Le obbligazioni pecuniarie portabili e forum destinatae solutionis
L’adempimento dell’obbligazione è disciplinato dagli artt.1176 ss. c.c. e riserva una disciplina ad hoc alle obbligazioni pecuniarie, disponendo, al terzo comma dell’art. 1182 c.c., che esse debbano essere eseguite al domicilio del creditore al momento della scadenza dell’obbligazione; in questa accezione esse vengono definite portabili (portable), per distinguerle da quelle cosiddette chiedibili (querable). Queste ultime, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, devono invece essere adempiute presso il domicilio del debitore. Il fine della norma, che esprime appieno la costante dialettica tra favor debitoris e creditoris trasversale all’intero rapporto obbligatorio, è garantire la certezza del diritto in relazione al luogo nel quale l’obbligazione dovrà essere adempiuta, in modo da garantire una preventiva valutazione dei costi e dei rischi connessi all’adempimento. L’art. 1182 c.c. viene altresì ad assumere una funzione processuale, in quanto consente di determinare il giudice competente, ai sensi dell’ultima parte dell’art.20 c.p.c. (forum destinatae solutionis), nel quale il creditore rimasto insoddisfatto potrà adire il giudice territorialmente competente.Secondo un primo e tradizionale indirizzo (ex multis, Cass. 22326/2007), ove la somma di danaro oggetto dell’obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l’articolo 1182, comma 4, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza; in virtù di un secondo orientamento (ex plurimis, Cass. 7674/2005; 12455/2010; 10837/2011), il forum destinatae solutionis previsto dall’articolo 1182, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. Più in particolare, secondo quest’ultimo orientamento, è irrilevante che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente prestabilita, essendo sufficiente ad integrare il requisito della liquidità dell’obbligazione ed a renderla, dunque, “portabile”, che l’attore abbia agito per il pagamento di una somma da lui puntualmente indicata. Così individuati i termini del contrasto, la Suprema Corte, con una precisazione importante, perimetra la base del suo intervento stabilendo che «il contrasto non riguarda la necessità del requisito della liquidità affinché un’obbligazione pecuniaria debba essere adempiuta al domicilio del creditore; riguarda piuttosto il modo di intendere tale requisito». Tanto premesso, le Sezioni Unite ritengono che «il contrasto così determinatosi rispetto all’orientamento, in precedenza costante, che richiedeva la effettiva liquidità dell’obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell’obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto dell’articolo 1182 del codice civile, comma 3, e articolo 20 del codice di procedura civile, vada risolto confermando l’orientamento tradizionale» (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2016, n. 17989).Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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