Ricordate quando il licenziamento arrivava con una raccomandata, con tanto di timbro postale e carta intestata? Ora basta un messaggio WhatsApp, un PDF allegato, e via: sei fuori. Ma questa è barbarie o modernità giuridica? È ciò che si è chiesto (e ha risposto) il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1758 del 16 aprile 2025, rigettando il ricorso di due lavoratori che avevano impugnato il loro recesso... perché comunicato via smartphone. Ed ecco la beffa: proprio il fatto di aver contestato quel messaggio ha reso il licenziamento valido.
IL FATTO
Due lavoratori hanno impugnato il loro licenziamento sostenendo che fosse stato loro comunicato oralmente, e quindi in violazione dell'art. 2 della Legge 604/1966, che richiede la forma scritta ad substantiam, pena la nullità. In giudizio, tuttavia, è emerso un dato cruciale: il datore di lavoro aveva trasmesso ai lavoratori, via WhatsApp, il modello UNILAV, ovvero la comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego dell'interruzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Il fulcro della vicenda è allora: il messaggio WhatsApp con allegato il modello UNILAV equivale a licenziamento in forma scritta?
LA "FORMA SCRITTA" NELL'ERA DIGITALE
La sentenza coglie con lucidità il mutamento culturale e normativo che investe il diritto del lavoro nell'era digitale. Richiamando anche precedenti della Corte di il Tribunale ha ribadito che la forma scritta richiesta dalla legge può essere assolta anche attraverso strumenti elettronici e non necessariamente cartacei, purché:
- vi sia certezza della provenienza;
- sia garantita la tracciabilità della comunicazione;
- il contenuto sia idoneo a informare il lavoratore in modo completo e inequivoco.
Nel caso deciso dal giudice, come detto, ai lavoratori era stato inviato via WhatsApp il file UNILAV, dal quale emergevano:
- le generalità delle parti;
- gli estremi del contratto;
- la data del licenziamento;
- il motivo del recesso ("giustificato motivo oggettivo").
I lavoratori sostenevano che il messaggio non integrasse la forma scritta, e quindi che il licenziamento fosse nullo per mancanza della stessa.
Ma ecco il nodo decisivo:
i lavoratori non solo avevano ricevuto quel messaggio, ma lo avevano compreso ed impugnato in giudizio, dimostrando di averne piena conoscenza.
L'impugnazione del licenziamento — atto giuridico formale e consapevole — costituiva prova concreta della ricezione del messaggio.
CONCLUSIONI
La pronuncia è emblematica del tempo che viviamo: la forma scritta si dematerializza, ma non perde efficacia. L'importante è che il lavoratore:
- riceva effettivamente la comunicazione;
- possa individuare con chiarezza autore, contenuto e motivazione del recesso.-
WhatsApp, Telegram, PEC o persino SMS: se si riesce a tracciare mittente, destinatario e contenuto, la comunicazione è efficace e valida.
Ma attenzione: non tutti i messaggi sono sufficienti. Un semplice "non venire più" non basta. Serve un contenuto formale (come il modello UNILAV), completo ed inequivocabile.
In definitiva, il diritto del lavoro non può rimanere analogico in un mondo digitale. La forma scritta non è morta: ha solo cambiato pelle. E ora passa per uno smartphone.