L'anno scorso la Regione Puglia aveva promulgato la legge n. 6/2023, con la quale venivano disposte "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare".
In particolare, si riportano i primi due articoli:
- art. 1: "la Regione Puglia intende favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi";
- art. 2 "nel mare territoriale della Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni"; e, al comma 2, che "la commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti (con certificazioni e tracciabilità secondo legge) da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia".
Contro questa legge, l'attuale Governo Centrale proponeva, avanti la Corte Costituzionale, una questione di legittimità della stessa, in particolare dei due articoli sopra citati, attraverso due motivi di ricorso:
- violazione della competenza statale esclusiva in materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", perché spetterebbe esclusivamente allo Stato "fissare livelli di tutela ambientale uniformi sull' intero territorio nazionale;
- violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" e "rapporti dello Stato con l'Unione europea", attraverso la astratta configurabilità di un "mare territoriale regionale", ipoteticamente appartenente o riferibile alla Regione Puglia, quale ambito entro il quale la stessa Regione sarebbe abilitata ad esercitare la propria potestà normativa, in contrasto anche con quanto disposto dall'art. 2 cod. nav., che assoggetta alla sovranità dello Stato i golfi, i seni, le baie e le coste che circondano le "coste continentali ed insulari della Repubblica.
LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Le disposizioni impugnate regolamentano un profilo particolare dell'attività di pesca del riccio di mare - un fermo pesca straordinario - il cui obiettivo, enunciato dall'art. 1 è quello di preservare tale risorsa ittica, ai fini del futuro svolgimento dell'attività di pesca lungo le coste del territorio regionale ed è motivato dai "massicci prelievi" effettuati nelle aree prospicienti la costa pugliese.
Per la Corte Costituzionale tale intervento attiene alla materia della pesca, pur andando senza dubbio a intersecare un profilo di tutela ambientale, ma, proprio per questo motivo, rientra nella competenza regionale.
Gli artt. 1 e 2 della L.R. Puglia n. 6 del 2023 introducono, infatti, una misura specifica, concernente un fermo pesca disposto una tantum e per tre anni, nei confronti di un'attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica, il cui consumo è strettamente correlato al territorio e alle tradizioni locali.-
Di conseguenza, in linea con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale[1], le disposizioni regionali impugnate non contrastano con la competenza legislativa statale esclusiva dello Stato.-
Ancora, l'intervento regionale non entra in conflitto con quello nazionale, seppure datato (decreto ministeriale del 12 gennaio 1995[2]), ma risultano perfettamente sovrapponibili, in quanto la misura regionale incide in melius sulla tutela ambientale, e nello specifico sulla protezione del riccio di mare, che è parte dell'ecosistema marino, attraverso norme che indirettamente agevolano la riproduzione di tale specie animale.-
Sulla seconda questione, la Corte Costituzionale definisce "infelice", la tecnica normativa adottata dal legislatore pugliese, con riferimento all'uso delle espressioni di "mari regionali", di "mare territoriale della Puglia" e di "mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia" perché giuridicamente inesistenti e non corrette, ma soprattutto, in contrasto con la nozione di mare territoriale, quale enucleata dall'art. 2 cod. nav. - che lo definisce come un elemento costitutivo della sovranità.
Di conseguenza, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 16/2024, "salva" la legge regionale, sotto il profilo ermeneutico e di scopo, ma ne dichiara la illegittimità con riferimento all'uso errato di mare territoriale.
NOTE
[1] Sentenze n. 148 del 2023, n. 44 e n. 7 del 2019, n. 218, n. 174, n. 139 e n. 74 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 278 del 2012.
[2] Che, tra le altre cose, prevede:,
- un fermo biologico per i mesi di maggio e giugno con divieto assoluto di prelievo di qualsiasi soggetto;
- un limite giornaliero di raccolta di non più di 1.000 esemplari per il pescatore professionista e non più di 50 per l'amatoriale;
- una taglia minima di cattura non inferiore a 7 centimetri di diametro, aculei compresi.