INDICE:
1) PREMESSA
2) IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE IN TEMA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE D’APPALTO
2.1) LA NORMATIVA EUROPEA: LA DIRETTIVA 2014/24/UE
2.2) LA NORMATIVA ITALIANA: IL PREVIGENTE E IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - SENTENZA N. 138/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
3) LA DEFINIZIONE DI “GRAVE VIOLAZIONE” CONTENUTA NELL’ALLEGATO II.10 AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
4) IL “SELF‑CLEANING” E L’“IMPEGNO VINCOLANTE A PAGARE” NELLE PROCEDURE D’APPALTO
4.1) IL “SELF CLEANING” NELLA NORMATIVA EUROPEA: ART. 57, PAR. 6, DIRETTIVA 2014/24/UE
4.2) L’“IMPEGNO VINCOLANTE A PAGARE” NELLA NORMATIVA NAZIONALE: ARTT. 94, COMMA 6, E 95, COMMA 2, D.LGS. N. 36/2023
5) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
1) PREMESSA
Nel contesto degli appalti pubblici l’affidabilità e la trasparenza degli operatori economici rappresentano pilastri fondamentali per garantire una corretta selezione dei partecipanti ed una concorrenza leale.
In tale ambito, particolare attenzione è rivolta al rispetto degli obblighi fiscali e contributivi da parte degli operatori economici, in quanto strettamente connesso alla trasparenza e alla serietà delle imprese coinvolte nei contratti pubblici.
A tal fine, il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023, in G.U. n. 77 del 31/03/2023 – Suppl. Ord. n. 12) prevede, agli artt. 94 e 95, l’esclusione – rispettivamente, automatica e non automatica - dalla partecipazione alle procedure d’appalto dell’operatore economico che commette “gravi violazioni” rispetto ai propri obblighi fiscali e contributivi.
La disciplina attuale, tuttavia, non si limita a una valutazione rigida e automatica, ma introduce una serie di criteri oggettivi e proporzionati (natura delle violazione, definitività della violazione, soglie di gravità della violazione) che consentono di valutare con maggiore equilibrio l’affidabilità complessiva dell’operatore, anche alla luce di eventuali condotte correttive.
In quest’ottica si inserisce un meccanismo di riequilibrio ispirato ai principi europei di proporzionalità e di favor partecipationis, che consente all’operatore economico di evitare l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara ove dimostri di aver regolarizzato la propria posizione, ovvero di essersi impegnato in modo vincolante a farlo.
Il riferimento è, in particolare, all’istituto europeo del “self-cleaning” e alla clausola nazionale dell’“impegno vincolante al pagamento”: entrambi strumenti che valorizzano l’adozione tempestiva di condotte riparatorie idonee a ristabilire l’affidabilità dell’operatore economico, in un’ottica non meramente sanzionatoria ma orientata alla responsabilizzazione.
2)IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE IN TEMA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE D’APPALTO
Come anticipato in premessa, il corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici dipende - in larga misura - dall’affidabilità degli operatori economici e dal rispetto dei principi di trasparenza e lealtà nella gestione delle risorse pubbliche.
Tra le diverse condizioni che garantiscono l’integrità delle procedure, il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi rappresenta un aspetto cruciale, non solo per evitare fenomeni di elusione o evasione, ma anche per garantire la trasparenza, la concorrenza e la qualità delle prestazioni fornite.
In tale contesto, al fine di assicurare che solo gli operatori economicamente affidabili possano partecipare alle procedure di gara, la normativa sugli appalti pubblici ha previsto delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto per gli operatori che commettono “violazioni gravi” dei suddetti obblighi (obblighi fiscali e contributivi).
Come si analizzerà meglio nel prosieguo, le fattispecie di “violazioni gravi” in materia di obblighi fiscali e contributivi che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto trovano espressa disciplina:
- sia nell’ambito del diritto europeo, nella Direttiva 2014/24/UE;
- sia nel diritto nazionale: dapprima nell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici) e, successivamente, negli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
- da un lato, che condizione per l’esclusione dell’operatore economico dalle procedure d’appalto sia che l’inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi sia stato definitivamente accertato da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante (esclusione automatica o obbligatoria);
- dall’altro, che l’operatore economico può essere escluso dalle procedure d’appalto se l’Amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con “qualunque mezzo adeguato” l’inadempimento dell’operatore ai propri obblighi fiscali e contributivi (esclusione non automatica o facoltativa).
- dapprima, con il Decreto Legge n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, in vigore dal 17 luglio 2020 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11/09/2020, n. 120 con decorrenza dal 15/09/2020), che ha introdotto nell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 un quinto periodo volto a disciplinare l’esclusione non automatica per violazioni gravi non definitivamente accertate.
- successivamente, con la Legge europea 2019-2020 (Legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore in data 01 febbraio 2022), che ha ulteriormente specificato i criteri di rilevanza e proporzionalità della violazione non definitiva, rinviando a una fonte regolamentare di livello ministeriale (rimando che ha trovato inveramento con l’emanazione del D.M. 28 settembre 2022).
- la violazione degli obblighi fiscali e contributivi si considera grave quando comporta:
- la violazione fiscale si considera non definitivamente accertata e, pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici:
- un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 - esclusione automatica o obbligatoria);
- un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (art. 80, comma 4, quinto periodo, D.Lgs. n. 50/2016 - esclusione non automatica o facoltativa).
- con riferimento all’ipotesi di esclusione automatica, che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bisP.R. n. 602/1973, ossia superiore all’importo di 5.000 euro (art. 80, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).
- con riferimento all’ipotesi di esclusione non automatica, che la violazione si considera “grave” quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. In ogni caso l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro (art. 80, comma 4, settimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).
- l’art. 94 D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Cause di esclusione automatica”, disciplina i casi in cui l’esclusione dell’operatore economico avviene di diritto, ossia senza necessità di una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.
- l’art. 95 D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Cause di esclusione non automatica”, disciplina le ipotesi in cui la valutazione dell’affidabilità dell’operatore viene rimessa a un apprezzamento discrezionale, seppur vincolato, da parte della stazione appaltante.
- innanzitutto, deve essersi verificata una violazione, ossia un mancato pagamento di imposte, tasse o contributi nei termini stabiliti ex lege;
- in secondo luogo, la suddetta violazione deve essere grave. In particolare, costituiscono “violazioni gravi” quelle indicate nell’allegato II.10 del citato D.Lgs. n. 36/2023;
- infine, la violazione deve essere definitivamente accertata con atti o sentenze non più impugnabili: solo in tale ipotesi (“violazioni gravi definitivamente accertate”) opera l’esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 6, Lgs. n. 36/2023. Al contrario, se la grave violazione non è definitivamente accertata si applica la disciplina dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, che attribuisce alla stazione appaltante un margine di apprezzamento tecnico‑giuridico volto a valutare se la violazione comprometta effettivamente l’affidabilità dell’operatore.
- violazioni gravi definitivamente accertate, rilevanti ai fini dell’esclusione automatica ex 94, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 (art. 1 allegato II.10);
- violazioni gravi non definitivamente accertate, rilevanti ai fini dell’esclusione non automatica ex 95, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 (artt. 2, 3 e 4 allegato II.10).
- costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di 5.000 euro per ciascun obbligo fiscale o previdenziale.
- costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione;
- costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30/01/2015 (in G.U. 01/06/2015, n. 125) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
- l’art. 2 dell’allegato II.10 chiarisce che si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-terP.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972;
- l’art. 3 dell’allegato II.10, in attuazione del D.M. 28 settembre 2022, indica le soglie quantitative al di sopra delle quali il mancato pagamento di tributi o contributi assume rilevanza ai fini dell’esclusione e, a tal fine, stabilisce una disciplina più articolata rispetto a quella prevista per le cause di esclusione automatica (la cui soglia è di 5.000 euro).
- da un lato, ad evitare esclusioni sproporzionate nei confronti di operatori economici che, pur avendo omesso pagamenti di importi rilevanti in valore assoluto, risultano comunque affidabili in relazione alla dimensione e solidità dell’impresa;
- dall’altro, ad impedire che soggetti con inadempienze fiscali significative (anche se non ancora accertate in via definitiva) possano partecipare a gare pubbliche senza che la stazione appaltante possa valutarne l’affidabilità;
- l’art. 4, comma 1, dell’allegato II.10 chiarisce che la violazione grave di cui all’art. 3, comma 1 (ossia inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore al 10% del valore dell’appalto) si considera non definitivamente accertata e, pertanto, valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
- alle stazioni appaltanti di disporre di criteri oggettivi per valutare l’affidabilità degli operatori economici, riducendo il margine di discrezionalità e il contenzioso;
- agli operatori economici di conoscere ex ante le soglie e le condizioni che possono pregiudicare la loro partecipazione alle procedure d’appalto;
- allo stesso Legislatore di aggiornare con maggiore rapidità e adattabilità i criteri di gravità, in risposta a mutamenti economici, fiscali o giurisprudenziali.
- il pagamento o l’impegno a pagare il risarcimento per i danni causati dall’infrazione;
- la collaborazione attiva con le autorità investigative;
- l’adozione di misure concrete di riorganizzazione interna, quali l’allontanamento delle persone responsabili della violazione, l’adozione di codici etici, la modifica dei meccanismi di controllo interno e la ristrutturazione dei modelli di governance aziendale.
- da un lato, la necessità di proteggere la concorrenza leale e garantire che gli appalti pubblici siano affidati a soggetti che abbiano una comprovata affidabilità finanziaria e fiscale;
- dall’altro, il principio di non discriminazione e di accesso equo agli appalti, che impediscono che un operatore economico venga escluso dalla procedura d’appalto senza avere la possibilità di rimediare alla propria condotta.
- pagato;
- oggetto di un impegno vincolante al pagamento;
- estinto in altro modo (ad esempio, tramite compensazione con crediti certificati), purché ciò avvenga prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- in primo luogo, l’impegno deve essere perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
- in secondo luogo, tale impegno deve essere considerato giuridicamente efficace, ossia tale da rendere certa l’estinzione del debito nel tempo concordato.
- da un lato, incentivare il ravvedimento spontaneo e tempestivo da parte dell’operatore economico;
- dall’altro, garantire che le risorse pubbliche non siano affidate a soggetti che non diano sufficienti garanzie di affidabilità sotto il profilo economico-fiscale.
- prevedendo l’esclusione automatica e non automatica dalle procedure d’appalto degli operatori economici in caso di gravi violazioni degli obblighi fiscali e contributivi;
- e salvaguardando, attraverso l’istituto del “self-cleaning”, il diritto dell’operatore economico a rientrare nel circuito degli appalti pubblici a seguito della regolarizzazione della propria posizione.
Avv. Maurizio Villani
Dott.ssa Marta Zizzari
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