- L’impossibilità sopravvenuta dell’onere testamentario.
In base all'art. 647, comma 1, c.c., al legato, come all'istituzione di erede, il testatore ha la possibilità di apporre un onere, cioè un peso imposto al beneficiario di una liberalità dal soggetto autore di essa, per il soddisfacimento di un interesse, anche soltanto morale del testatore, ancorché concorrente con l'interesse di altro soggetto. L'onere testamentario concreta un motivo particolarmente rilevante, che limita la portata economica o giuridica della attribuzione con l'imposizione di un obbligo giuridico di dare, di fare o di non fare a carico dell'onorato, che diventa quindi anche onerato, cioè obbligato all'adempimento dell'onere e soggetto, in caso di inadempimento, all'azione di risoluzione a norma dell'art. 648 c.c. L'onere o modus si qualifica come elemento accidentale e accessorio rispetto al negozio testamentario contenente un legato (o istitutivo di erede), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi a un'istituzione di erede per legge, nell'ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. L’impossibilità dell’onere che, ai sensi dell’art. 647 c.c., rende nullo il legato al quale sia apposto un onere, ove l’onere stesso ne abbia costituito l’unico motivo determinante, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell’apertura della successione e non quella sopravvenuta. L'impossibilità successiva dell'adempimento dell'onere trova quindi la sua disciplina nei princìpi generali della risoluzione o dell'estinzione dell'obbligazione, quali quelli in tema di imputabilità dell'inadempimento e di liberazione eventuale del debitore della prestazione (l'onerato) per rifiuto del beneficiario di ricevere la prestazione, a seguito di costituzione in mora. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione, attraverso una accurata esegesi del disposto dell'art. 647 c.c., ha precisato che l'impossibilità dell'onere che, ai sensi della evocata disposizione, rende nullo il legato al quale sia apposto un onere, ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell'apertura della successione e non quella sopravvenuta. Nel nostro ordinamento la "nullità", prevista come conseguenza dell'impossibilità dell'onere tanto dall'art. 794 c.c., quanto dall'art. 647 c.c., attiene esclusivamente al momento genetico e mai a quello funzionale, del negozio, sicchè non è concepibile che un accordo o una disposizione divengano nulli in forza di un evento successivo al loro perfezionamento; questi principi sono stati applicati da questa Corte sia con riferimento all'art. 794 c.c. (cfr. Cass. 17/4/1993 n. 4560) sia con riferimento all'art. 647 c.c. e all'onere apposto al legato (cfr. Cass. 15/10/1954 n. 3741 con l'affermazione che per la sussistenza dei requisiti di validità del negozio giuridico, in genere, e del negozio testamentario in particolare occorre, di regola, avere riguardo al tempo in cui il negozio stesso si costituisce) (
Cass., 16 maggio 2013, n. 11906).