Si veda:
Ordinanza interlocutoria. - (CASS. CIV., I sez., ord. 31.1.2017, n. 2484 – (OMISSIS) Presidente – (OMISSIS) Relatore – (OMISSIS) P.M. – E. (avv.ti (omissis), (omissis), (omissis)) – Banca M. (avv.ti (omissis),(omissis), (omissis)) - Rimette gli atti al Primo Presidente),
Sezioni Unite. - Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 18-07-2017) 19-10-2017, n. 24675 - Dott. (OMISSIS) - Primo Presidente f.f. - Dott. (OMISSIS) - rel. Consigliere )
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Il tema dell’usurarietà sopravvenuta – che sembrava ormai privo di interesse in conseguenza della irretroattività della c.d. legge antiusura, stabilita dalla l. n. 24 del 2001 – è tornato alla ribalta negli ultimi anni. A fronte di una parte della giurisprudenza che ne esclude la rilevanza, altra parte ritiene che, in tutte le ipotesi in cui il tasso in origine pattuito sia divenuto superiore al tasso soglia nel corso del rapporto, possa farsi riferimento all’usurarietà sopravvenuta del tasso e debba consentirsi al giudice un intervento correttivo. Atteso il contrasto tra le due linee interpretative la questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite. L’introduzione del disposto normativo contenuto nella l. n. 108/1996 aveva suscitato nell’immediatezza della sua entrata in vigore un vivo interesse, teorico e pratico, rispetto alla tematica dell’usura sopravvenuta. In particolare, il dibattito si concentrava sulla applicabilità o meno della normativa antiusura ai contratti stipulati in data antecedente ad essa e che fossero tuttavia ancora in corso di svolgimento (i.e. si dibatteva della usurarieta` o meno dei tassi originariamente leciti, ma divenuti successivamente usurari in ragione dell’introduzione delle nuove modalità di calcolo del c.d. tasso soglia). Vista la consistenza del problema (i cui effetti sui contratti di finanziamento in corso rischiavano di rendere l’intero mercato creditizio instabile) e le difficoltà di rinvenire una posizione contraria nella giurisprudenza (in gran parte orientata per la applicabilità della nuova normativa ai contratti in corso), il legislatore e` intervenuto con norma di interpretazione autentica (l. n. 24/2001) – giudicata conforme a ragionevolezza dai Giudici delle leggi (CORTE COST., 25.2.2002, n. 29, infra, sez. III) – risolvendo il preteso dubbio interpretativo nel senso della irretroattività della disposizione incriminatrice del nuovo art. 644 cod. pen. e della sanzione civile disposta dall’art. 1815, comma 2º, cod. civ. e, cosi`, individuando l’usurarieta` soltanto per gli interessi promessi o comunque pattuiti successivamente all’entrata in vigore della legge «indipendentemente dal momento del loro pagamento». Dopo un iniziale orientamento restrittivo – quasi che, davvero, l’intervento del legislatore avesse definitivamente risolto la questione – negli ultimi anni (almeno dal 2013) l’usura sopravvenuta è tornata ad essere oggetto di indagine da parte della dottrina e dei giudici. Per quanto di interesse, nella soluzione delle controversie in concreto decise dalle corti nazionali, la questione può essere ricondotta ad una tematica di diritto intertemporale, ovverosia alla decisione in ordine allo spazio temporale di applicazione della nuova normativa antiusura: ci si chiede cioè se si dovrebbe limitare il suo ambito applicativo ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore – come sembra si possa desumere da una prima lettura della legge d’interpretazione autentica, il cui scopo era proprio quello di rendere irrilevante l’usura sopravvenuta – ovvero se anche i vecchi contratti di finanziamento (i.e. quelli conclusi anteriormente al 1996) siano comunque soggetti al giudizio di usurarieta` con riguardo alle ipotesi di sforamento del tasso soglia nel corso del rapporto. Con ottica opposta rispetto alle decisioni successive alla l. n. 24/2001 – tutte adeguatesi all’indicazione di irretroattività ivi imposta – la Supr. Corte ha riportato l’attenzione sul tema dell’usura sopravvenuta (ci si riferisce a CASS., 11.1.2013, n. 602, infra, sez. III). Muovendo dalla essenziale distinzione tra i contratti esauriti anteriormente alla l. n. 108/1996 e quelli ancora in via di esecuzione, la Corte ha definito il momento della maturazione dell’interesse come rilevante ai fini del giudizio di usurarieta` degli stessi, così` facendo propri gli argomenti della dottrina secondo la quale la computazione degli interessi ‘‘giorno per giorno’’ ai sensi dell’art. 821, comma 3º, cod. civ., comporta che «la relativa clausola propone e proietta la sua efficacia rispetto a ciascuna cadenza temporale, frazione temporale per frazione temporale» (DOLMETTA, Le prime sentenze, 634, infra, sez. IV). L’approdo cosı` raggiunto e` stato successivamente di nuovo messo in discussione da pronunce ove, partendo dall’esclusione di qualsiasi retroattivita` della l. n. 108/1996, si contesta la sussistenza stessa del fenomeno dell’usura sopravvenuta nel nostro ordinamento (tra le altre CASS., 27.9.2013, n. 22204, infra, sez. III). Per quanto si possa discutere sulla bontà dell’una o dell’altra tesi (e su questo si cercherà di argomentare in seguito), per il momento sia consentito verificare la presenza di un dato costante: il substrato fattuale che ha riportato alla ribalta il tema è sempre lo stesso e si concretizza nel sindacato, relativamente ai rapporti di finanziamento conclusi in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 108/1996, sulla debenza o meno degli interessi originariamente pattuiti, anche se questi, a seguito della nuova indicazione del tasso di usura, abbiano superato il limite imposto dalla legge. Nel panorama giurisprudenziale l’usura sopravvenuta è definita dai contorni certi del caso descritto. Ebbene, se letto nella sua episodica manifestazione, il tema non può che assumere un limitato impatto sistematico ed essere destinato ad un progressivo degradare di casi pratici rilevanti (risultando ormai trascorsi oltre trenta anni dall’introduzione della legge antiusura). La decisione che si attende a seguito dell’ordinanza interlocutoria in commento avra`, dunque, l’occasione di definire una questione dibattuta, ma, ad una indagine superficiale, potrebbe apparire la mera soluzione di un tema tanto interessante, quanto destinato a estinguersi nel tempo. Insomma, se cosi` fosse, si sarebbe di fronte alla richiesta di un grande sforzo argomentativo per definire una questione che nella pratica e` avviata a presentarsi sempre meno (e questo non sarebbe un problema, non essendo certo l’importanza o la futura ricorrenza del caso a determinare la profondità dello studio richiesto al giudice) e che non pare intercettare i fili del sistema se non sotto il profilo della regolazione di diritto intertemporale (e ciò potrebbe disincentivare l’indagine ricostruttiva, affidando al tema il ruolo di mera soluzione di nicchia). A ben vedere, tuttavia, l’usura sopravvenuta non è solo una questione di regolazione degli effetti della introduzione di una nuova e diversa norma imperativa a negozi in corso di esecuzione; volgendo lo sguardo all’attuale scenario socio-economico, infatti, l’evenienza dell’usurarieta` in fase di attuazione del contratto non è affatto esclusa anche per rapporti sorti successivamente all’entrata in vigore della l. n. 108/1996, soprattutto con riferimento alle ipotesi di finanziamento a tasso fisso ovvero a tasso variabile, ma legato a variabili diverse da quelle con cui si rileva il tasso soglia. Il crollo dei tassi di mercato costituisce un elemento endemico della contemporaneità e, con esso, varie potrebbero essere le ulteriori vicende che incidono sulla rilevazione del tasso applicato (incremento delle spese o delle commissioni caricate sul rapporto), cosicche´ anche mutui stipulati nella piena vigenza delle disposizioni antiusura e nell’originario rispetto delle stesse si trovano a fare i conti con le oscillazioni dei tassi (sia del tasso reale applicato sia del tasso soglia) che nel corso del rapporto si succedono in concreto. Se è pur vero che il ceto bancario non è insensibile a questa evenienza (e per questo si tutela a mezzo di apposite clausole di salvaguardia che, in ogni caso, riconducono l’eventuale tasso che, in ragione di eventi esterni, dovesse superare la misura del tasso soglia a quest’ultimo), è evidente che, così` inteso, il tema dell’usura sopravvenuta apre scenari sistematici ben più ampi di quelli sinora indagati dalla giurisprudenza. E ciò perché´ le accezioni del concetto di usura sopravvenuta possono modificarsi in ragione del suo concreto verificarsi: all’illiceità della clausola contrattuale per effetto dello jus superveniens si accompagnano ipotesi di sopravvenuto superamento del limite legale del tasso originariamente convenuto in una misura lecita. Analizzata nella sua completezza, dunque, l’usura sopravvenuta contiene in se´ tutte le problematicità che connotano il tema delle sopravvenienze contrattuali e – se vi sarà una impronta ordinamentale di più ampio raggio (e cioè se si eviterà la logica riduzionista della soluzione più semplice) – la decisione demandata con l’ordinanza in commento alle sez. un. non costituisce una mera definizione di interessi concreti in conflitto, ma potrebbe gettare le basi per un approccio ordinamentale al tema delle sopravvenienze. L’ordinanza interlocutoria (CASS. CIV., I sez., ord. 31.1.2017, n. 2484 – (OMISSIS) Presidente – (OMISSIS) Relatore – (OMISSIS) P.M. – E. (avv.ti (omissis), (omissis), (omissis)) – Banca M. (avv.ti (omissis), (omissis), (omissis)) - Rimette gli atti al Primo Presidente), giustificava la scelta di rimettere alla massima istanza della Supr. Corte sulla base dei contrari orientamenti espressi in due recenti pronunce (CASS., 19.1.2016, n. 801; CASS. 17.8.2016, n. 17150, tutte infra, sez. III), nelle quali, affrontando il tema dell’usurarieta` sopravvenuta degli interessi versati dal mutuatario (sempre con riferimento a negozi di finanziamento ovvero a rapporti bancari di conto corrente, stipulati anteriormente alla riforma e ancora in corso di esecuzione), la soluzione adottata è stata diametralmente opposta. Si assiste, infatti, da un lato, ad una lettura rigida della normativa emergente dal disposto dell’art. 1 l. n. 24/2001 nella parte in cui essa assume l’inapplicabilità dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815, comma 2º, cod. civ. agli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal pagamento. Tale disposizione ostacolerebbe l’ingresso nell’ordinamento della usurarieta` sopravvenuta perché´ la norma interpretativa comporterebbe (apertis verbis ovvero per semplice logica deduttiva) l’inapplicabilità del meccanismo dei tassi soglia alle pattuizioni stipulate in data anteriore all’ingresso in vigore della l. n. 108/1996 sebbene riferite a rapporti perduranti anche dopo tale data. A livello teorico, una parte della letteratura ha da tempo supportato le conclusioni raggiunte dal su richiamato indirizzo giurisprudenziale. A fronte di una ipotetica inopportunità dei tassi divenuti usurari in corso di rapporto, questa dottrina ritiene che la norma interpretativa abbia escluso ogni rilievo all’usura sopravvenuta, essendo razionale che la valutazione del carattere degli interessi sia fatta con riguardo al momento genetico del rapporto, poiché´ esso risulta «coerente tanto con la repressione dell’usura, che non può che consistere nel pretendere profitti sproporzionati in rapporto alle condizioni del mercato al momento della stipula, laddove il seguito appartiene al rischio contrattuale; quanto con l’ordine pubblico di direzione, che può dirigere la formazione delle contrattazioni all’interno dei limiti legali di quel momento, ma non può razionalmente modificare autocontraddicendosi quelle che nella regola privata siano già a loro tempo entrate» (GENTILI, 380, infra, sez. IV). Del resto, si ritiene impossibile sostenere che la misura degli interessi lecitamente pattuita possa essere oggetto di opposta valutazione in ragione del mutamento delle condizioni di mercato: in questo modo, da un lato, si finirebbe per trascurare il fatto che le parti abbiano consapevolmente accettato il rischio del mutamento dei tassi, dall’altro, si avvallerebbe una soluzione che si risolve in una modifica autoritativa dei criteri di distribuzione dell’alea contrattuale, accollandoli solo al sovventore (GUIZZI, Congruità dello scambio, 452, infra, sez. IV). Di orientamento di segno opposto è l’indirizzo assunto da CASS. n. 17150/2016, la quale enuncia un diverso principio di diritto: sebbene sia accolta la non retroattività delle norme in tema di interessi usurari, in relazione ai contratti non conclusi prima della loro entrata in vigore queste determinano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi che siano con esse confliggenti. In questo caso la Supr. Corte alimenta la soluzione della rilevanza dell’usura sopravvenuta in corso di rapporto ed evoca il rimedio della sostituzione automatica della clausola, in quanto la sopravvenienza di una norma imperativa contraria al regolamento contrattuale non giustifica il protrarsi degli effetti dello stesso anche in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova norma e impone, piuttosto, la sostituzione o l’integrazione per l’avvenire, cioè per gli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto (si afferma espressamente l’applicazione ex nunc del limite usurario). Questo il (sintetico) quadro del contrasto giurisprudenziale che ha indotto alla rimessione della questione alle sez. un. La risposta delle sezioni unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 18-07-2017) 19-10-2017, n. 24675 le quali hanno risolto il contrasto accreditando l’orientamento che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta. La ragione della illiceità risiederebbe nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché, il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, c.p. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità. Deve, perciò, concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o, comunque, l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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