La Sardegna, come altre Regioni d'Italia, non ha medici di base a sufficienza.
Non è un modo di dire, è un dato di fatto: intere aree interne, paesi di poche anime e ambulatori chiusi per mancanza di personale. Così la Regione, con una serie di leggi dal 2023 al 2025, aveva deciso di richiamare in servizio i medici in pensione, pur di garantire il diritto alla salute dei cittadini.
Nessun abuso, per la Regione era solo un modo di riorganizzare la sanità territoriale.
Il Governo centrale, tuttavia, ha manifestato con fermezza la propria netta contrarietà a tale decisione, in quanto violativa della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.) e contrastante con l'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 2024, che vieta esplicitamente ai medici di medicina generale già pensionati di tornare in servizio.
La questione è approdata così davanti alla Corte Costituzionale, davanti alla quale si è scritto un nuovo capitolo della lunga contesa fra autonomia regionale e vincoli statali in materia sanitaria.
LA SENTENZA
Con la sentenza n. 177 del 2025, depositata il 1° dicembre 2025, la Corte Costituzionale (Pres. Giovanni Amoroso, rel. Maria Alessandra Sandulli) ha respinto il ricorso del Governo e confermato la legittimità della legge regionale sarda n. 2/2025.
La Corte parte da un dato di continuità: la norma impugnata non introduce nulla di nuovo rispetto a quella già valutata con la sentenza n. 84/2025. Cambia solo una data — si proroga l'efficacia fino al 30 giugno 2025 — ma resta intatta la sostanza: permettere alle ASL di affidare incarichi temporanei a medici in pensione per coprire le zone scoperte di assistenza primaria.
Secondo la Consulta, la disposizione regionale non incideva sul rapporto convenzionale disciplinato dall'ACN, ma rientrava pienamente nella materia della tutela della salute, riservata alla competenza concorrente e, per la Sardegna, anche statutaria (in quanto ragione a Statuto speciale[1])
Si tratta di un "rimedio organizzativo straordinario" – così lo definisce la Corte – adottato per fronteggiare una carenza strutturale del sistema sanitario territoriale e assicurare la copertura minima dei LEA (livelli essenziali di assistenza).
In particolare, secondo la Corte Costituzionale:
"Non si può precludere alle Regioni l'adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare pronta risposta alle criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, quando l'inerzia o l'insufficienza del sistema statale mettono a rischio l'effettività del diritto alla salute".
In altri termini, quando si tratta di assicurare il funzionamento minimo del servizio sanitario e la qualità delle cure, l'intervento regionale non invade l'ordinamento civile, ma si colloca legittimamente nell'ambito organizzativo.
Nel caso di specie, poi, la normativa non era diretta a creare nuovi rapporti di lavoro, ma rispondeva ad un'urgenza reale, in modo limitato nel tempo e con finalità pubblica chiara — quella di garantire cure di base a chi, altrimenti, ne sarebbe rimasto privo.
CONCLUSIONI
La sentenza n. 177/2025 conferma un principio tanto pratico quanto costituzionale: meglio richiamare un medico in pensione che chiudere un ambulatorio.- Finché la carenza strutturale di personale non sarà risolta, le Regioni potranno adottare soluzioni temporanee e creative, purché motivate dall'interesse pubblico e dalla necessità di garantire i LEA.
Nel frattempo, il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge che estende fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per le Aziende sanitarie locali di avvalersi dei medici in pensione.
NOTE
[1] Una Regione a statuto speciale è una regione italiana che gode di una particolare autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria rispetto alle altre regioni.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.