La soluzione del contrasto delle SS.UU.
Le Sezioni Unite della S.C. in data 27 febbraio 2025 (Pres. Cassano, rel. Brancaccio) ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto tra le questioni semplici legittimità in ordine alla questione:
«se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni, oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, c.p.p., come modificato all’art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017 n. 103, debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata [ex art. 81 co. 2, c.p.] ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni [come novellato dalla l. 103/2017]» (così rimessa la questione con ordinanza del 7 novembre 2024 della V Sezione della Corte di cassazione, di seguito allegata).
All’esito dell’udienza del 27 febbraio scorso le sezioni unite hanno accolto la soluzione c.d. di diminuzione differenziata : «nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. La questione riguardante l’erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale».
In attesa del deposito della motivazione, si evidenzia che:
- a favore della diminuzione differenziata (maggioritaria), accolta dalle ss.uu.
massimate: Sez. 6, n. 17842 del 18/01/2024, Aprea, Rv. 28647401; Sez. 1, Sez. 2, п. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023 01; Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 27686901; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772-01.
non massimate: Sez. 6, n. 4199 del 18/1/2022, Aiello; Sez. 5, n. 42199 del 17/9/2021, Tounsi; Sez. 6, n. 28021, del 25/6/2021, Campanella; Sez. 7, n. 16311 del 4/2/2021, Fiaccola; Sez. 1, n. 1438 del 6/10/2020, dep. 2021, Burasca; Sez. 7, n. 6250, del 24/1/2020, dep.2021, Farinelli; Sez. 1, n. 33051, del 23/9/2020, Inferrera; Sez. F. n. 32176 del 25/8/2020, Greco.
- a favore della diminuzione unica (minoritaria), non accolta
massimate: Sez. 2, n. 40079 del 17/01/2023, Demerac, Rv. 28521801; Sez. 6, n. 48834 del 07/11/2022, Sterrantino, Rv. 284076 01; Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, A., Rv. 282670-01.
non massimate: Sez. 6, n. 51221 del 6/10/23, Farruggio; Sez. 2, n. 38440 del 13/9/23, Dani.
A cura dell'avv. Pasquale Santoro
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