Leasing e tutela dell'utilizzatore del bene
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione del 5 Ottobre 2015 n. 19785, si sono pronunciate sulle azioni esperibili, in caso di inadempimento del fornitore, dall'utilizzatore nel leasing finanziario. In particolare si sono soffermate sulla legittimazione di quest'ultimo a chiedere la risoluzione del contratto di vendita stipulato dal fornitore e dalla società di leasing, in assenza di una specifica clausola negoziale con cui il concedente del bene in leasing trasferisca la propria posizione sostanziale all'utilizzatore. Nel caso in specie, l'utilizzatore aveva esperito un'azione di risoluzione del contratto di vendita perché il bene ceduto risultava privo di una qualità essenziale. Si trattava di un autocarro risultato strutturalmente inidoneo ad ottenere l'autorizzazione ADR e la conseguente omologazione da parte del Ministero dei Trasporti. Il Tribunale di Verona aveva accolto la domanda di risoluzione, condannando la convenuta anche alla restituzione di quanto percepito nella vendita. La Corte d'Appello di Venezia, invece, aveva rigettato la domanda a causa della riscontrata carenza di legittimazione attiva della società “utilizzatrice”. Avverso quest'ultima decisione la società “utilizzatrice” aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la Corte d'Appello erroneamente avrebbe affermato la sua carenza di legittimazione attiva alla risoluzione della vendita ritenendo che l'esercizio diretto dell'azione da parte dell'utilizzatore del bene in leasing nei confronti del fornitore, non derivando da una previsione generale di legge, fosse ammissibile solo in presenza di specifica clausola contrattuale, nel caso in specie inesistente. L'utilizzatrice riteneva, infatti, che si potesse prospettare una « violazione e falsa applicazione dell'art. 1705 c.c., e dei criteri che presiedono all'interpretazione dei negozi giuridici in virtù dei quali nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore è riconosciuta, quale effetto naturale connaturato all'operazione di locazione finanziaria stessa, una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa anche in assenza di specifiche clausole contrattuali, avendo ritenuto nel caso di specie la corte di Appello di Venezia, nonostante la pacifica e documentata sussistenza della locazione finanziaria, il difetto di legittimazione attiva dell'utilizzatore, sul presupposto che la stessa dovesse avere la propria fonte in un patto contrattuale non rinvenuto agli atti del giudizio ». Seguiamo il ragionamento delle Sezio Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785). Dal contesto descritto, emerge infatti la complessità dell’operazione negoziale che ha interessato le tre società. Sussiste una pluralità di obbligazioni (trasferimento del diritto di proprietà del bene, pagamento del corrispettivo, concessione in godimento, pagamento del canone pattuito) tutte interconesse tra loro. Nonostante sul piano formale sussistano due negozi (il contratto di fornitura e di leasing) tra loro gli stessi sono assimilabili ad un unico disegno e quindi facenti parti in realtà di un solo contratto plurilaterale. Tale lettura interpretativa ai sensi dell’art. 1362 c.c. determina delle conseguenze. Infatti, prendendo le mosse da tale ultima qualificazione, l’utilizzatore del bene, il fornitore e il concedente essendo tutte parti di un medesimo rapporto sono abilitate ciascuna ad esperire nei confronti dell’altra i rimedi previsti dall’ordinamento nelle ipotesi di alterazione del sinallagma contrattuale. In sostanza, aderendo a tale impostazione, l’utilizzatore finale del bene potrebbe agire quindi per la risoluzione, ovvero proponendo l’azione di adempimento nonchè la garanzia dei vizi della cosa venduta. Tale ricostruzione, non ha suscitato molti consensi. Il rapporto tra due contratti collegati (leasing – fornitura) interconessi in quanto il contratto di fornitura assume la funzione di mezzo per l’esecuzione di quello di leasing è stato al centro di un dibattito sulle forme di tutela da assicurare all’utilizzatore finale del bene ove quest’ultimo presenti dei vizi. Ne consegue che l’operazione di leasing ricorrente nella vicenda in esame va inquadrata nell’ambito del collegamento negoziale volontario. Tale conclusione riverbera i suoi effetti aumentando le difficoltà in ordine alla ricostruzione di possibili soluzioni alla problematica degli strumenti di tutela rimessi in favore dell’utilizzatore finale del bene che presenta vizi. Sono state sviluppate alcune teorie tra cui in particolare il richiamo alla disciplina del mandato.E’ possibile invocare il disposto di cui all’art. 1705 c.c. (mandato senza rappresentanza). L’utilizzatore, il concedente, il fornitore sono rispettivamente mandante, mandatario e terzo. L’utilizzatore potrebbe esercitare nei confronti del terzo fornitore le azioni esperibili in forza del contratto stipulato dal mandatario concedente. Ai sensi dell’art. 1705 co. 2 c.c. Il mandante può far valere i propri diritti verso i terzi a condizione di non pregiudicare i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso. Ne consegue che l’utilizzatore in astratto può chiedere l’adempimento del contratto al fornitura ovvero il risarcimento del danno. Non può chiedere la risoluzione o l’applicabilità dell’art. 1492 c.c. In ogni caso tra la società utilizzatrice del bene e la concedente in leasing potrebbe interporsi una clausola di esonero di responsabilità. Tale clausola è valida. Assolutamente si. Anzi la giurisprudenza sul punto è ampia e unanime. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno stabilito che all’utilizzatore non resta che invocare il principio di buona fede, che quale clausola generale si concretizza nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte. Il concedente nell’ambito del contratto di leasing anche se ha una clausola di favore non può trascurare gli interessi dell’utilizzatore (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785). Con riferimento ai possibili rimedi la Corte ritiene che, tenendo conto del canone di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., che agirebbe quale strumento integrativo dei contratti creando obblighi di protezione e solidarietà, occorra distinguere a seconda che: — i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore. In questo caso, risultando la situazione equiparabile a quella della mancata consegna, quest'ultimo dovrà informare il concedente, che a sua volta dovrà sospendere il pagamento del prezzo nei confronti del fornitore per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione alla quale — come si è detto — necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing. Diversamente — dicono le Sezioni Unite — « il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell'utilizzatore »; — i vizi emergano dopo l'accettazione verbalizzata da parte dell'utilizzatore. In questo caso quest'ultimo potrà agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Il concedente, inoltre, una volta informato, avrà il dovere di sospendere il pagamento del prezzo nei confronti del fornitore, se ancora non versato per intero, e, se ricorrono i presupposti di gravità dell'inadempimento, avrà l'obbligo di esercitare l'azione di risoluzione (alla quale poi — si ripete — necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing). Una tutela siffatta sembra sanare il vulnus all'apparato rimediale sopra segnalato. Il finanziatore, infatti, in caso di mancata attivazione, sarà comunque responsabile nei confronti dell'utilizzatore e quest'ultimo, pertanto, potrà sia ottenere il risarcimento del danno per il ritardo (che potrà poi anche opporre in compensazione per quanto da lui dovuto), sia opporre l'eccezione di inadempimento, sia chiedere la risoluzione. Pur non potendo, pertanto, interrompere immediatamente il pagamento dei canoni sarà assistito da un apparato rimediale in linea con quanto disposto dall'ordinamento a tutela del credito.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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