo abrogato dall'articolo 26, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18 del citato D.Lgs. 147/2017.TITOLO IV
Contratto di ricollocazione
Articolo 17
Contratto di ricollocazione 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione. [2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilita', ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.] (1) [3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.] (2) [4. Il contratto di ricollocazione prevede: a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.] (3) [5. L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilita' e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.] (4) [6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attivita' di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresi' in caso di perdita dello stato di disoccupazione.] (5) [7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.] (6) [1] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [2] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [3] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [4] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [5] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. [6] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.TITOLO V
Disposizioni finanziarie e finali
Articolo 18
Copertura finanziaria 1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Articolo 19
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n.23 (in Gazz. Uff., 6 marzo 2015, n. 54). - Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 maggio 2015, n. 2788; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali 24 settembre 2015, n. 24.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita' della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;Emana
il seguente decreto legislativo:Articolo 1
Campo di applicazione 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.Articolo 2
Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.Articolo 3
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'(1)(2). 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. [1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. [2] La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2018, n. 194, (in Gazz. Uff. 14 novembre 2018, n. 45), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,».Articolo 4
Vizi formali e procedurali 1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita', a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.Articolo 5
Revoca del licenziamento 1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.Articolo 6
Offerta di conciliazione (A) 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per le parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario(1). 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro pr l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e' assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 aprile 2015, n. 132/2015. [1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1-bis, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.Articolo 7
Computo dell'anzianita' negli appalti 1. Ai fini del calcolo delle indennita' e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianita' di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.Articolo 8
Computo e misura delle indennita' per frazioni di anno 1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le indennita' e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.Articolo 9
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'. 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.Articolo 10
Licenziamento collettivo 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1 (1). [1] A norma dell'articolo 368, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, non ancora convertito in Legge, a decorrere dal 1 settembre 2021, al presente articolo dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».Articolo 11
Rito applicabile 1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.Articolo 12
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Legge 12 giugno 1984, n. 222 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n. 165). - Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (1) (2) (3). (1) Vedi, ora, la l. 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (2) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999. (1) Vedi la Legge 23 agosto 2004, n. 243. (Omissis).Articolo 1
Assegno ordinario di invalidità. 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. 2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. 3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione. 5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa. 7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. 8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9. 9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato. 10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile. 11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità (1) (2). (1) Vedi, art. 1, comma 14, l. 8 agosto 1995, n. 335. (2) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 19 gennaio 2010, n. 2.Articolo 2
Pensione ordinaria di inabilità (A). 1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. 3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni; b) per iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. 4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti. 5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità. 6. Ove l'inabilità sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa. (1) Vedi art. 1, comma 5, l. 8 agosto 1995, n. 335. (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 06 agosto 2013, n. 120.Articolo 3
Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità. L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e al successivo art. 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1988, n. 436, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.Articolo 4
Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità. 1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. 2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri. 3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160. 4. Al pensionamento di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.Articolo 5
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità. 1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra: a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione; b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa. 2. Ai fini della concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.Articolo 6
Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio. 1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando: a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio; b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. 2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché: 1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio; 2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. 3. (Omissis) (1). (1) Abroga l'art. 12, l. 21 luglio 1965, n. 903.Articolo 7
Perequazione automatica. Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.Articolo 8
Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali . 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (1). 1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento (1). 1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (1). 1-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1). 1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative (1). 2. L'ultimo comma dell'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età". (1) Comma aggiunto dall' articolo 46, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.Articolo 9
Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità. 1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma. 3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. 4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi. 5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto. 6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità. 7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto. 8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.Articolo 10
Riduzione dei requisiti contributivi. Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.Articolo 11
Limite alla presentazione di nuove domande. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato (1). (1) A norma dell'articolo 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.Articolo 12
Decorrenza della normativa. 1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge. 2. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.Articolo 13
Personale medico degli enti previdenziali. 1. Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.Articolo 14
Surrogazione. 1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione. 2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1). (1) Vedi il d.m. 30 marzo 1987, con il quale sono stati approvati criteri e tariffe per l'azione di surroga di cui al presente comma.Articolo 15
Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. (Omissis) (1). (1) Modifica il numero 2) del primo comma, art. 36, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (DISABILI) (1) (2) (3) (4) (5) (A)---------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell’interno 31 luglio 2001 n. 333 – A/9806G32 ; Messaggio INPS 7 giugno 2007, n. 15021; Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995; Circolare del Ministero dell'Interno 17 giugno 2009, n. 49; Circolare AGEA 12 gennaio 2009, n. 1; Circolare INPS 8 giugno 2011, n. 80; Circolare CNR 25 gennaio 2012 n. 7/2012;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1872998; Circolare Inps 24 luglio 2012 n. 100; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Circolare Ministero della Difesa 17 gennaio 2013 n. 701319; Circolare Ministero della Difesa 25 febbraio 2013 n. 8973. [1] In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430. [2] In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249. [3] Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento. [4] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999. [5] Vedi l'articolo 2 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:Articolo 1
Finalità. 1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.Articolo 2
Princìpi generali. 1. La presente legge detta i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.Articolo 3
Soggetti aventi diritto (1). (A) 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione(2). 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (3) (B). 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali .---------------
(A) In riferimento alla decadenza dall'agevolazione IVA per l'acquisto dell'autoveicolo utilizzato per la locomozione di un soggetto di cui al presente articolo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduto al familiare di cui egli è fiscalmente a carico, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 12 luglio 2019, n. 230.
(B) In riferimento al presente comma vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 luglio 2013, n. 2536504.
[1] Vedi articolo 1, comma 36 e 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[2] Vedi l'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
[3] Vedi quanto disposto dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112.
Articolo 4
Accertamento dell'handicap. 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. 1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990. (1) (2). [1] Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato dall' articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96. Per la decorrenza vedi l'articolo articolo 19, comma 2, del DLgs. 66/2017 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 1138, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. [2] In riferimento al presente comma vedi ' articolo 18, comma 2, del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66.Articolo 5
Princìpi generali per i diritti della persona handicappata. 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca; b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società; e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità; f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap , la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.Articolo 6
Prevenzione e diagnosi precoce. 1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell' handicap , nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni; b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro; c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti; d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni; e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze; f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale; h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 2. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap , con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.Articolo 7
Cura e riabilitazione. 1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap , coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l) ; b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni(1). 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero(2). [1] A norma dell' articolo articolo 19, comma 6, del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. [2] A norma dell' articolo articolo 19, comma 6, del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal dall'anno scolastico 2019/2020.Articolo 8
Inserimento ed integrazione sociale. 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale; c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali; f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati; g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato; l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.Articolo 9
Servizio di aiuto personale. 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. 2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di: a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta; b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato. 3. Il personale indicato alle lettere a) , b) , c) del comma 2 deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.Articolo 10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità. 1- bis . Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare(1). 2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38. 5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato. 6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area. [1] Comma aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.Articolo 11
Soggiorno all'estero per cure. 1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga. 2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.Articolo 12
Diritto all'educazione e all'istruzione. 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all' handicap . 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. (1) (2). 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico(3). 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833(4). 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore(5). 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. [1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 427. [2] A norma dell' articolo 5, comma 2, lettera b), del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 1138, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, decorrere dal 1° settembre 2019, il presente comma sarà sostituito con il seguente: "5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita' delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)". [3] A norma dell' articolo 5, comma 2, lettera c), del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 1138, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente comma sarà soppresso a decorrere dal 1° settembre 2019. [4] A norma dell' articolo 5, comma 2, lettera c), del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 1138, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente comma sarà soppresso a decorrere dal 1° settembre 2019. [5] A norma dell' articolo 5, comma 2, lettera c), del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 1138, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente comma sarà soppresso a decorrere dal 1° settembre 2019.Articolo 13
Integrazione scolastica. 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap . 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap , al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h) . 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e) , realizzate con docenti di sostegno specializzati [, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato] (1) (2). 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 6- bis . Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5- bis dell'articolo 16(3). [1] Comma modificato dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128. [2] Per l'unificazione delle aree di cui al presente comma, vedi l'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128. [3] Comma aggiunto dall'art. 1, l. 28 gennaio 1999, n. 17.Articolo 14
Modalità di attuazione dell'integrazione. 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l) , del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno. 3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990. 4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione. 5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) , possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.Articolo 15
(Gruppi per l'inclusione scolastica) (1) (2). 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalita' di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. 2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica. 3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo' esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica inclusiva. 6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato: a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica; b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica. 8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita la responsabilita' genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. 11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.».(3) [1] In riferimento al presente articolo vedi l'articolo 1 del D.P.R. 28 marzo 2007 n.75. [2] Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 1, del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96. [3] Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo 19, del DLgs. 13 aprile 2017 n. 66.Articolo 16
Valutazione del rendimento e prove d'esame. 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6- bis . È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato(1). 5- bis . Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo(2). [1] Comma così sostituito dall'art. 1, l. 28 gennaio 1999, n. 17. [2] Comma aggiunto dall'art. 1, l. 28 gennaio 1999, n. 17.Articolo 17
Formazione professionale. 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m) , e 8, primo comma, lettere g) e h) , della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l' iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. 3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978. 4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale. 5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.Articolo 18
Integrazione lavorativa. 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate. 2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono: a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile; b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa. 3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1. 4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi: a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome; b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.Articolo 19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio. 1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.Articolo 20
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni. 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap . 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista(1). [1] Comma aggiunto dall'articolo 25, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.Articolo 21
Precedenza nell'assegnazione di sede. 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.Articolo 22
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.Articolo 23
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative. 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate. 2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate. 3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate(1). 4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. [1] Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995 in base all'aricolo 16, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in Legge 23 dicembre 1996, n. 647.Articolo 24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. 8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.Articolo 25
Accesso alla informazione e alla comunicazione. 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche. 2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.Articolo 26
Mobilità e trasporti collettivi. 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. 2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni. 4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. 6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.Articolo 27
Trasporti individuali (1). 1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato. 2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente: "2- bis . Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato". 4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge. 5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42. [1] Vedi articolo 1, comma 36 e 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Articolo 28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. 2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.Articolo 29
Esercizio del diritto di voto (1). 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. 2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito. [1] In riferimento al presente articolo vedi: Commissione del Ministero dell'Interno 4 giugno 2009, n. 46Articolo 30
Partecipazione. 1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.Articolo 31
Riserva di alloggi. 1. All'art. 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: " r-bis ) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie". 2. Il contributo di cui alla lettera r-bis ) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico. 3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie. [4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r- bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.](1) [1] Comma abrogato dall'articolo 14, della Legge 30 aprile 1999, n. 136.Articolo 32
Agevolazioni fiscali. [1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, purchè dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perchè invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.] (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 2, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, in della Legge 27 luglio 1994, n. 473.Articolo 33
Agevolazioni (A) [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.](1) 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (2) (3)(4) (B). 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito(5). 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede(6). 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso(7). 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (8) (9) (10).---------------
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 ; Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 ; Messaggio INPS 28 giugno 2007, n. 16866 ; Circolare INPS 29 aprile 2008, n. 53 ; Messaggio INPS 28 maggio 2010; Messaggio INPS 7 agosto 2018, n. 3114. (B) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro 26 giugno 2014, n. 19/2014; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 maggio 2016, n. 20/2016. In riferimento ad alcune istruzioni operative riguardo all'estensione dei permessi retribuiti di cui al presente comma, per i lavoratori dipendenti del settore privato, per per emergenza COVID-19, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 25 marzo 2020 n. 45. In riferimento al congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata; rilascio procedure, di cui al presente comma, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 30 marzo 2020 n. 1416. [1] Comma abrogato dall’articolo 86, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. [2] Comma modificato dall’articolo 2, comma 3-ter, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423; dall’articolo 3, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; dall’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183. In seguito, modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119. [3] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 settembre 2016 n. 213, (in Gazz. Uff., 28 settembre 2016, n. 39), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. [4] A norma dell'articolo 24, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui al presente comma, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Vedi anche l'articolo 24, comma 2, del D.L. 18/2020 medesimo, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 [5] Comma aggiunto dall’articolo 6. comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119. [6] Comma modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183. [7] Comma modificato dall’ articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 2000, n. 53. [8] Comma aggiunto dall’articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 4 novembre 2010, n. 183. [9] In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare INPS 1° marzo 2011, n. 45. [10] Vedi l' articolo 20, della Legge 8 marzo 2000, n. 53.Articolo 34
Protesi e ausili tecnici. 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.Articolo 35
Ricovero del minore handicappato. 1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.Articolo 36
Aggravamento delle sanzioni penali. 1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonchè i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà(1). 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare. [1] Comma modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94.Articolo 37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata. 1. Il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.Articolo 38
Convenzioni. 1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni. 2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h) , i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i princìpi della presente legge.Articolo 39
Compiti delle regioni. 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. 2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio(1): a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni; b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno; c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge; d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici; e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi; f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno; g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale; h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate; i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime; l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i) e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati(2); l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia(3). [1] Alinea modificato dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162. [2] Lettera aggiunta dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162. [3] Lettera aggiunta dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.Articolo 40
Compiti dei comuni. 1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.Articolo 41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia (1). 2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'. Il concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia (2). 3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell' handicap . 4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria. 6. Il Comitato si avvale di: a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali; c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative(3). 7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l' handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre (4). 9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali. [1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dallaLegge 9 agosto 2018, n. 97. [2] Comma modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dallaLegge 9 agosto 2018, n. 97. [3] La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 1992, n. 406 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da". [4] Comma modificato dall'articolo 3, comma 8, della Legge 3 marzo 2009, n. 18 e successivamente dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dallaLegge 9 agosto 2018, n. 97.Articolo 41 bis 2
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap (1). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull' handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell' handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.(2) [1] Articolo aggiunto dall'articolo 1, della Legge 21 maggio 1998, n. 162. [2] Comma modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97.Articolo 41 ter 3
Progetti sperimentali. 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25e 26 della presente legge. 2. Il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo(1). [1] Articolo aggiunto dall'articolo 1, della Legge 21 maggio 1998, n. 162.Articolo 42
Copertura finanziaria. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati. 2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell' handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti. 3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione. 5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h) . 6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità: a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4; b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11; c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12; d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) ; e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) ; f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d) ; g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) ; h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4; i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14; l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15; m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25; n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1; o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33; p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41; q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo. 7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsionie del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap ". 8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Articolo 43
Abrogazioni. 1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.Articolo 44
Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .