Con la sentenza n. 51 del 15 gennaio 2025, il Tribunale di Pisa ha rigettato il ricorso di un lavoratore che aveva impugnato il proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deducendone la natura discriminatoria in quanto intervenuto nel pieno del suo percorso di transizione di genere.
IL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO: ONERE DELLA PROVA
Il giudice ha richiamato il consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui, nei giudizi antidiscriminatori, l'onere probatorio si articola su due livelli:
- il lavoratore deve provare l'esistenza di un fattore di rischio (nel caso, la transizione di genere), un trattamento meno favorevole rispetto a colleghi in situazione analoga e una correlazione significativa tra i due elementi;
- il datore di lavoro, a sua volta, è tenuto a fornire prova di circostanze inequivoche idonee a escludere la discriminazione, dimostrando che la scelta espulsiva sarebbe stata adottata anche nei confronti di un lavoratore privo del fattore protetto.
NESSUNA DISCRIMINAZIONE NEL CASO CONCRETO
Nel caso in esame, la prova testimoniale ha confermato che la società e i colleghi di lavoro avevano appreso del percorso di transizione del lavoratore solo dopo la cessazione del rapporto.
Di conseguenza, non vi era il presupposto logico e giuridico per configurare una discriminazione: l'ignoto non può costituire fattore discriminante.
CONCLUSIONE
La sentenza ribadisce un principio essenziale: la tutela antidiscriminatoria richiede che il fattore protetto sia effettivamente conosciuto o conoscibile dal datore. In mancanza di tale elemento, e a fronte di ragioni oggettive comprovate, il licenziamento non può dirsi discriminatorio.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.