Capita spesso, nelle cause di lavoro che il datore, condannato, provi a "scontare" dal risarcimento tutto ciò che il lavoratore ha incassato nel frattempo: stipendi da altro impiego (aliunde perceptum) e—sempre più spesso—anche la NASpI[1].
La frase tipica è: "Ha percepito la disoccupazione, quindi il danno è minore: detraiamola.".
E' davvero così?
LA SENTENZA
La Cassazione, con l'ordinanza n. 23784/2025, ribadisce un punto netto: la NASpI non è detraibile dal risarcimento dovuto dal datore al lavoatore – in caso di licenziamento annullato - perché non è reddito sostitutivo "compensativo" del danno in senso civilistico, ma prestazione previdenziale che vive su un piano diverso.
Questo perché:
Il risarcimento è a carico del datore e mira a compensare il pregiudizio derivato dalla mancata percezione della retribuzione;
La NASpI è una misura di sicurezza sociale, finanziata dal sistema previdenziale, non pensionistica, effetto del licenziamento, ma indipendente dal rapporto di lavoro, tanto è vero che se in seguito risulta "non dovuta" (perché non ne sussistevano i requisiti), la questione diventa indebito previdenziale: il rimedio è nel rapporto INPS–lavoratore, con ripetizione nei limiti di legge, non nel rapporto datore–lavoratore tramite detrazione del risarcimento;
Aliunde perceptum è un'espressione latina usata nel diritto del lavoro per indicare il guadagno alternativo che il lavoratore realizza dopo il licenziamento fino alla reintegra e, nel caso provata, deve essere sottratto dal risarcimento stesso.- (a differenza della NASpI)
NOTE
[1] La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.
Ecco i punti chiave:
Requisiti: Stato di disoccupazione involontario, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione.
Durata: Corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive versate negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.
Importo: Generalmente pari al 75% della retribuzione media mensile (entro limiti massimi definiti annualmente dall'INPS)
Domanda: Va presentata telematicamente all'INPS, solitamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Avv. Michelealfredo Chiariello
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.
Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.
Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.
Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.